Suspensive effect does not bar provisional release proceedings

14.2003.65Altro tribunale11 dic 2003Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Chamber joined two parallel appeals by the Swiss Confederation and the Canton of Ticino against the debtor in provisional-release proceedings. The first instance had refused to decide because the debtor had obtained suspensive effect in a supervisory complaint about service. The Chamber held that suspensive effect under Art. 36 SchKG concerns only the challenged enforcement act and does not suspend the whole procedure, but the release judge should generally stay the matter while the complaint is pending. Since the suspensive effect had already lapsed, both appeals were admitted, the judgments annulled, and the cases remitted for new decisions. Costs were charged to the debtor.

Massima Omnilex

Art. 36 LEF; art. 173 LEF; provisional release proceedings pending a supervisory complaint against the payment order: the suspensive effect of the complaint extends only to the challenged enforcement act and not to the entire enforcement procedure. Nevertheless, for reasons of procedural economy and by analogy to Art. 173 LEF, the judge of provisional release should stay the proceedings when the complaint may render the request moot. If the suspensive effect has lapsed by the time of the appellate decision, the lower judgment is annulled and the matter remitted for a new decision. Costs follow the outcome under OTLEF.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2003.65

Data decisione, Autorità: 11.12.2003, CEF

Incarto n. 14.2003.65 14.2003.66

Lugano 11 dicembre 2003 CJ/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabili promosse con istanze 30 maggio 2003 da

inc. 14.2003.66 (EF.2003.175)

Confederazione Svizzera, Berna

inc. 14.2003.65 (EF.2003.176)

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

entrambi rappr. dal Dipartimento finanze e economia, Ufficio esazione e condoni, Bellinzona

contro

AO0 rappr. dall' RA0

tendenti ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da AO0 alle esecuzioni n. 592'989, risp. 592'988, dell’UEF di Mendrisio promosse dalla Confederazione Svizzera, risp. dallo Stato del Canton Ticino, per gli importi di fr. 8'120,95, risp. fr. 189'766,60, oltre interessi e spese;

viste le sentenze 15 luglio 2003 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud, che respinge le suddette istanze;

preso atto degli appelli 25 luglio 2003 degli escutenti nonché delle osservazioni 26 agosto 2003 della controparte;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che gli appelli, quand’anche riferiti a due sentenze (ed esecuzioni) diverse e inoltrati da entità giuridiche diverse, riguardano decisioni di analogo tenore fattuale e giuridico e contengono conclusioni analoghe e motivazioni identiche. Le cause inc.14.2003 .65 e 14.2003.66 vanno quindi considerate come connesse ai sensi dell'art. 320 CPC (per rinvio dell’art. 25 LALEF) e possono essere congiunte ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;

che il 29 aprile 2003, l'UEF di Mendrisio, su domanda dell'Ufficio esazione e condoni (in seguito UEC) a nome delle parti appellanti, ha pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale i due precetti esecutivi menzionati sopra;

che l'escusso ha interposto opposizione contro entrambe le esecuzioni;

che parallelamente, l'escusso ha inoltrato un ricorso a questa Camera quale autorità di vigilanza, contestando la regolarità della notifica degli atti esecutivi, ricorso al quale è stato conferito effetto sospensivo con ordinanza 20 maggio 2003;

che il 30 maggio 2003, l'UEC ha chiesto il rigetto definitivo delle opposizioni;

che con sentenze 15 luglio 2003, il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha respinto le due istanze, argomentando che il decreto di effetto sospensivo del 20 maggio 2003 impediva la concessione del rigetto dell'opposizione, in quanto essa era da considerare quale atto esecutivo;

che il ricorso dell'escusso è stato respinto con sentenza 16 luglio 2003 (CEF 15.2003.83);

che le parti appellanti contestano le sentenze pretorili, per il motivo che le istanze di rigetto dell'opposizione non sono atti esecutivi ai sensi del decreto di effetto sospensivo, mentre le sentenze pretorili sono nulle, siccome emanate in un momento in cui l'esecuzione era ancora sospesa;

che la controparte invoca invece il principio di celerità per sostenere che il primo giudice non poteva sospendere la procedura di rigetto in attesa della decisione dell'autorità di vigilanza;

che l'effetto sospensivo ex art. 36 LEF concerne solo l'atto esecutivo impugnato e non può essere inteso quale sospensione dell'intera procedura esecutiva (cfr. DTF 101 III 51, cons. 6, con rif.; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 6 ad art. 36; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 ad art. 18);

che pertanto il decreto di effetto sospensivo del 20 maggio 2003 non impediva in sé l'inoltro delle istanze di rigetto dell'opposizione né l'emanazione delle relative sentenze (nel senso sia della reiezione delle istanze che del loro accoglimento), tanto più che l'autorità di vigilanza ha competenza per sorvegliare l'operato unicamente degli organi dell'esecuzione forzata e non quello delle autorità giudiziarie;

che però, generalmente, la sospensione degli effetti dell'atto esecutivo impugnato impedisce di fatto gli atti successivi, siccome la LEF prevede una successione di fasi procedurali, che possono svolgersi solo se le precedenti sono state superate (in tal senso: Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 36);

che in particolare il giudice deve dichiarare l'istanza di rigetto dell'opposizione irricevibile per carenza di gravamen, quando l'esecuzione è nulla oppure è stata annullata o sospesa dall'autorità di vigilanza, in quanto non ha senso rigettare l'opposizione ad un'esecuzione che non può comunque andare avanti (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 12 ad art. 84, con rif.; Gilliéron, op. cit., n. 80 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 92 ss. ad b);

che per il medesimo motivo, improntato al principio dell'economia della procedura, il giudice del rigetto deve sospendere la procedura fino a quando non sia stato evaso il ricorso diretto contro il precetto esecutivo, siccome il suo accoglimento renderebbe l'istanza priva d'oggetto;

che a ben vedere si tratta di un'applicazione per via di analogia dell'art. 173 cpv. 1 LEF, che impone al giudice il differimento della decisione di fallimento nel caso che l'autorità di vigilanza (art. 17 LEF) o il giudice (art. 85 o 85a cpv. 2 LEF) hanno ordinato la sospensione dell'esecuzione;

che il principio di celerità, contrariamente a quanto sostiene la parte appellata, costituisce un argomento supplementare a favore della soluzione del differimento della sentenza di rigetto, perché, per il creditore, è ovviamente meno dispendiosa in termini di tempo che non la reiezione immediata, la quale lo costringe, senza valido motivo, a ricominciare l'esecuzione daccapo;

che, certo, Stücheli (op. cit., p. 94 ad b) sostiene che il giudice non può differire la sentenza, ma deve pronunciarsi indilatamente, per evitare al creditore i danni che potessero sorgere in sede di continuazione dell'esecuzione a causa del tempo perso durante la sospensione della procedura;

che quest'autore misconosce che seppure l'opposizione venisse rigettata, l'esecuzione non potrebbe comunque proseguire prima che l'effetto sospensivo concesso dall'autorità di vigilanza sia stato tolto;

che gli appelli vanno pertanto accolti e le cause rinviate al primo giudice, affinché emani nuove decisioni nel senso dei considerandi, posto che l'effetto sospensivo al ricorso dell'escusso è decaduto con l'emanazione della sentenza 16 luglio 2003 di questa Camera e quindi non costituisce più un ostacolo all'emanazione delle sentenze nella procedura di rigetto;

che le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF);

Per questi motivi,

richiamati gli art. 36, 84, 173 LEF; 48, 49, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Le procedure dipendenti dagli appelli 25 luglio 2003 della Confederazione Svizzera (inc. 14.2003.66/EF 2003.175), risp. dello Stato del Cantone Ticino (inc. 14.2003.65/EF 2003.176) contro AO0, __________, sono congiunte.

  2. L’appello 25 luglio 2003 della Confederazione Svizzera è accolto.

2.1. Di conseguenza, la sentenza 15 luglio 2003 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud è annullata.

2.2. L'incarto è retrocesso alla Pretura di Mendrisio-Sud affinché emani una nuova decisione nel senso dei considerandi.

2.3. La tassa di giustizia di fr. 225.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di AO0, che rifonderà alla Confederazione Svizzera fr. 200.-- a titolo di indennità.

  1. L’appello 25 luglio 2003 dello Stato del Cantone Ticino è accolto.

3.1. Di conseguenza, la sentenza 15 luglio 2003 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud è annullata.

3.2. L'incarto è retrocesso alla Pretura di Mendrisio-Sud affinché emani una nuova decisione nel senso dei considerandi.

3.3. La tassa di giustizia di fr. 750.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di AO0, che rifonderà allo Stato del Cantone Ticino fr. 500.-- a titolo di indennità.

  1. Intimazione a:

– avv. RA0, __________;

– Ufficio esazione e condoni, Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt enforcementprovisional releasesuspensive effectprocedural economyremandcostsappeal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the suspensive effect granted in the supervisory complaint barred the provisional release proceedings and the first-instance judgments

Decisione estratta

The suspensive effect concerned only the challenged enforcement act and did not suspend the entire enforcement procedure; however, the release judge should have stayed the proceedings pending the supervisory complaint.

Motivazione estratta

Art. 36 SchKG does not suspend the whole enforcement process, but procedural economy requires deferring provisional release when a complaint against the payment order is still pending, by analogy to Art. 173 SchKG.

Questione giuridica chiave

Whether the first-instance refusals of provisional release had to be annulled and remitted

Decisione estratta

Yes. Since the suspensive effect had lapsed by the time of the appellate decision, the cases had to be remitted for a new decision in light of the appellate court's reasoning.

Motivazione estratta

The lower court erred by deciding on the merits instead of staying the matter; once the suspensive effect ceased, no obstacle remained to a fresh decision by the first instance.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs and indemnities

Decisione estratta

Costs followed the losing party; the debtor had to bear the appeal fees and reimburse indemnities to each appellant.

Motivazione estratta

The court applied the principle that costs follow defeat under the cited OTLEF provisions.

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