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Numero d'incarto:
14.2004.113
Data decisione, Autorità:
13.12.2004, CEF
Titolo:
restituzione in intero contro il lasso dei termini trova applicazione solo fino alla sentenza di merito del Pretore
Incarto n.
14.2004.113
Lugano
13 dicembre
2004
EC/sc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 23 giugno 2004 da
AO 1
patr. dall’ RA 1
contro
AP 1
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’escussa al
PE n. __________ notificato il 9 giugno 2004 dell’__________;
sulla
quale istanza la __________, con sentenza 15 settembre 2004 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di
conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via provvisoria.
La tassa di
giustizia in fr. 270.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico
della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1’000.-- a
titolo di indennità”.
vista
l’istanza 25 ottobre 2004 con la quale l’escussa ha postulato la fissazione di
una nuova data per l’udienza di contraddittorio;
rilevati
gli estremi per procedere ex art. 313bis CPC, applicabile alla presente
fattispecie ex art. 25 LALEF;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
con PE n. __________ AO 1 procede contro __________ __________ per l’incasso di
fr. 81'000.-- oltre accessori;
che
l’escussa ha interposto opposizione al precetto esecutivo notificatole il 9 giugno
2004;
che
con istanza 23 giugno 2004 AO 1 ha chiesto il rigetto dell’opposizione alla
Pretura del Distretto __________,
che
con ordinanza 24 giugno 2004 __________ ha fissato per venerdì 22 ottobre 2004
alle ore 10.00 l’udienza di contraddittorio;
che
facendo seguito ad espressa richiesta della procedente, con ordinanza 6 luglio
2004 __________ ha anticipato l’udienza a mercoledì 15 settembre 2004 alle ore
10.20;
che
al contraddittorio è comparso unicamente il patrocinatore della procedente che
ha ribadito le richieste contenute nell’istanza di rigetto dell’opposizione;
che
con la sentenza impugnata __________ ha accolto l’istanza e ha di conseguenza
rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta al precetto esecutivo;
che
con scritto 25 ottobre 2004, sottoscritto personalmente, __________ __________
sostiene di aver pensato che il proprio legale, avv. __________ __________, __________,
__________, avesse presenziato all’udienza del 15 settembre 2004 o perlomeno
avesse richiesto il rinvio della stessa;
che
con tale scritto l’escussa postula la fissazione di una nuova data per tenere
l’udienza di contraddittorio;
che
allo stesso scritto 25 ottobre 2004 l’escussa allega una procura 3 settembre
2004 – con la quale ha conferito all’avv. __________ __________ mandato di
patrocinio nell’ambito della procedura sommaria in oggetto – nonché un
certificato medico 14 ottobre 2004 dal quale emerge che dal 27 settembre 2004
al 1° ottobre 2004 l’avv. __________ era ricoverato all’ospedale cantonale di __________
e inoltre che egli era inabile al lavoro almeno fino alla metà del mese di
ottobre 2004;
che,
così come per la restituzione dei termini per omessa indicazione di fatti o per
la produzione di prove (art. 138 CPC), la restituzione in intero contro il
lasso dei termini (art. 137 CPC) trova applicazione solo fino alla sentenza di
merito emessa dal Pretore (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 138, m. 1 e art. 346,
m. 3);
che,
in particolare non si vede come si possa – in seconda sede – ottenere la
restituzione di un termine per un’incombenza che dovrebbe precedere il
giudizio, ormai emanato, laddove la soluzione corretta, in casi simili, è
semmai quella di dichiarare nulla la sentenza perché a una parte è stato negato
il diritto di essere sentita (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 321 CPC, N. 831);
che
nel caso concreto, al di là della ricevibilità della domanda processuale
fondata sull’art. 137 CPC e senza perciò dover esaminare i presupposti di
quella norma, non v’è nessuna prova che il patrocinatore dell’escussa fosse
oggettivamente impedito a presenziare all’udienza del 15 settembre 2004;
che
infatti dal certificato medico prodotto risulta che l’avv. __________ è stato
ospedalizzato solo il 27 settembre 2004, ossia dopo l’udienza di
contraddittorio, né che egli fosse in altro modo impedito nello svolgimento del
suo mandato;
che
pertanto l’istanza 25 ottobre 2004 di __________ __________ di restituzione del
termine per procedere all’udienza di contraddittorio oltre a essere irricevibile,
dovrebbe anche essere respinta;
che
questo esito permette di prescindere dall’assegnazione all’istante di un
termine per tradurre in lingua italiana l’atto 25 ottobre 2004 redatto in
tedesco (art. 21 cpv. 1 LALEF e 142 cpv. 3 CPC applicabile per rinvio dell’art.
25 LALEF);
che
nemmeno si giustifica l’intimazione dell’istanza alla controparte, potendosi
procedere ai sensi dell’art. 313 bis CPC;
che
vista la particolarità del caso di specie non si preleva tassa di giustizia.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 21 cpv. 1, 25 LALEF; 137, 143 cpv. 3 e 313bis CPC
pronuncia: 1. L’istanza
25 ottobre 2004 di __________, è irricevibile.
-
Non
si preleva la tassa di giustizia.
-
Intimazione:
-
__________ __________, __________, __________;
-
avv.
__________ RA 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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