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Numero d'incarto:
14.2003.8
Data decisione, Autorità:
17.02.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.8
Lugano
17 febbraio
2003
B/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 30 ottobre 2002 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 13 gennaio 2003 ha così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
- La tassa di giustizia di fr. 80.--, da
anticipare dall'istante, resta a suo carico."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla
__________ che con
atto 21 gennaio 2003 postula l'accoglimento dell'istanza
e la contestuale dichiarazione
di fallimento della __________, con protesta di
spese e ripetibili;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
ritenuto
In fatto: A. Con
atto 30 ottobre 2002 la __________, (ufficio di revisione di __________), in
applicazione dell'art. 729b cpv. 2 CO, ha dato avviso alla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, di eccedenza dei debiti da parte della
__________, producendo la relativa documentazione (doc. da A a H) e rilevando
che la menzionata società nulla ha intrapreso per risanare il bilancio.
B. All'udienza
di contraddittorio del 4 dicembre 2002 è comparso unicamente un rappresentante
della __________ che ha confermato l'istanza e ha postulato la dichiarazione di
fallimento della __________ senza preventiva esecuzione ex art. 192 LEF.
Nell'ambito
dell'udienza di contraddittorio la Pretore ha assegnato all'istante un termine
di 10 giorni per versare alla Pretura l'importo di fr. 800.-- (fr. 80.-- quale
tassa di giudizio e fr. 720.-- quale anticipo spese dell'Ufficio fallimenti)
con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento l'istanza sarebbe stata
respinta.
C. Con
sentenza 13 gennaio 2003 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
respinto l'istanza, non avendo la parte istante provveduto al versamento
dell'anticipo richiesto.
D. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la __________ sostenendo
che secondo l'art. 194 cpv. 1 LEF non è tenuta a versare alcun anticipo, quando
l'avviso si basa sull'art. 729b cpv. 2 CO risp. l'art. 192 LEF.
Considerato
In diritto: 1.
a) Ex
art. 725 cpv. 2 CO nel caso di perdita di capitale ed eccedenza dei debiti, il
consiglio di amministrazione è obbligato a darne avviso al giudice. Se il
consiglio di amministrazione omette di farlo, secondo l'art. 729b cpv. 2 CO, in
caso di manifesta eccedenza dei debiti, è l'ufficio di revisione che ne deve
dare avviso al giudice.
Ex art.
192 LEF il fallimento delle società anonime può essere dichiarato senza
preventiva esecuzione nei casi previsto dal Codice delle obbligazioni (art.
725a CO). Secondo l'art. 194 cpv. 1 LEF gli articoli 169, 170 e 173a a 176 si
applicano ai fallimenti dichiarati senza preventiva esecuzione. Tuttavia
l'articolo 169 - secondo il quale chi presenta la domanda di fallimento è
responsabile delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per
mancanza di attivi (art. 230) o alla pubblicazione e convocazione dei creditori
(art. 232) comprese -, non si applica nel caso di fallimento giusta l'articolo
192 (Alexander Brunner, Basler Kommentar zum SchKG, vol II,
Basilea/Ginevra/Monaco, n. 19 ad art. 194 LEF; BlSchK 2002 p. 164).
b) In
casu l'avviso ex art. 729b cpv. 2 CO è stato correttamente presentato
dall'ufficio di revisione della __________. Secondo l'art. 194 cpv. 1 LEF alla
__________ non può però essere richiesto l'anticipo delle spese ex art. 169
LEF, trattandosi di fallimento senza preventiva esecuzione ex art. 192 LEF su
notifica dell'ufficio di revisione, il quale ha l'obbligo, in caso di manifesta
eccedenza dei debiti, di avvisare il giudice, se il consiglio di
amministrazione omette di farlo (art. 725 cpv. 2 CO).
L'appello
21 gennaio 2003 della __________ va quindi accolto. L'incarto va retrocesso
alla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, affinchè si pronunci in merito
al fallimento senza assegnazione di termine alla __________ per il versamento
dell'anticipo per la tassa di giustizia e per le spese.
- Avuto
riguardo alle peculiarità del caso di specie si prescinde dal prelevare la
tassa di giustizia e dall'assegnare indennità. L'anticipazione delle spese in
fr. 120.-- viene retrocessa all'appellante.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 729b cpv. 2 CO, 192, 194 e 169
LEF
pronuncia:
- L'appello
21 gennaio 2003 della __________, è accolto.
1.1. L'incarto è
retrocesso alla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, affinchè si
pronunci sul fallimento della __________, senza assegnazione di termine per il
pagamento dell'anticipo per la tassa di giustizia e per le spese.
-
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
-
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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