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14.2004.105 ΓÇó Fax-filed appeal declared inadmissible
14.2004.105Altro tribunale18 ott 2004Dismissed
AO1, represented by RA1, challenged a bankruptcy judgment of the Lugano District Pretura by a filing sent by fax and accompanied by a brief transmittal note. The Chamber of Enforcement and Bankruptcy of the Court of Appeal held that the fax submission did not meet the formal requirements for an appeal under the applicable civil procedure rules and that the accompanying note was not itself an appeal and could not cure the defect. The court therefore declared the filing inadmissible, confirmed the bankruptcy declared by the first instance, and ordered no costs or judicial fees.
Art. 25 LALEF, 309 CPC, 313 bis CPC; appeal filed by fax is inadmissible. The appellate form requirement is mandatory and must be satisfied by a written submission in the prescribed number of copies. A fax transmission does not constitute a valid appeal. A mere cover letter transmitting the fax cannot cure the defect unless it itself clearly amounts to an appeal lodged by a party entitled to act. Where the defect is manifest, the appellate court may reject the filing summarily under Art. 313 bis CPC before service. The consequence is non-entry, with the challenged bankruptcy judgment remaining in force.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2004.105
Data decisione, Autorità: 18.10.2004, CEF
Titolo: ricorso presentato a mezzo fax è irricevibile
Incarto n. 14.2004.105
Lugano 18 ottobre 2004 B/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 8 luglio 2004 presentata da
AO1 rappr. daRA1
contro
AP1
sulla quale istanza la Segretaria Assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22 settembre 2004 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da mercoledì 22 settembre 2004 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Visto lo scritto 6 ottobre 2004 inviato da __________ con allegata fotocopia di
un fax, verosimilmente redatto da __________;
preso atto che sono dati gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che in virtù dei combinati art. 25 LALEF e 309 CPC l'appello si propone mediante atto redatto in tanti esemplari quante sono le parti, più uno per la Camera giudicante; un ricorso presentato a mezzo fax è irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 9 m. 1 N. 807);
che secondo l'art. 313 bis CPC questa Camera può, prima della notificazione dell'atto di appello, decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso, qualora si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che lo scritto 6 ottobre 2004 di __________ è un semplice atto di trasmissione del fax allegato, per cui non costituisce atto d'appello;
che in concreto il ricorso allegato presentato a mezzo fax è irricevibile, né può essere sanato dallo scritto accompagnatorio del signor __________, che nemmeno pretende di patrocinare la fallita (né lo potrebbe fare);
decreta:
1.1. Di conseguenza è confermato il fallimento della __________, pronunciato
mercoledì 22 settembre 2004 alle ore 14.00.
Non si prelevano spese né tassa di giustizia.
Intimazione: -AP1,
-RA1 - Ufficio esecuzione di Lugano
Ufficio fallimenti di Lugano
Ufficio dei registri di Lugano
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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