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Numero d'incarto:
14.2004.11
Data decisione, Autorità:
29.04.2004, CEF
Incarto n.
14.2004.11
Lugano
29 aprile
2004/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 24 novembre 2003 presentata da
AO1
contro
AP1
sulla quale istanza la Pretore del Distretto
di Lugano, Sezione 5, con sentenza 29 gennaio 2004 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento della __________ Sagl, __________, a far tempo da giovedì 29
gennaio 2004 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla
__________ Sagl che con atto
9 febbraio 2004 ne ha postulato l'annullamento;
preso atto delle osservazioni 16 marzo 2004 della
__________;
rilevato che con ordinanza presidenziale 11
febbraio 2004 all'appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto:
A. Con
istanza 24 novembre 2003 la __________ ha chiesto il fallimento della
__________ Sagl per fr. 4'530.90 oltre accessori e dedotti eventuali acconti
B. All'udienza
di contraddittorio del 21 gennaio 2004 nessuno è comparso.
C. Con
decisione 29 gennaio 2004 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
pronunciato il fallimento della __________ Sagl a far tempo dal 29 gennaio
2004.
D. Con
atto d'appello 9 febbraio 2004 la __________ Sagl ha postulato la declaratoria
di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il debito nei
confronti dell'appellata e producendo una ricevuta 6 febbraio 2004 dell'UE di
Lugano relativa al pagamento di fr. 5'032.30 a saldo dell'esecuzione n.
__________ (doc. A).
E. Con
le sue osservazioni la parte appellata ha confermato il pagamento a saldo da
parte della __________ Sagl dei premi dovuti.
Considerato
In diritto
a) Ex art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può
annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la
decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti
che nel frattempo:
-
il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l'importo dovuto è
stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del
creditore; o che
-
il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove
nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in
senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia
“unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art.
174 cpv. 2 n. 1- 3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma
è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti,
sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova
in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di
evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può
tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità,
concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore
deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un
indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni
pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute
posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere
in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve
essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi
concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre
semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al
debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere
troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più
verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già
con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione
della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione
dell’effetto sospensivo (Roger Giroud,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14
p. 305; Jürgen Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla ricevuta 6 febbraio 2004 dell'UE di Lugano (doc. A) si evince
che l'appellante, dopo la dichiarazione di fallimento, ha saldato il suo
debito, oggetto dell'esecuzione in esame n. 948'081, nei confronti della
creditrice, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto dall'art. 174 LEF
cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che concerne il requisito della solvibilità l'appellante non ha fornito
alcun documento. Dall'estratto delle esecuzioni 17 marzo 2004 dell'UE di Lugano
risulta che contro la debitrice sono pendenti 27 esecuzioni, la prima promossa
nel maggio del 2001. Per le 5 esecuzioni promosse nel corso del 2003 sono state
emesse per una il 15 luglio 2003 risp. per un'altra il 27 ottobre 2003 le
comminatorie di fallimento per fr. 411.75 risp. fr. 794.60, per un'ulteriore
esecuzione ammontante a fr. 2'401.-- il 28 ottobre 2003 è stato eseguito il
pignoramento, mentre per un'altra ancora per fr. 607.-- il 12 novembre 2003 è
stata presentata la domanda di realizzazione. Ciò dimostra che la __________ Sagl
non riesce a far fronte regolarmente ai suoi impegni e che non è in grado di
saldare importi anche modesti. Inoltre il menzionato estratto delle esecuzioni
indica che le sue difficoltà finanziarie perdurano già da alcuni anni e che non
si tratta di una situazione passeggera, per cui può essere ritenuto che
l'appellante si trova in uno stato d'illiquidità.
Di
conseguenza non risultando adempiuto il presupposto della solvibilità, l'art.
174 cpv. 2 LEF non può essere applicato. Il fallimento dell'appellante va
quindi confermato.
- L'appello 9 febbraio 2004 della __________ Sagl va pertanto
respinto.
Di
conseguenza, essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all'appello, il
fallimento deve essere nuovamente pronunciato.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso (art. 62 cpv. 1
OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174
cpv. 2 LEF
pronuncia:
- L'appello 9 febbraio 2004 della __________, è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento della __________ Sagl, a far tempo da
martedì
4 maggio 2004 alle ore 10:00.
-
La
tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a
carico della __________ Sagl. Non si assegnano indennità.
-
Intimazione a:
__________ ;
__________ ;
Ufficio esecuzione di Lugano;
Ufficio fallimenti di Lugano;
Ufficio dei registri di Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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