Bankruptcy annulled after debt paid and petition withdrawn

14.2003.54Altro tribunale27 ago 2003Granted

Sintesi

The debtor appealed a bankruptcy declaration issued by the Lugano district court. It produced proof of payment of the execution debt and a letter from the creditor withdrawing the bankruptcy request. The appellate court also reviewed the debtor’s solvency using the execution register and found only three pending executions, all at the stage of total objection, with no additional indications of insolvency. It therefore held that the conditions of Art. 174(2) SchKG were met, annulled the bankruptcy, and charged the debtor with the first-instance and appeal fees, without awarding compensation.

Regest

Art. 174 cpv. 2 LEF; annullamento della dichiarazione di fallimento in sede d'appello quando il debitore rende verosimile la solvibilità e prova documentalmente l'estinzione del debito o il ritiro della domanda di fallimento. I nova autentici successivi alla dichiarazione di fallimento sono considerati solo se il debitore li invoca espressamente e li documenta; la solvibilità deve emergere da elementi oggettivi e può risultare sufficientemente verosimile quando, alla luce dell'estratto esecuzioni, non emergano ulteriori indizi seri di insolvenza. Le esigenze probatorie non devono essere eccessive, ma semplici allegazioni del debitore non bastano (consid. 1).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2003.54

Data decisione, Autorità: 27.08.2003, CEF

Incarto n. 14.2003.54

Lugano 27 agosto 2003 B/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 3 aprile 2003 presentata da


contro


patr. dallo studio legale ___________

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 25 giugno 2003 ha così deciso:

"1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da mercoledì __________ alle ore 14.00.

2./3./4. Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto

26 giugno 2003 ne postula l'annullamento;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

preso atto che con ordinanza presidenziale 2/4 luglio 2003 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 3 aprile 2003 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 1'080.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All'udienza di contraddittorio del 18 giugno 2003 nessuno è comparso.

C. Con decisione 25 giugno 2003 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da mercoledì 25 giugno 2003 alle ore 14.00.

D. Con atto d'appello 26 giugno 2003 la __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento sostenendo di avere lo stesso giorno estinto il suo debito e producendo la copia di una ricevuta postale 26 giugno 2003 relativa al versamento di fr. 4'660.-- alla creditrice (doc. C) risp. la copia di uno scritto 26 giugno 2003 di quest'ultima inviato alla Pretura del Distretto di Lugano, in cui viene confermato il pagamento completo dell'esecuzione in oggetto e comunicato il ritiro dell'istanza di fallimento (doc. D).

Considerato:

in diritto: 1.

a) Ex art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

  1. il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

  2. l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

  3. il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

b) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1- 3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

c) Dalla ricevuta 26 giugno 2003 (doc. C) risp. dalla comunicazione 26 giungo 2003 della creditrice alla Pretura del Distretto di Lugano (doc. D) si evince che il debitore con il versamento di fr. 4'460.-- ha saldato l'esecuzione in oggetto n. __________ risp. che la __________ ha ritirato l'istanza di fallimento, per cui risultano adempiuti sia il presupposto previsto dall'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF (estinzione del debito) che quello previsto dall'art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF (ritiro della domanda di fallimento).

Per quel che concerne il presupposto della solvibilità va rilevato che dall'estratto delle esecuzioni 25 agosto 2003 dell'UE di Lugano risulta che contro l'appellante sono pendenti solo tre esecuzioni, due promosse dalla __________ ambedue per fr. 1'150.-- risp. dalla __________ per fr. 5'080.--, le quali sono giunte allo stadio di opposizione totale, per cui in questa fase di procedura non può ancora essere stabilito se la __________ è effettivamente debitrice dei menzionati importi. Non emergendo nei confronti dell'appellante ulteriori debiti risp. esecuzioni, il presupposto della sua solvibilità appare come reso sufficientemente verosimile. Risultando pertanto adempiuti i presupposti previsti dall'art. 174 cpv. 2 LEF il fallimento della __________ Sagl può essere annullato.

  1. L'appello 26 giugno 2003 della __________ va pertanto accolto.

La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

Non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. L'appello 26 giugno 2003 della __________, è accolto.

"1. La dichiarazione di fallimento 25 giugno 2003 pronunciata dalla Segretaria assessore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA. __________, nei confronti della __________, è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.

  2. Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________."

II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a carico della __________. Non si assegnano indennità.

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,

Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

bankruptcysolvencywithdrawal of petitionpaymentnew factsappealcosts