Bankruptcy annulled after proof of prior payment

14.2004.100Altro tribunale4 nov 2004Granted

Sintesi

The appellate bankruptcy chamber upheld the debtor's appeal and annulled the first-instance bankruptcy declaration. The debtor had produced a creditor's written statement confirming receipt of payment before the bankruptcy judgment and withdrawal of the bankruptcy petition. The court held that this document sufficiently proved extinction of the debt before the first-instance decision, allowing annulment under the SchKG. Court fees at both instances and the bankruptcy office costs were allocated to the appellant, and no compensation was awarded because the creditor made no submissions.

Regest

Art. 172 no. 3 and Art. 174 para. 1 SchKG; proof of payment made before the first-instance bankruptcy judgment may be adduced on appeal and, if documentary evidence shows that the debt including interest and costs was extinguished before judgment, the bankruptcy declaration must be annulled. The appellate authority may rely on such pre-existing new facts; a creditor's written confirmation of payment and withdrawal of the petition can constitute sufficient proof. Costs may nevertheless be charged to the appellant according to the applicable fee rules, and no party indemnity is due absent observations by the respondent.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2004.100

Data decisione, Autorità: 04.11.2004, CEF

Titolo: appello contro la dichiarazione di fallimento

Incarto n. 14.2004.100

Lugano 4 novembre 2004 B/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 12 luglio 2004 presentata da

AO 1

contro

AP 1

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di __________, con sentenza 17 settembre 2004 ha così deciso:

"1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da venerdì 17 settembre 2004 alle ore 14.00.

2./3./4. Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla AP 1 che

con atto 21 settembre 2004 ne postula l'annullamento;

ritenuto che con ordinanza presidenziale 21/22 settembre 2004 all'appello è

stato concesso effetto sospensivo parziale;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

ritenuto

In fatto:

A. Nell'ambito dell'esecuzione n. __________ dell'__________ __________ la AO 1 AO 1 ha chiesto il fallimento della AP 1 per fr. 1'559.80 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All'udienza di contraddittorio dell'8 settembre 2004 nessuno è comparso.

C. Con sentenza 17 settembre 2004 la Pretore del Distretto __________, ha pronunciato il fallimento della AP 1 a far tempo da venerdì 17 settembre 2004 alle ore 14.00.

D. Con atto d'appello 21 settembre 2004 la AP 1 ha dichiarato di avere saldato il debito in oggetto, producendo copia di uno scritto 20 settembre 2004 della creditrice in cui quest'ultima conferma di avere ricevuto il pagamento di fr. 1'789.80 il 16 settembre 2004 (doc. B) e dichiara di ritirare l'istanza di fallimento.

Considerato

In diritto:

1.a) Per l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto.

Secondo l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

b) L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la AP 1 ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto saldo dell'esecuzione in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento va annullato ai sensi dell'art. 174 cpv. 1 LEF.

  1. L'appello 21 settembre 2004 della AP 1 va quindi accolto.

La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

Non si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricare all'appellante.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

I. L'appello 21 settembre 2004 della AP 1, __________, è accolto.

"1. La dichiarazione di fallimento 17 settembre 2004 pronunciata dalla Pretore del Distretto __________, EF.2004.1940, nei confronti della AP 1, __________, è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della AP 1.

  2. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della AP 1

II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione: - AP 1, __________

AO 1, __________

Ufficio __________

Ufficio __________

Ufficio dei __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto __________

Terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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