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Numero d'incarto:
14.2003.89
Data decisione, Autorità:
17.06.2004, CEF
Incarto n.
14.2003.89
Lugano
17 giugno
2004
B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 27 giugno 2003 da
rappr. dall’__________
contro
__________, composta da:
- __________,
- __________,
- __________,
tutti rappr. dall’avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n.
__________ del 7/8 gennaio 2003 dell'UEF di Locarno;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città con sentenza 23 ottobre 2003 ha così
deciso:
"1. L'istanza è accolta:
l'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via definitiva per
fr. 15'245.80 oltre interessi al 5% dal 1. maggio 2003, fr. 7'649.05 di
interessi aggiornati al 30 aprile 2003, fr. 30.-- tassa di diffida e fr. 100.--
di spese esecutive.
- Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 320.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico
della convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 200.-- di
indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 3 novembre 2003
postula in via principale l'annullamento della sentenza impugnata e
subordinatamente la reiezione dell'istanza di rigetto dell'opposizione,
protestate spese e ripetibili;
rilevato
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
In fatto A. Con
PE n. __________ del 7/8 gennaio 2003 dell'UEF di Locarno lo __________ ha
escusso la __________ __________ per l'incasso di fr. 36'029.40 oltre interessi
al 4% dal 21 dicembre 2002, fr. 7'403.80, fr. 30.--, dedotti fr. 20'783.60 di
acconto del 21 dicembre 2002, indicando quale titolo di credito: "1)
Imposta sugli utili immobiliari decisione del 03.03.96 + int. del 5% dal
02.04.96 - 2) Interessi aggiornati sino al 20.12.2002 - 3) Tassa diffida di
pagamento 05.05.97." Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, il
procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.
B. Lo __________ fonda la sua pretesa su una decisione di tassazione
per l'imposta sugli utili immobiliari del 3 marzo 1996 (doc. C), con cui
__________ è stato tassato per fr. 36'029.40.
C. All'udienza di contraddittorio il procedente non è comparso. La
__________ ha contestato la sua legittimazione passiva sostenendo di non avere
personalità giuridica. L'escussa ha poi rilevato che sul PE è stato menzionato
quale debitore __________, deceduto, e la rispettiva , senza indicare
i membri della stessa. La precettata ha poi asserito che la pretesa, come si
evince dalla documentazione prodotta, è stata saldata nell'ambito di una
precedente procedura esecutiva n..
D. Al termine dell'udienza di contraddittorio il Segretario assessore
ha deciso la trasmissione del verbale al procedente assegnandogli un termine di
15 giorni per comunicare se intendeva mantenere o ritirare l'istanza di
rigetto, ritenuto che in caso di silenzio avrebbe proceduto all'emanazione
della sentenza.
E. Con scritto 15 ottobre 2003 il procedente ha confermato l'istanza
di rigetto, rilevando che sull'imposta in oggetto, a seguito di una operazione
contabile errata, sono stati registrati fr. 20'877.50 versati da un altro debitore.
Pertanto si è proceduto a riversare tale importo sulla giusta partita
d'imposta. Il creditore ha poi ribadito che l'imposta sugli utili immobiliari
della successione __________ presenta uno scoperto di fr. 15'245.80 oltre gli
interessi di ritardo, la tassa di diffida e le spese.
F. Con sentenza 23 ottobre 2003 il Segretario assessore della
Pretura di Locarno-Città ha accolto l'istanza respingendo dapprima l'eccezione
di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'escussa. In prima sede la decisione
di tassazione per l'imposta sugli utili immobiliari 3 marzo 1996 (doc. C) è
stata ritenuta valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Per quel
che riguarda l'estinzione integrale del debito, fatta valere dall'escussa, il
primo giudice ha considerato che nonostante la pretesa, di cui alla precedente
esecuzione n. __________ dell'UEF di Locarno, risulti saldata e sembri essere
la medesima dell'attuale credito posto in esecuzione con il PE in oggetto n.
__________, sia dal conteggio doc. B che dallo scritto 15 ottobre 2003
dell'Ufficio esazione e condoni, risulta che il versamento effettuato il 21
marzo 2000 per fr. 20'000.-- è stato dirottato su un'altra partita d'imposta,
non essendo di spettanza dell'escussa. Secondo il primo giudice per
quest'ultima non sarebbe stato invece difficile dimostrare l'avvenuto pagamento
del debito con la produzione di ricevute e/o avvisi di addebito e accredito di
conti. Non avendo l'escussa fornito tale prova, l'eccezione di integrale
pagamento del debito posto in esecuzione non è stata accolta.
G. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la
__________ sostenendo dapprima la nullità della decisione, non avendo avuto la
possibilità di esprimersi in relazione allo scritto 15 ottobre 2003 di
controparte, integralmente ripreso nella sentenza.
L'appellante
ha poi sollevato l'eccezione di prescrizione ed ha ribadito la sua carente
legittimazione passiva, non possedendo personalità giuridica. Secondo l'escussa
se anche fosse possibile notificare il PE ad un membro della comunione
ereditaria, non è possibile escutere l'intera comunione ereditaria senza
precisarne i nominativi. Nel merito l'appellante ha rinviato alla partita
fiscale prodotta dallo stesso Ufficio esazione e condoni, dal quale risulta il
versamento da parte sua di fr. 20'000.--, rilevando di avere così fatto fronte
al suo onere probatorio ex art. 8 CCS. Secondo la precettata non è sufficiente
la semplice dichiarazione dell'Ufficio esazione e condoni relativa ad un errore
contabile per inficiare la sua prova. D'altronde la confusione contabile in cui
versa controparte risulta anche dal fatto che sono stati notificati due PE (n.
__________ e __________) per lo stesso credito.
Considerato
In diritto 1.a) Ex
art. 20 cpv. 2 LALEF all'udienza le parti possono esporre verbalmente o per
iscritto le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno
produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive
ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta,
con il solo correttivo del surrogato della dichiarazione scritta di terzi e
della perizia di parte, entrambi da produrre al più tardi al contraddittorio
(art. 20 cpv. 3 LALEF). Il principio dell'oralità, dedotto dalla suddetta
normativa di diritto procedurale cantonale, assume carattere cogente in virtù
dell'art. 101 CPC, che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di
procedura diverso da quello stabilito dalla legge (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331). Non vi
può quindi essere spazio per qualsivoglia edizione, richiamo di documenti o
produzione di documenti posteriormente al contraddittorio.
b) Al termine dell'udienza di contraddittorio, alla quale il
procedente non è comparso, il Segretario assessore ha deciso di trasmettergli
il verbale assegnandogli un termine di 15 giorni per comunicare se intendeva
mantenere o ritirare l'istanza di rigetto. Lo scritto 15 ottobre 2003 inviato
dallo __________ alla Pretura dopo il contraddittorio, in cui il procedente si
è espresso in merito all'eccezione di estinzione del debito sollevata
dall'escussa, è stato accolto a torto e in violazione dell'art. 101 CPC dal
giudice di prime cure, che doveva chiaramente respingerlo. Ne consegue che in
sede d'appello non verranno considerate le argomentazioni non presentate in
conformità alle disposizioni procedurali evidenziate.
2.a) Ex art. 49 LEF fino alla divisione od alla costituzione di una indivisione
od alla liquidazione d'ufficio, l'eredità può essere escussa con la specie di
esecuzione applicabile al defunto, al luogo dove egli poteva essere escusso al
momento della sua morte. Nonostante la mancanza di personalità giuridica, la
norma citata riconosce la capacità dell'eredità di essere parte in una
procedura esecutiva promossa nei suoi confronti (Ernst F. Schmid, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 1 ad art. 49).
Secondo
l'art. 65 cpv. 3 LEF se l'esecuzione è diretta contro un'eredità non divisa, la
notificazione si fa al rappresentante dell'eredità o se questi non è conosciuto
ad uno degli eredi.
Nella
domanda di esecuzione, diretta contro l'eredità ex art. 49 LEF, il creditore
deve indicare l'eredità (quale debitrice) e in più il rappresentante
dell'eredità oppure, nel caso questi non fosse conosciuto, gli eredi, ai quali
vanno notificati gli atti esecutivi (Sabine Kofmehl Ehrenzeller, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 37 ad art. 67).
b) L'escussa ha sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione
passiva sostenendo di non avere personalità giuridica.
Dalle
precedenti considerazioni si evince che l'eredità, nonostante non possegga
personalità giuridica, fino alla divisione o alla costituzione di un'indivisione
o alla liquidazione d'ufficio può essere parte in una procedura esecutiva
promossa nei suoi confronti. Inoltre nel caso in cui è conosciuto il
rappresentante dell'eredità la notificazione va fatta a quest'ultimo. Nel caso
di specie non risulta che l'eredità sia stata divisa, né che sia stata
costituita un'indivisione e nemmeno che sia stata liquidata d'ufficio, per cui
le indicazioni che appaiono sul PE: "" quale debitrice e,
siccome conosciuto, il nome e l'indirizzo della rappresentante legale:
"", alla quale è stato notificato il PE, sono corrette,
mentre non occorre l'elencazione dei singoli membri della comunione
ereditaria.
- Secondo l'art. 80 cpv. 1 e 2 n. 3 LEF se il credito è fondato su
una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell'opposizione. Sono parificate a sentenze esecutive entro il
territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali
riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in
quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.
In
via di principio la decisione di tassazione per l'imposta sugli utili
immobiliari 3 marzo 1996 (doc. C) costituisce valido titolo di rigetto
definitivo dell'opposizione per l'importo ivi indicato.
4.a) Ex art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza
esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa
l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovveri dimostri che è prescritto.
Il
giudice deve verificare se l'estinzione, la proroga o la prescrizione sono
valide dal punto di vista del diritto civile. L'estinzione e la proroga devono
essere provate, renderle verosimili non è sufficiente, a differenza dell'art.
82 cpv. 2 LEF. La prova dell'estinzione e della proroga deve essere prestata
tramite documenti. Documenti sono atti scritti. L'estinzione significa dapprima
pagamento. Il debitore deve portare la prova, che il pagamento concerneva la
pretesa posta in esecuzione (Daniel Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 4 e 9 ad art.
81)
b) Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale
nemmeno la prescrizione di pretese fondate sul diritto pubblico, sia nel caso
in cui lo Stato è creditore, che nel caso in cui esso è debitore, deve essere
osservata d'ufficio (Daniel Staehelin, op. cit., n. 22 ad art. 81).
Ex
art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre
nuovi fatti, prove ed eccezioni.
L'eccezione
di prescrizione della pretesa posta in esecuzione, fondata sul diritto
pubblico, sollevata dall'appellante la prima volta in sede d'appello, va
pertanto dichiarata irricevibile ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
c) Con l'istanza di rigetto il procedente ha prodotto un conteggio
12 maggio 2003 (doc. B), dove risulta un versamento effettuato il 21 marzo 2000
di fr. 20'000.-- e un riversamento, effettuato lo stesso giorno, di fr.
20'000.-- su altri esercizi. Nessuna ulteriore spiegazione è stata fornita dal
creditore in merito a questo versamento risp. riversamento.
Nell'ambito
dell'udienza di contraddittorio l'escussa ha sollevato l'eccezione di
estinzione del debito in oggetto producendo un documento 14 agosto 2000 emesso
dall'Ufficio esazione e condoni (doc. 1), indirizzato a __________, recante
l'intestazione "Imposta utili immobiliari N. controllo 31.99.600.075"
in cui risulta che l'imposta dovuta al 3 marzo 1996 ammontava a fr. 36'029.40 e
che, oltre a tre precedenti versamenti di fr. 6'029.40 risp. 5'000.-- risp. fr.
5'000.--, il 21 marzo 2000 sono stati accreditati fr. 20'000.-- e fr. 2'360.--
quali interessi risp. il 22 maggio 2000 fr. 395.-- quale pagamento all'UEF. A
proposito del summenzionato numero di controllo va osservato che il numero
indicato sul doc. 1 "31.99.600.075" coincide con il numero indicato -
con un'altra suddivisione - sulla decisione di tassazione per l'imposta sugli
utili immobiliari 3 marzo 1996 (doc. C), ossia "3.1996.00075".
L'escussa ha pure prodotto un precedente PE n. __________, emesso il 24
settembre 1999 dall'UEF di Locarno (doc. 2), che indica quale titolo di credito
pure l'imposta sugli utili immobiliari emessa con decisione 3 marzo 1996 e la
relativa scheda degli eventi dell'UEF di Locarno datata 8 ottobre 2003 (doc.
4), da cui risulta che l'esecuzione n. __________ é stata pagata e la procedura
annullata il 16 maggio 2001. Orbene le precedenti considerazioni portano a
concludere che la pretesa posta in esecuzione con il PE n. __________ è
identica con la pretesa in esame, ossia l'imposta sugli utili immobiliari di
fr. 36'029.40 emessa con la decisione 3 marzo 1996, mentre i documenti citati
doc. 1, 2 e 4 costituiscono prove sufficienti a dimostrarne l'avvenuto
pagamento. L'eccezione di estinzione del credito posto in esecuzione va quindi
accolta e di conseguenza l'istanza 27 giugno 2003 dello Stato del Cantone
Ticino respinta. In tal senso va riformata la sentenza pretorile.
- L'appello 3 novembre 2003 della __________ va pertanto accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per
i quali motivi,
richiamati gli art. 80/81 LEF
pronuncia I. L'appello
3 novembre 2003 della __________ composta di
__________,
è
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 23 ottobre 2003 del Segretario assessore della Pretura
di Locarno-Città è così riformata:
"1. L'istanza
27 giugno 2003 dello __________, Bellinzona, è respinta.
- La
tassa di giustizia di fr. 320.--, da anticipare dalla parte istante, resta a
carico dello __________, il quale rifonderà alla __________ complessivamente
fr. 450.-- a titolo di indennità."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 480.--, già
anticipata dall'appellante, è posta a carico dello __________ __________, il
quale rifonderà alla __________ __________ complessivamente fr. 450.-- a titolo
di indennità.
III. Intimazione: - avv. __________
-__________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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