AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2003.60
Data decisione, Autorità:
23.04.2004, CEF
Incarto n.
14.2003.60
Lugano
23 aprile 2004
/EC/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 12 novembre 2002 da
AP0
patrocinata da PA0 Bellinzona
contro
AO0
patrocinata da PA0
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dall’escussa al PE n. 210219 del 13/15 novembre
2001 dell’UEF di Riviera;
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di Riviera con sentenza 3 luglio 2003 ha
così deciso:
"1. L'istanza è respinta.
2 La tassa di giustizia globale
di fr. 250.--, da anticipare dall’istante, è posta a carico della convenuta.
Le ripetibili vengono
compensate."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 16 luglio 2003
ha postulato l’accoglimento dell'istanza, protestando tasse e ripetibili;
con
osservazioni 18 agosto 2003 la parte appellata ha chiesto la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________dell’UEF di Riviera __________ AG ha escusso __________ SA per
l’incasso di fr. 53'800.-- oltre interessi al 5% dal 23 ottobre 2001, indicando
quale titolo di credito “ausstehende Rechnung (“Letzte Mahnung” 23. Oktober
2001)”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura del Distretto di Riviera.
B. La
procedente fonda la propria pretesa sul contratto di cessione di azioni (“Aktienkaufvertag”)
del 3 maggio 2001 (doc. C), mediante il quale essa ha venduto all’escussa 1'501
azioni al portatore della __________ SA.
Il
prezzo di vendita del pacchetto azionario era determinato dalla differenza tra
i debiti (escluso un debito di fr. 2'700'000.-- per il quale vi è stata postergazione)
e i crediti della __________ SA nei confronti di società del gruppo __________,
determinata sulla base di un bilancio intermedio da allestire da __________ AG
per il 30 aprile 2001. A tale importo andavano inoltre aggiunti fr. 50'000.--
per le installazioni “EDV” e per il materiale d’ufficio.
L’importo
pattuito era da corrispondere entro dieci giorni dall’allestimento del bilancio
intermedio.
La
procedente produce pure la fattura 30 aprile 2001 di fr. 50'000.-- oltre fr.
3'800.-- di IVA per l’acquisto delle installazioni “EDV” e del materiale
d’ufficio (doc. N).
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza producendo un memoriale
scritto e evidenziando che:
-
contestualmente
al contratto di cessione di azioni (“Aktienkaufvertrag”) del 3 maggio 2001, le
parti hanno pure stipulato separatamente un “Anhang zum Kaufvertrag – Side letter”
(doc. 2), secondo cui l’acquirente avrebbe dovuto estinguere la relazione
bancaria n__________ presso la __________ SA sino a concorrenza dell’importo di
fr. 1'500'000.--, mentre l’istante avrebbe dovuto versare su detta relazione
l’importo di fr. 1'000'000.--;
-
“la
__________ SA ha adempiuto i propri impegni, come risulta dalla comunicazione
12 settembre 2001 della __________ SA (doc. 3)”;
-
“l’abbattimento
della somma di fr. 1'500'000.-- è avvenuta mediante la stipulazione del
contratto quadro del credito ipotecario 22 maggio 2001 (doc. 4)”;
-
“siccome
la __________ SA aveva adempiuto integralmente i propri obblighi, la qui istante
doveva versare sul conto clienti dell’avv. __________, la somma di fr.
500'000..-- prevista dal doc. 2”;
-
“in
realtà l’istante ha versato solamente la somma di fr. 264'426.45 (doc. 5), per
cui la __________ SA è creditrice nei confronti dell’istante della somma di fr.
233'573.55”;
-
“la
__________ SA ha ceduto il credito suindicato alla __________ SA con atto di
cessione 19 novembre 2002 (doc. 6)”;
-
“la
qui convenuta è pertanto legittimata ad opporre in compensazione il proprio
credito alla qui istante, limitatamente alla somma di fr. 53'800.--, oltre
accessori, posta in esecuzione”.
In
replica l’istante ha evidenziato che la cessione di credito è posteriore
all’istanza di rigetto ed è stata “costruita dagli scopi della presente vertenza”.
A
mente dell’istante l’eccezione di compensazione deve essere “sollevata subito”
e “qualora l’escusso la sollevasse solo davanti al giudice del rigetto,
quest’ultimo deve tenerne conto nella decisione sulle spese”.
D. Con
sentenza 3 luglio 2003 il Pretore del Distretto di Riviera ha respinto
l’istanza, accogliendo l’eccezione di compensazione.
Il
primo giudice ha rilevato che “le eccezioni, tale quella di compensazione, sono
da proteggere, se fondate, anche se sollevate dopo l’inoltro della procedura
esecutiva e per la prima volta nell’ambito di quella di rigetto
dell’opposizione”.
A
mente del Pretore l’istante avrebbe dovuto versare a __________ SA fr.
500’0000.--, “che sarebbero divenuti esigibili in forza della dichiarazione
liberatoria della __________ Lugano, avvenuta il 12 settembre 2001”. Avendo
l’istante versato la sola somma di fr. 264'426.45, l’importo a saldo di fr.
235'573.55 “è deducibile espressamente dal doc. 6 e risulta essere la
differenza tra il dovuto e il pagato”. Tale importo è stato ceduto il 19
novembre 2002 alla convenuta, la quale vanterebbe pertanto nei confronti
dell’istante un credito ben maggiore di quello in esecuzione.
Il
Pretore ha condannato l’escussa al pagamento della tassa di giustizia e ha
compensato le indennità, ritenuto che il debitore ha sollevato la dichiarazione
di compensazione per la prima volta nella procedura di rigetto, pur avendola
potuta sollevare in precedenza.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________ AG asseverando
che:
-
“__________
SA non è titolare di nessun credito nei confronti della procedente, ma è semmai
sua debitrice. Il doc. M – non contestato e pure seguito da una creditoria
pendente presso la Pretura di Biasca per l’importo di oltre fr. 272'000.-- lo
sta a dimostrare. Non solo. Addirittura in quella sede __________ ha proposto
una riconvenzionale facendo valere anche il credito di fr. 235'573.55 asseritamente
ceduto a __________ SA, ciò che dimostra una volta ancora che __________ SA e
__________ SA continuano a passarsi la palla per sottrarsi ai loro obblighi”;
-
“l’escussa
non prova che l’importo di fr. 500'000.-- di cui al punto 2.2 del doc. 2 è
esigibile visto che agli atti (…) non figura nessuna dichiarazione liberatoria
da parte di __________ SA riguardante la relazione menzionata nell’accordo doc.
- Il doc. 4 si riferisce chiaramente ad una relazione bancaria (n. __________)
diversa da quella menzionata nel doc. 2”.
F. Con
osservazioni 18 agosto 2003 __________ SA si è opposta al gravame con
argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguto.
Considerato
in diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di
debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep
1989 pag. 331).
c) La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, Die
Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
d) Con
il contratto di cessione di azioni (“Aktienkaufvertrag”) del 3 maggio 2001
(doc. C), la procedente ha venduto all’escussa 1'501 azioni al portatore della
__________ SA. Il prezzo della vendita era determinato dalla differenza tra i
debiti e i crediti della __________ SA nei confronti di società del gruppo
__________ oltre a fr. 50'000.-- per le installazioni “EDV” e per il materiale
d’ufficio. Il prezzo della compravendita era da corrispondere entro dieci
giorni dall’allestimento del bilancio intermedio, cosa che è avvenuta già nel
corso del 2001 (doc. G).
Il
contratto di cessione di azioni (“Aktienkaufvertrag”) del 3 maggio 2001 (doc.
C) costituisce pertanto, in principio, valido titolo di rigetto
dell’opposizione ex art. 82 LEF per l’importo di fr. 50'000.--, circostanza
peraltro non contestata neppure dalla parte escussa. Il doc. C non può invece
costituire titolo di rigetto dell’opposizione per i fr. 3'800.-- riferiti
all’imposta sul valore aggiunto, atteso che le parti non hanno espressamente
pattuito che l’acquirente avrebbe corrisposto anche questo pubblico tributo.
a) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetrei-bung
und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art.
82; Daniel Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, vol I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 87
s. ad art. 82 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Peter Stücheli, Die
Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 350, con rif).
b) Incombe
all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la
compensazione, ma anche sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del
suo credito (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 2 p. 81). Il debitore
può opporre in compensazione un credito, ancorché contestato, che egli ha
contro il procedente; l’opposizione deve essere confermata, nella misura in cui
il credito opposto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 36 n. 1 p. 80; Staehelin, op. cit., n. 93 ad art. 82 LEF).
c) L’escussa
pone in compensazione con l’importo dedotto in esecuzione la somma di fr.
233'573.55, ritenuto che come pattuito nel doc. 2, essa avrebbe estinto la
relazione bancaria n. __________presso la __________ SA sino a concorrenza di
fr. 1'500'000.-- ( doc. 3 e 4). A seguito di ciò l’istante avrebbe dovuto
versare fr. 500'000.-- sul conto clienti dell’avv. __________ (doc. 2). Ciò non
sarebbe avvenuto, ritenuto che __________ AG avrebbe corrisposto solo fr.
264'426.45 (doc. 5): __________ SA sarebbe pertanto creditrice nei confronti
dell’istante della differenza corrispondente a fr. 233'573.55.
Avendo
__________ SA ceduto siffatto credito alla __________ SA con atto di cessione
del 19 novembre 2002 (doc. 6), l’escussa sarebbe legittimata ad opporre in
compensazione siffatto credito.
d) Nella
stipula contrattuale del 2 maggio 2001 (doc. 2) __________ AG quale venditrice
e __________ SA quale acquirente hanno convenuto, in merito al rimborso
dell’esistente debito ipotecario di fr. 2'500'000.-- di __________ SA nei
confronti di __________ SA sulla relazione bancaria n. __________, che
l’acquirente avrebbe provveduto all’estinzione nella misura di fr. 1'500'000.--
entro il 23 maggio 2001 e che dopo di ciò la venditrice avrebbe da una parte
immediatamente estinto la rimanenza con un versamento di fr. 1’000'000.-- e
dall’altra parte avrebbe provveduto a versare alla __________ SA, sul conto n.
__________ c/o Banca __________, subito dopo aver ricevuto conferma documentale
di __________ SA dell’avvenuta estinzione del debito ipotecario in discussione,
l’importo di fr. 500'000.--.
Dalla
documentazione agli atti e segnatamente dallo scritto 12 settembre 2001 di
__________ SA (doc. 3) emerge che con il versamento dell’importo di fr.
100'000.--, effettuato il 6 settembre 2001, vi è stata estinzione della
relazione debitoria di __________ SA n. __________e non del credito bancario
menzionato nel contratto di cui al doc. 2. Il contratto quadro di credito
ipotecario del 22 maggio 2001 (doc. 4) non dimostra poi alcunché in merito
all’eventuale utilizzo dell’importo di fr. 1'500'000.-- ivi indicato, ritenuto
che neppure è dato di sapere se dopo la concessione di detto credito tra
__________ SA e __________ sia stata stipulata la necessaria “convenzione
relativa al prodotto” e quindi la banca abbia effettivamente messo a
disposizione il credito concesso. Dallo stesso documento risulta inoltre che
parte nel contratto di credito è la società le cui azioni sono state oggetto
del contratto di compravendita e non la __________ SA, che in base alle
pattuizioni di cui al doc. 2 avrebbe dovuto estinguere personalmente il debito
ipotecario esistente nei confronti di __________ SA.
Per
questi motivi quindi __________ SA non è riuscita a rendere verosimile, sulla
base di riscontri oggettivi, di aver adempiuto gli impegni assunti con
l’accordo di cui al doc. 2 e quindi non ha reso verosimile di vantare un
credito nei confronti della procedente. L’eccezione di compensazione deve
essere dunque respinta e, in accoglimento dell’appello di __________ AG, la
sentenza del giudice di prime cure riformata.
- L’appello 16 luglio 2003 di __________ AG, è parzialmente
accolto.
La
tassa di giustizia e le indennità di prima e di seconda sede seguono la
pressoché totale soccombenza di __________ SA (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
per i quali motivi,
richiamati gli art.
82 LEF; 48, 49, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
I. L’appello 16 luglio 2003 di __________, è parzialmente
accolto.
I.1. Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 3 luglio 2003 del Pretore
del Distretto di Riviera vengono riformati come segue:
“1. L’istanza
12 novembre 2003 di __________, è parzialmente accolta.
1.1. L’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Riviera da
__________ SA, è rigettata in via provvisoria per fr. 50'000.-- oltre
interessi al 5% dal 23 ottobre 2001.
- La tassa di
giustizia di Fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di
__________ SA, che rifonderà a __________ AG Fr. 500.-- a titolo di indennità.”
II. La tassa di
giustizia del presente giudizio di fr. 375.--, è posta a carico di __________
SA, la quale rifonderà a __________ AG fr. 750.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: - avv.
__________;
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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