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Numero d'incarto:
14.2004.20
Data decisione, Autorità:
29.04.2004, CEF
Incarto n.
14.2004.20
Lugano
29 aprile
2004/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 5 dicembre 2003 presentata da
AO1
contro
AP1
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza
12 febbraio 2004 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento di
__________, a far tempo da giovedì,
12 febbraio 2004 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da
__________ che con atto
19 febbraio 2004 ne ha postulato l'annullamento;
richiamata l'ordinanza presidenziale 10/15 marzo
2004 di concessione dell'effetto
sospensivo parziale;
rilevati gli estremi per procedere ex art. 313 bis
CPC, applicabile alla fattispecie
ex art. 25 LALEF;
ritenuto
In fatto:
A. Nell'ambito
dell'esecuzione n. __________ , con istanza 5 dicembre 2003 il dr. __________
ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 1'272.60 oltre accessori e
dedotti eventuali acconti.
B. Con
pronunciato 12 febbraio 2004 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
pronunciato il fallimento di __________ a far tempo dal 12 febbraio 2004 alle
ore 14.00.
C. All'udienza
di contraddittorio del 4 febbraio 2004 nessuno è comparso.
D. Con
atto 19 febbraio 2004 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del
decreto di fallimento, asserendo che il mancato pagamento è dipeso da una
momentanea difficoltà finanziaria. L'appellante ha poi prodotto un estratto 13
febbraio 2004 dell'UE di Lugano (doc. A) e tre ricevute 19 febbraio 2004 sempre
dell'UE di Lugano relative al pagamento di fr. 1'545.60 risp. fr. 920.50 risp.
fr. 73.-- a saldo delle esecuzioni n. __________ risp, __________ risp.
__________ promosse dal dr. __________ risp. dalla __________ SA risp. dalla
__________.(doc. B, C e D).
Considerato
In diritto: 1.a) Ex
art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
-
il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
-
il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove
nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in
senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte
Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2
n. 1- 3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il
debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre
che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in
senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di
evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può
tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità,
concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore
deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un
indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni
pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute
posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere
in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve
essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi
concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre
semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al
debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere
troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più
verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già
con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione
della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione
dell’effetto sospensivo (Roger Giroud,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art.
174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38
n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht
und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG,
p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo
1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla ricevuta 19 febbraio 2004 dell'UE di Lugano (doc. B) si evince
che il debitore ha versato l'importo di fr. 1'545.60 a saldo della procedura
esecutiva in oggetto n. __________, per cui risulta adempiuto il presupposto
previsto dall'art. 174 LEF cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che concerne il requisito della solvibilità va rilevato che dall'estratto
13 febbraio 2004 dell'UE di Lugano (doc. A) emerge che contro l'appellante sono
pendenti due ulteriori esecuzioni. Queste sono state saldate con versamenti di
fr. 920.50 per l'esecuzione n. __________ promossa dalla __________ SA risp. di
fr. 73.-- per l'esecuzione n. __________ promossa dall'__________. A carico
dell'appellante non risultano attestati di carenza di beni.
Di
conseguenza può essere ritenuto che __________ è in grado di far fronte ai suoi
impegni e che non si trova in uno stato d'illiquidità.
Risultando
adempiuto anche il presupposto della solvibilità, l'art. 174 cpv. 2 LEF può
essere applicato ed il fallimento di __________ annullato.
- L'appello 19 febbraio 2004 di __________ va pertanto accolto.
L'esito
dell'appello permette di prescindere dalla notifica degli atti di appello alla
controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC).
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49
OTLEF), il pagamento essendo avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento.
Le
spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per
questi motivi,
richiamato
l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia: 1. L'appello
19 febbraio 2004 di __________, è accolto.
"1. La dichiarazione di fallimento 12 febbraio 2004
pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, inc. FA.2003.01170 nei
confronti di __________, è annullata.
-
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da
anticipare come di rito, è posta a carico di __________.
-
Le spese
dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a
carico di __________."
-
La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.–, già anticipata
dall'appellante, resta a carico di __________.
-
Intimazione a:
-
__________;
-
dr.
__________; recapito: __________ SA,
-
Ufficio
dei fallimenti di Lugano, Viganello;
-
Ufficio
esecuzione di Lugano;
-
Ufficio
dei registri di Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione
5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Terzi implicati
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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