Bankruptcy annulled because debt was paid before declaration

14.2003.23Altro tribunale9 apr 2003Modified

Sintesi

A creditor sought bankruptcy of the debtor for CHF 34,843.80. The first-instance court declared bankruptcy, but on appeal the debtor produced a written acknowledgment showing that the debt had been paid as of 27 February 2003, before the bankruptcy declaration. The appellate court held that this pre-decision payment was a new fact admissible under Art. 174(1) SchKG and therefore annulled the bankruptcy. Court fees were charged to the appellant, and no indemnity was awarded.

Regest

Art. 174 cpv. 1 LEF; appello contro la dichiarazione di fallimento e fatti nuovi anteriori alla decisione di primo grado. In sede d’appello contro il decreto di fallimento possono essere invocati fatti nuovi soltanto se si sono verificati prima della decisione impugnata. La prova del pagamento anteriore alla declaratoria di fallimento, ove sufficiente e non seriamente contestata, comporta l’annullamento del fallimento. Le conseguenze accessorie seguono la soccombenza, con ripartizione delle spese secondo le norme speciali richiamate dal giudizio.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2003.23

Data decisione, Autorità: 09.04.2003, CEF

Incarto n. 14.2003.23

Lugano 9 aprile 2003/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 21 novembre 2002 presentata da


contro


rappr. dall'avv. __________

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 27 febbraio 2003 ha così deciso:

"1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da giovedì __________ alle ore 14.00.

2./3./4. Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello con atto 3 marzo 2003 da __________ che ne postula l'annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con ordinanza presidenziale 6 marzo 2003 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

In fatto

A. Con istanza 21 novembre 2002 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 34'843.80 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All'udienza di contraddittorio del 12 febbraio 2003 la debitrice si è opposta all'istanza di fallimento, dichiarando di essere intenzionata a pagare il suo debito.

C. Con sentenza 27 febbraio 2003 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da giovedì __________ alle ore 14.00.

D. Con atto d'appello 3 marzo 2003 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il suo debito prima della dichiarazione di fallimento, come si evince dalla dichiarazione 3 marzo 2003 della __________ (doc. B).

Considerato

In diritto:

  1. Ex art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

  2. L'appellante adduce di avere saldato il debito in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la __________ ha prodotto uno scritto 3 marzo 2003 della __________ (doc. B), in cui questa ha dichiarato di avere ricevuto dalla debitrice fr. 34'843.80 valuta 27 febbraio 2003. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento effettuato ante declaratoria di decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

  3. L'appello 3 marzo 2003 di __________ va quindi accolto.

La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF), la parte appellata non avendo presentato osservazioni.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

I. L'appello 3 marzo 2003 di __________, è accolto.

"1. La dichiarazione di fallimento 27 febbraio 2003 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2002.01058 nei confronti di __________, è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.

  2. Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."

II. La tassa di giustizia del presente giudizio in fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,

Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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