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Numero d'incarto:
14.2003.44
Data decisione, Autorità:
08.01.2004, CEF
Incarto n.
14.2003.44
Lugano
8 gennaio 2003
EC/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 27 febbraio 2003 da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 2/9 gennaio 2003 dell’UEF
di Locarno;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città con
sentenza 9 aprile 2003 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta:
l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via provvisoria
per fr. 55'504.40 oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2002 e fr. 100.-- di spese
esecutive”.
2 Le spese e la tassa di
giustizia per complessivi fr. 400.--, da anticipare dalla parte istante, sono
poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr.
500.-- di ripetibili”.
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 29 aprile 2003 ha
postulato il rigetto provvisorio dell’opposizione limitatamente a fr. 35'504.40
oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2002 e fr. 100.-- di spese esecutive,
protestate spese, tasse e ripetibili di seconda istanza;
preso atto
delle osservazioni 9 maggio 2003 della parte appellata;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 2/9 gennaio 2003 dell'UEF di Locarno __________ AG ha
__________ SA per l'incasso di fr. 55’504.40 oltre interessi al 5% dal 15
luglio 2002, indicando quale titolo di credito: "Fattura nr. 02-7153 del
15.7.2002”.
B. Con
l’istanza del 27 febbraio 2003 __________ AG ha postulato il rigetto
provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ limitatamente a fr.
35'504.40 oltre agli accessori.
C. Con
sentenza 9 aprile 2003 il Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città
ha integralmente accolto l'istanza e ha rigettato in via provvisoria
l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________dell’UEF
di Locarno per fr. 55'504.40 oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2002 e fr.
100.-- di spese esecutive.
Oltre
a ciò ha accollato all’escussa le spese e la tassa di giustizia di complessivi
fr. 400.--, condannandola a rifondere alla controparte fr. 500.-- di
ripetibili.
D. Contro
la sentenza del Segretario assessore si è tempestivamente aggravata __________
SA postulando il rigetto provvisorio dell’opposizione limitatamente a fr.
35'504.40 oltre interessi al 5% dal 15 luglio 2002 e fr. 100.-- di spese
esecutive, protestate spese, tasse e ripetibili di seconda istanza.
L’appellante
ha rilevato che dopo l’intimazione del precetto esecutivo ha proceduto al
pagamento di fr. 20'000.--, motivo per il quale la creditrice ha chiesto il
rigetto dell’opposizione limitatamente a fr. 35'504.40. Il primo giudice
avrebbe pertanto rigettato l’opposizione per un importo superiore a quello
richiesto dall’istante.
Pure
la tassa di giustizia e le ripetibili assegnate alla controparte devono essere
ridotte in considerazione del minor valore della causa a fr. 300.--
rispettivamente a fr. 400.--.
E. Con
osservazioni 9 maggio 2003 __________ AG ha evidenziato che la procedura
sarebbe stata viziata da un errore manifesto, in quanto il rigetto
dell'opposizione è stato chiesto per fr. 35'504.40.
Considerato
in diritto:
-
Secondo
la giurisprudenza di questa Camera (CEF 5 febbraio 1999 [14.1998.85],
citata in Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 6 ad art. 340) è inammissibile una richiesta di
revisione nell’ambito di una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione,
ritenuto che il silenzio del nuovo art. 22 LALEF – che limita le possibilità
d’impugnazione agli istituti dell’appello e del ricorso per cassazione – non
può essere che qualificato, visto il principio di celerità che caratterizza
questo tipo di procedura. Per questo motivo corretta è stata dal profilo
formale la decisione di _____________ SA di impugnare il pronunciato di primo
grado con tempestivo atto d’appello del 29 aprile 2003.
-
In
concreto non vi è tra le parti contestazione sulla qualità di titolo
legittimante il rigetto provvisorio dell’opposizione della documentazione
versata agli atti e neppure vi è contestazione sull’importo di fr. fr.
35'504.40 oltre accessori per il quale l’opposizione interposta al PE n.
__________doveva essere respinta.
Entrambe
le parti concordano in sostanza che il dispositivo n. 1 della sentenza
impugnata debba essere riformato nel senso proposto da __________ SA.
-
La
procedente, con l’istanza, ha ridotto l’importo per il quale ha richiesto il
rigetto dell’opposizione dagli originari fr. 55'504.40 oltre accessori indicati
nel precetto esecutivo a fr. 35'504.40 sempre oltre accessori. Il giudice di
prime cure ha omesso di considerare tale richiesta, chiaramente indicata nel
petitum, per evidente svista, per cui la sentenza va riformata nel senso
richiesto dalla debitrice, ritenuto che anche nella procedura sommaria di
rigetto dell’opposizione il giudice non può concedere oltre quanto richiesto
dalla parte istante.
-
A differenza di quanto vale nell’ambito della procedura di ricorso
ex art. 17 LEF, nella quale non si riconosce alcuna indennità alle parti, nelle
procedure sommarie in materia di esecuzione -conformemente al principio di
diritto processuale civile secondo cui il giudice condanna la parte soccombente
a rifondere all'altra le ripetibili, intendendosi con ripetibili le spese
indispensabili causate dal processo comprensive di un'adeguata indennità per
gli onorari di patrocinio- il giudice può, su domanda della parte vincente,
condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento
delle spese (art. 62 cpv. 1 e 2 OTLEF; Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 13 all'art. 20a
LEF; Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 72 all'art. 84 LEF).
Sempre a differenza di quanto vale nell’ambito della procedura di ricorso ex
art. 17 LEF (art. 20a LEF), la procedura di rigetto dell’opposizione non è
gratuita, ma la parte soccombente deve sopportare le spese processuali pagando
la relativa tassa di giustizia (art. 48 OTLEF; Staehelin, op. cit., n. 72
all'art. 84 LEF).
Quando
nessuna delle parti risulta interamente vincente o soccombente, ossia in
principio quando l’istanza di rigetto dell’opposizione non viene integralmente
accolta risp. respinta, l’indennità e la tassa di giustizia devono essere ripartite
tra procedente ed escusso in base al rispettivo grado di soccombenza.
- Per
l’art. 48 OTLEF la tassa per le decisioni giudiziarie prese nell’ambito di una
procedura sommaria di esecuzione varia da fr. 60.-- a fr. 500.-- per un valore
compreso tra i fr. 10'000.-- e i fr. 100'000.--. La tassa di giustizia è una
tassa globale che copre tutte le spese (cfr. 49 cpv. 1 OTLEF).
Nella
concreta fattispecie il Segretario assessore ha stabilito correttamente e nei
limiti fissati dalla OTLEF in fr. 400.-- la tassa di giustizia, reputando quale
valore determinante della lite l’importo di fr. 55'504.40 oltre accessori. Si
giustifica pertanto, in considerazione del minor valore della causa rispetto a
quanto ritenuto dal primo giudice, di determinare, così come richiesto con
l’atto d’appello, in fr. 300.-- la tassa di giustizia per la decisione di prima
sede.
a) Ai sensi dell'art. 62 cpv.1 OTLEF, nelle contestazioni concernenti
tra l'altro il rigetto dell'opposizione ex combinati art. 80 e 25 n. 2 lett. a
LEF, il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare quella
soccombente al pagamento di un'equa indennità come risarcimento delle spese. In
DTF 113 III 110 cons. 3b e 3c il Tribunale federale ha rilevato che
l'equa indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e
il suo ammontare va fissato nella decisione; sulle modalità della sua
determinazione il Tribunale federale si è poi espresso in DTF 119 III
69, rilevando che l'indennità -nelle procedure sommarie in materia di
esecuzione- comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato.
La valutazione dell'equa indennità ha luogo in applicazione del diritto
federale (art. 62 cpv.1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA solo in
termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del caso di
specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv.1 TOA
per le procedure sommarie previste dalla LEF l'onorario va dal 10% al 50%
dell'onorario normale calcolato giusta l'art. 9 TOA, ritenuto un massimo di fr.
20'000.--.
b) Sull’indennità
assegnata in prima sede, va detto che quella decisa dal Segretario assessore di
fr. 500.-- è nei limiti fissati dalla TOA: tenuto conto di un valore litigioso
di fr. 35'504.40, di un tasso tra il 4% e il 7% secondo l’art. 9 TOA, quindi di
un tasso minimo dello 0,4% e massimo del 3,5% in ambito esecutivo in virtù
dell’art. 18 cpv. 1 TOA, il saggio ritenuto dal primo giudice dell’1.41% è nei
limiti fissati dalla TOA. Tuttavia, per il Tribunale federale (DTF 113
III 110 cons. 3b-c), la valutazione degli aspetti quantitativi ha luogo in
applicazione del diritto federale (art. 62 cpv. 1 OTLEF), di modo che nel
Cantone Ticino si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento
e avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (cfr. Flavio Cometta, Assistenza
giudiziaria internazionale in materia esecutiva, Collana CFPG rossa, vol. 20,
Lugano 1999, p. 178, n. 2.2.9.6.b). Secondo il diritto federale, l’equa
indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese sopportate,
comprese quelle derivanti dal patrocinio di un avvocato (DTF 119 III 69,
cons. 3a). Quest’ultimo è da ritenere adeguatamente indennizzato quando vengono
presi in considerazione il suo dispendio in tempo, la difficoltà delle
questioni giuridiche sollevate e la sua responsabilità, l’estensione della
quale dipende anche dal valore litigioso (cfr. DTF 119 III 69, cons.
3b). Nell’elenco del Tribunale federale non vi è spazio per una maggiorazione
punitiva, ricordato comunque che la declaratoria di temerarietà è inapplicabile
in tema di esecuzione e fallimento (cfr. CEF
29 novembre 1994, citata in Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 7 ad art. 152).
c) Nel caso di
specie, tenuto conto del tempo necessario in termini di razionalità per la
preparazione dell’istanza di rigetto dell’opposizione e la comparizione
all’udienza di contraddittorio, della natura della disputa (procedura di
rigetto provvisorio dell’opposizione, nella quale anche in caso di soccombenza
non può darsi pregiudizio irreparabile per nessuna delle parti), dell'esito
dell'intervento del patrocinatore e del valore litigioso, si giustifica in
applicazione dei principi di cui al precedente considerando un’indennità di fr.
500.-- in prima sede anche in considerazione del ridotto valore della causa.
- L’appello
29 aprile 2003 di __________ SA è quindi parzialmente accolto.
Viste
le peculiarità del caso in esame si prescinde dal prelevare la tassa di
giustizia e dall’attribuire ripetibili.
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 17, 20a LEF; 48, 49 cpv. 1, 62 cpv. 1 e 2 OTLEF;
22 LALEF; 9 e 18 cpv. 1 TOA
pronuncia:
I. L’appello 29 aprile 2003 di __________ SA, è parzialmente
accolto.
I.1. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 9 aprile
2003 del Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città vengono riformati
come segue:
“1. L’istanza 27
febbraio 2003 di __________, è accolta.
1.1. Di conseguenza l’opposizione interposta da __________ SA, al
precetto esecutivo n. __________del 2/9 gennaio 2003 dell’UEF di Locarno è
rigettata in via provvisoria per fr. 35'504.40 oltre interessi al 5%
dal 15 luglio 2002.
- La tassa di
giustizia di fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di
__________ SA, che rifonderà a __________ AG fr. 500.-- di indennità.”
II. Non
si preleva la tassa di giustizia del presente giudizio e non si assegnano indennità.
L'anticipo di fr. 400.-- versato dall'appellante le sarà retrocesso.
III. Intimazione
a: - avv. __________;
- avv.
__________. Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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