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14.2003.55 ΓÇó Bankruptcy annulled after proof of prior payment
14.2003.55Altro tribunale25 lug 2003Granted
The debtor appealed a bankruptcy declaration issued by the Lugano district judge, arguing that the debt had already been paid before the decision. The appellate court accepted the postal receipt and fax as sufficient proof of prior payment, applied Art. 174 SchKG, and annulled the bankruptcy. It also charged the first-instance fee, the bankruptcy-office costs, and the appeal fee to the appellant.
Art. 174 cpv. 1 LEF; proof of payment prior to the bankruptcy judgment on appeal. In appeal against a bankruptcy declaration, facts arising before the first-instance decision may be invoked and, if duly proven, lead to annulment of the bankruptcy. Documentary evidence of prior settlement of the debt is sufficient where it convincingly shows extinction of the debt before the declaration of bankruptcy. Costs may be allocated to the appellant who failed to produce the decisive proof before the first judge; no indemnity is awarded absent a specific request (Art. 9 and 62 OTLEF).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2003.55
Data decisione, Autorità: 25.07.2003, CEF
Incarto n. 14.2003.55
Lugano 25 luglio 2003 /B/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Chiesa e Giani
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 21 marzo 2003 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 24 giugno 2003 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da martedì
__________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto
30 giugno 2003 ha postulato l'annullamento del fallimento;
preso atto delle osservazioni 15 luglio 2003 della parte appellata;
ritenuto che con ordinanza presidenziale 7 luglio 2003 all'appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto: A. Con istanza 21 marzo 2003 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 2'152.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio dell'11 giugno 2003 nessuno è comparso.
C. Il 24 giugno 2003 la Pretore del Distretto del Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.
D. Con atto d'appello 30 giugno 2003 la __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato l'esecuzione in oggetto n. __________ il 10 giugno 2003 direttamente all'Ufficio esecuzione di Lugano e producendo una ricevuta postale 10 giugno 2003 risp. un fax inviato all'UE di Lugano relativi al versamento di fr. 2'499.-- a favore della __________ (doc. A).
E. Con le sue osservazioni la __________ ha chiesto che le spese vengano caricate all'appellante, ritenuto che era compito della debitrice produrre in Pretura la prova dell'avvenuto pagamento del suo debito.
Considerato
In diritto: 1. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L'appellante adduce di avere saldato il debito in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la __________ ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questi documenti costituiscono prova sufficiente del pagamento effettuato ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
L'appello 30 giugno 2003 della __________ va quindi accolto.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 9 OTLEF), non essendo la stessa comparsa avanti al primo giudice e non avendo quindi prodotto in tale sede il documento topico. Non si assegnano indennità in mancanza di petitum in tal senso (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
I. L'appello 30 giugno 2003 di __________, è accolto.
"1. La dichiarazione di fallimento 24 giugno 2003 pronunciata
dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc.
FA. __________, nei confronti di __________, è annullata.
come di rito, è posta a carico di __________.
di rito, sono poste a carico di __________."
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
__________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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