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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2004.3
Data decisione, Autorità:
05.02.2004, CEF
Incarto n.
14.2004.3
Lugano
5 febbraio
2004/B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 31 ottobre 2003 presentata da
contro
sulla quale istanza il Pretore della
Giurisdizione di __________ con sentenza 30 dicembre 2003 ha così deciso:
"1. È
dichiarato il fallimento della __________ con effetto dal giorno utile che
segue la conclusione delle ferie esecutive natalizie, vale a dire il 2 gennaio
2004 alle ore 09.00.
2./3./4./5. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla
__________ che con atto
2 gennaio 2004 ne ha postulato l'annullamento;
rilevato che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
preso atto che con ordinanza presidenziale 9/12
gennaio 2004 all'appello è
stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto:
A. Con
istanza 31 ottobre 2003 la __________ ha chiesto il fallimento della
__________.
B. All'udienza
di contraddittorio del 29 dicembre 2003 la __________ ha sostenuto che sia il
PE che la comminatoria di fallimento non le sono stati notificati in modo
corretto.
C. Il
30 dicembre 2003 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha pronunciato il
fallimento della __________ a far tempo dal 2 gennaio 2004 alle ore 09.00.
D. Con
atto d'appello 2 gennaio 2004 la __________ ha postulato la declaratoria di
nullità del decreto di fallimento rilevando che la creditrice __________ con
scritto 31 dicembre 2003 ha comunicato alla Pretura di __________ il pagamento
da parte della debitrice di fr. 4'000.-- ed il ritiro della domanda di
fallimento (doc. _).
Considerato
In diritto:
-
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione.
Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L'appellante
sostiene che in seguito al pagamento del suo debito la creditrice ha ritirato
la domanda di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la __________
ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento
inviato dalla creditrice alla Pretura il 31 dicembre 2003 costituisce prova
sufficiente dell'avvenuto pagamento e ritiro dell'istanza di fallimento prima
della dichiarazione di decozione pronunciata per il 2 gennaio 2004. Di
conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
L'appello
2 gennaio 2004 della __________ va quindi accolto.
La tassa
di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato
osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese
dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
I. L'appello
2 gennaio 2004 della __________ è accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 2 gennaio 2004 pronunciata dal Pretore della
Giurisdizione di , inc. EF., nei confronti della __________
è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 150.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico della __________.
-
Le
spese dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, da anticipare come di
rito, sono posta a carico della __________."
II. La
tassa di giustizia di fr. 225.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a carico della __________.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di __________
Terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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