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Numero d'incarto:
14.2003.65
Data decisione, Autorità:
11.12.2003, CEF
Incarto n.
14.2003.65
14.2003.66
Lugano
11 dicembre
2003
CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabili
promosse con istanze 30 maggio 2003 da
inc.
14.2003.66 (EF.2003.175)
Confederazione Svizzera, Berna
inc.
14.2003.65 (EF.2003.176)
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
entrambi rappr. dal Dipartimento finanze e economia,
Ufficio esazione e condoni, Bellinzona
contro
AO0
rappr. dall' RA0
tendenti ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta da AO0 alle esecuzioni n. 592'989, risp. 592'988,
dell’UEF di Mendrisio promosse dalla Confederazione Svizzera, risp. dallo Stato
del Canton Ticino, per gli importi di fr. 8'120,95, risp. fr. 189'766,60, oltre
interessi e spese;
viste
le sentenze 15 luglio 2003 del Segretario assessore della Pretura di
Mendrisio-Sud, che respinge le suddette istanze;
preso
atto degli appelli 25 luglio 2003 degli escutenti nonché delle osservazioni 26
agosto 2003 della controparte;
ritenuto in fatto
e considerando in diritto:
che gli appelli, quand’anche riferiti a due sentenze (ed esecuzioni)
diverse e inoltrati da entità giuridiche diverse, riguardano decisioni di
analogo tenore fattuale e giuridico e contengono conclusioni analoghe e
motivazioni identiche. Le cause inc.14.2003 .65 e 14.2003.66 vanno quindi
considerate come connesse ai sensi dell'art. 320 CPC (per rinvio dell’art. 25
LALEF) e possono essere congiunte ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo
la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere
impugnati anche singolarmente;
che
il 29 aprile 2003, l'UEF di Mendrisio, su domanda dell'Ufficio esazione e
condoni (in seguito UEC) a nome delle parti appellanti, ha pubblicato sul
Foglio ufficiale cantonale i due precetti esecutivi menzionati sopra;
che
l'escusso ha interposto opposizione contro entrambe le esecuzioni;
che
parallelamente, l'escusso ha inoltrato un ricorso a questa Camera quale
autorità di vigilanza, contestando la regolarità della notifica degli atti
esecutivi, ricorso al quale è stato conferito effetto sospensivo con ordinanza
20 maggio 2003;
che
il 30 maggio 2003, l'UEC ha chiesto il rigetto definitivo delle opposizioni;
che
con sentenze 15 luglio 2003, il Segretario assessore della Pretura di
Mendrisio-Sud ha respinto le due istanze, argomentando che il decreto di
effetto sospensivo del 20 maggio 2003 impediva la concessione del rigetto
dell'opposizione, in quanto essa era da considerare quale atto esecutivo;
che
il ricorso dell'escusso è stato respinto con sentenza 16 luglio 2003 (CEF
15.2003.83);
che
le parti appellanti contestano le sentenze pretorili, per il motivo che le
istanze di rigetto dell'opposizione non sono atti esecutivi ai sensi del
decreto di effetto sospensivo, mentre le sentenze pretorili sono nulle, siccome
emanate in un momento in cui l'esecuzione era ancora sospesa;
che
la controparte invoca invece il principio di celerità per sostenere che il
primo giudice non poteva sospendere la procedura di rigetto in attesa della
decisione dell'autorità di vigilanza;
che
l'effetto sospensivo ex art. 36 LEF concerne solo l'atto esecutivo impugnato e
non può essere inteso quale sospensione dell'intera procedura esecutiva (cfr.
DTF 101 III 51, cons. 6, con rif.; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo
1997, n. 6 ad art. 36; Flavio Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 ad art. 18);
che
pertanto il decreto di effetto sospensivo del 20 maggio 2003 non impediva in sé
l'inoltro delle istanze di rigetto dell'opposizione né l'emanazione delle
relative sentenze (nel senso sia della reiezione delle istanze che del loro
accoglimento), tanto più che l'autorità di vigilanza ha competenza per
sorvegliare l'operato unicamente degli organi dell'esecuzione forzata e non
quello delle autorità giudiziarie;
che
però, generalmente, la sospensione degli effetti dell'atto esecutivo impugnato
impedisce di fatto gli atti successivi, siccome la LEF prevede una successione
di fasi procedurali, che possono svolgersi solo se le precedenti sono state
superate (in tal senso: Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 36);
che
in particolare il giudice deve dichiarare l'istanza di rigetto dell'opposizione
irricevibile per carenza di gravamen, quando l'esecuzione è nulla oppure è
stata annullata o sospesa dall'autorità di vigilanza, in quanto non ha senso
rigettare l'opposizione ad un'esecuzione che non può comunque andare avanti
(cfr. Daniel Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 12 ad art. 84, con rif.; Gilliéron, op. cit., n. 80 ad art. 82; Peter
Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 92 ss. ad b);
che
per il medesimo motivo, improntato al principio dell'economia della procedura,
il giudice del rigetto deve sospendere la procedura fino a quando non sia stato
evaso il ricorso diretto contro il precetto esecutivo, siccome il suo
accoglimento renderebbe l'istanza priva d'oggetto;
che
a ben vedere si tratta di un'applicazione per via di analogia dell'art. 173
cpv. 1 LEF, che impone al giudice il differimento della decisione di fallimento
nel caso che l'autorità di vigilanza (art. 17 LEF) o il giudice (art. 85 o 85a
cpv. 2 LEF) hanno ordinato la sospensione dell'esecuzione;
che
il principio di celerità, contrariamente a quanto sostiene la parte appellata,
costituisce un argomento supplementare a favore della soluzione del
differimento della sentenza di rigetto, perché, per il creditore, è ovviamente
meno dispendiosa in termini di tempo che non la reiezione immediata, la quale
lo costringe, senza valido motivo, a ricominciare l'esecuzione daccapo;
che,
certo, Stücheli (op. cit., p. 94
ad b) sostiene che il giudice non può differire la sentenza, ma deve
pronunciarsi indilatamente, per evitare al creditore i danni che potessero
sorgere in sede di continuazione dell'esecuzione a causa del tempo perso
durante la sospensione della procedura;
che
quest'autore misconosce che seppure l'opposizione venisse rigettata,
l'esecuzione non potrebbe comunque proseguire prima che l'effetto sospensivo
concesso dall'autorità di vigilanza sia stato tolto;
che
gli appelli vanno pertanto accolti e le cause rinviate al primo giudice,
affinché emani nuove decisioni nel senso dei considerandi, posto che l'effetto
sospensivo al ricorso dell'escusso è decaduto con l'emanazione della sentenza
16 luglio 2003 di questa Camera e quindi non costituisce più un ostacolo
all'emanazione delle sentenze nella procedura di rigetto;
che
le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF);
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 36, 84, 173 LEF; 48, 49, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Le procedure dipendenti dagli appelli
25 luglio 2003 della Confederazione Svizzera (inc. 14.2003.66/EF 2003.175),
risp. dello Stato del Cantone Ticino (inc. 14.2003.65/EF 2003.176) contro AO0,
__________, sono congiunte.
-
L’appello
25 luglio 2003 della Confederazione Svizzera è accolto.
2.1. Di
conseguenza, la sentenza 15 luglio 2003 del Segretario assessore della Pretura
di Mendrisio-Sud è annullata.
2.2. L'incarto
è retrocesso alla Pretura di Mendrisio-Sud affinché emani una nuova decisione
nel senso dei considerandi.
2.3. La
tassa di giustizia di fr. 225.--, già anticipata dall’appellante, è posta a
carico di AO0, che rifonderà alla Confederazione Svizzera fr. 200.-- a titolo
di indennità.
- L’appello
25 luglio 2003 dello Stato del Cantone Ticino è accolto.
3.1. Di
conseguenza, la sentenza 15 luglio 2003 del Segretario assessore della Pretura
di Mendrisio-Sud è annullata.
3.2. L'incarto
è retrocesso alla Pretura di Mendrisio-Sud affinché emani una nuova decisione
nel senso dei considerandi.
3.3. La
tassa di giustizia di fr. 750.--, già anticipata dall’appellante, è posta a
carico di AO0, che rifonderà allo Stato del Cantone Ticino fr. 500.-- a titolo
di indennità.
- Intimazione a:
–
avv. RA0, __________;
–
Ufficio esazione e condoni, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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