AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2003.77
Data decisione, Autorità:
16.01.2004, CEF
Incarto n.
14.2003.77
Lugano
16 gennaio
2004
EC/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’
istanza 17 giugno 2003 presentata da
AO0
contro
AP0
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 6 ottobre 2003 ha così deciso:
“1. È pronunciato
il fallimento di __________, a far tempo da lunedì 6 ottobre 2003 alle ore
14.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza
dedotta in appello da __________ che con atto 7 ottobre 2003 ne ha postulato
l’annullamento;
richiamato
il decreto presidenziale 13 ottobre 2003 di concessione dell’effetto sospensivo
parziale;
rilevati gli estremi per procedere ex art. 313bis CPC, applicabile
alla presente fattispecie ex art. 25 LALEF;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 17 giugno 2003 __________ malati ha chiesto il
fallimento di __________ per fr. 368.50 oltre alle spese esecutive,
corrispondente al credito originario di cui al PE n__________ di fr. 1'303.50,
dedotti gli acconti di fr. 295.-- del 4 aprile 2003, di fr. 495.-- dell’8
aprile 2003 e di fr. 145.-- del 15 aprile 2003.
C. Con pronunciato del 6 ottobre 2003 la Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da lunedì 6
ottobre 2003 alle ore 14.00.
D. Con atto d’appello 7 ottobre 2003 __________ ha postulato la
declaratoria di nullità del decreto di fallimento, atteso che:
- “gli importi
richiesti dalla __________ malati con l’esecuzione n. 913053 furono da me
pagati nelle seguenti date: 25 marzo 2003 fr. 300.--, 27 marzo 2003 fr. 500.--,
3 aprile 2003 fr. 150.--, 14 agosto 2003 fr. 500.--“.
A sostegno delle
proprie argomentazioni l’appellante ha prodotto le ricevute postali di
versamento degli importi sopra menzionati a favore dell’Ufficio di esecuzione
di Lugano.
Considerato
in diritto:
- Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di
fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli
interessi e le spese, è stato estinto.
Per l'art. 174
cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione n. 913053 con un
acconto di fr. 300.-- del 25 marzo 2003, di fr. 500.-- del 27 marzo 2003, di
fr. 150.-- del 3 aprile 2003 e di fr. 500.-- del 14 agosto 2003, ossia precedentemente
alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio
__________ ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questi
documenti costituiscono prova degli avvenuti pagamenti effettuati ante
dichiarazione di decozione. Il fallimento non può comunque essere annullato ex
art. 174 cpv. 1 LEF, ritenuto che siffatti pagamenti non hanno portato
all’estinzione dell’esecuzione n. __________, il cui saldo di fr. 165.60 è
stato corrisposto dalla ricorrente solo l’8 ottobre 2003, quindi posteriormente
alla pronuncia del fallimento.
-
Ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF l’autorità giudiziaria superiore
può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la
decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti
che nel frattempo:
a. il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
b. l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
c. il creditore
ha ritirato la domanda di fallimento.
-
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano
adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1–3 LEF. I nova
autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l’insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Roger Giroud Die Konkurseröffnung
und ihr Aufschub bei der Aktiengesellschaft, 2. ed., Zurigo 1986, n. 25–26 ad
art. 174 LEF; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p.
294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht– und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
-
In prima sede il fallimento di __________ è stato decretato per
il mancato pagamento nei confronti della __________ malati dell’importo di “fr.
1'393.50 oltre accessori e dedotti eventuali acconti”. In sede di appello è
stato accertato che la debitrice ha proceduto a estinguere il predetto importo
con i versamenti del 25 marzo 2003, del 27 marzo 2003, del 3 aprile 2003 e del
14 agosto 2003, ante declaratoria di decozione, e con il versamento a saldo
dell’8 ottobre 2003 di fr. 165.60. In concreto è dunque adempiuto il requisito
del pagamento di cui all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel che
concerne il presupposto della solvibilità va rilevato che dall’estratto delle
esecuzioni di __________ datato 6 novembre 2003 emerge che l'appellante è in
una situazione finanziaria precaria, essendo contro la stessa pendenti ben 67
esecuzioni, la prima risalente al 7 maggio 1993. Di queste esecuzioni sei sono
già giunte allo stadio dell’avviso di pignoramento, una allo stadio del
pignoramento e diciotto della comminatoria di fallimento. Gli importi posti in
esecuzione variano da fr. 79.45 a fr. 5'438.40. Oltre a ciò nel periodo dal 29
novembre 2002 al 13 maggio 2003 sono stati emessi nei confronti della
ricorrente 8 attestati di carenza beni per l’importo complessivo di fr.
10'631.80. Orbene il numero delle esecuzioni pendenti, nove delle stesse
promosse nel corso del 2003, e il numero degli attestati di carenza beni già
emessi indicano che le difficoltà finanziarie dell'appellante non sono passeggere.
Pure il fatto che la debitrice non sia in grado di pagare anche importi modesti
indica insolvibilità. Sulla base di questi riscontri oggettivi non può quindi
essere ritenuto che l'appellante sia solvibile, che sia in grado di tacitare i
suoi creditori e di pagare importi anche modesti e nemmeno che si trovi in una
situazione di insolvibilità solo passeggera.
- L’appello 7 ottobre 2003 di __________, è quindi respinto.
Di conseguenza,
essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento
deve essere nuovamente pronunciato.
L’esito
dell’appello permette di prescindere dalla notifica degli atti di appello alla
controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC).
Viste le
peculiarità del caso di specie si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia
e dall’assegnare indennità.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 172 n. 3, 174 cpv. 1 e 2 LEF
pronuncia:
- L’appello 7
ottobre 2003 di __________, è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di __________ a far tempo da
martedì 20 gennaio
2004 alle ore 10:00
-
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
– __________
– __________
– Ufficio
esecuzione di Lugano;
– Ufficio
fallimenti di Lugano;
– Ufficio dei
registri di Lugano;
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster