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14.2003.35 ΓÇó Appeal struck out for failure to pay advance; bankruptcy pronounced
14.2003.35Altro tribunale21 mag 2003Confirmed
The appellant challenged a Lugano bankruptcy decision before the Camera di esecuzione e fallimenti of the Tribunal d’appello. The president had set a deadline to pay an advance of CHF 120, warning that failure would render the appeal inadmissible. The advance was not paid in time. The court therefore struck the appeal from the docket and, because partial suspensive effect had previously been granted, it again pronounced the bankruptcy with effect from the indicated date and time. Costs of CHF 50 were imposed on the appellant.
Art. 36, 174 LEF; Art. 312 CPC; Art. 22 cpv. 3, 25 LALEF, 48 e 49 OTLEF: omissione del versamento dell’anticipo per le spese giudiziarie entro il termine assegnato sotto comminatoria di irricevibilità comporta lo stralcio dell’impugnazione. Se all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale, con lo stralcio deve nuovamente essere pronunciato il fallimento, poiché viene meno l’ostacolo temporaneo all’esecuzione del decreto impugnato (consid. implicito).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2003.35
Data decisione, Autorità: 21.05.2003, CEF
Incarto n. 14.2003.35
Lugano 21 maggio 2003 CJ/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques
visto l'appello 1° aprile 2003 presentato da
contro
la decisione 24 marzo 2003 della Segretaria Assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa promossa contro l’appellante da
richiamata la diffida 3 aprile 2003 del Presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 28 aprile 2003 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 120.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
preso atto come il termine in questione sia decorso infruttuoso;
ritenuto che, essendo con ordinanza 3 aprile 2003 stato concesso all’appello effetto sospensivo parziale, con l’odierna decisione di stralcio va nuovamente dichiarato il fallimento (cfr. DTF 118 III 39, cons. 2b; 85 III 157 s., cons. 6; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 49 e 55 ad § 36; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 15 ad art. 174 e n. 2 ad art. 175; Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 4 ad art. 175, con rif.; Magdalena Rutz, Weiterziehung des Konkursdekretes, in: Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 345 ad 3; contra: Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 55 e 62-67 ad art.174; n. 12-14 ad art. 175);
richiamati gli art. 36 e 174 LEF, 12 LTG, 312 CPC, 22 cpv. 3, 25 LALEF, 48 e 49 OTLEF,
decreta:
1.1. Di conseguenza è pronunciato il fallimento di __________, a fare tempo da
martedì __________ alle ore 10.00.
Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico dell'appellante.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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