Appeal dismissed as time-barred in debt enforcement

14.2003.18Altro tribunale9 apr 2003Dismissed

Sintesi

The Ticino Court of Appeal, Debt Enforcement and Bankruptcy Chamber, held that an appeal against a first-instance decision granting definitive objection dismissal in debt enforcement was filed too late. The judgment had been received on 2003-01-21, so the ten-day appeal period began on 2003-01-22 and expired on 2003-01-31. Since the appeal was only mailed on 2003-02-21, it was inadmissible. The appellant was ordered to bear the CHF 50 court fee and to pay CHF 50 indemnity to the appellee.

Regest

Art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC; computo del termine di appello nella procedura sommaria: il termine di dieci giorni decorre dal giorno successivo alla notificazione, con esclusione del giorno di ricezione ai sensi dell’art. 131 cpv. 1 CPC. L’appello spedito dopo la scadenza del termine è irricevibile; l’irricevibilità comporta la messa a carico dell’appellante delle spese di giudizio e delle ripetibili (consid. in fatto e in diritto).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2003.18

Data decisione, Autorità: 09.04.2003, CEF

Incarto n. 14.2003.18

Lugano 9 aprile 2003/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1. ottobre 2002 da


rappr. dall'avv. __________

contro


tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 18/27 settembre 2002 dell'UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,

Sezione 5, con sentenza 21 novembre 2002 ha così deciso:

"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.

  1. La tassa di giustizia in fr. 210.-- da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 450.-- a titolo di indennità."

Sentenza dedotta in appello da __________ che con atto 21 febbraio 2003

ne ha postulato l'annullamento;

con osservazioni 17 marzo 2002 la parte appellata si è opposta al gravame, con

protesta di spese e ripetibili;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

che la sentenza 21 novembre 2002 della Segretaria assessore della Pretura

del Distretto di Lugano, Sezione 5, è stata notificata presso la Pretura

il 21 gennaio 2003 all'appellante che ne ha sottoscritto la ricezione;

che l'atto di appello datato 20 febbraio 2003, è stato spedito per via raccomandata

il 21 febbraio 2003 (data del timbro postale);

che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni

(art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);

che il termine di dieci giorni per presentare appello ha pertanto iniziato a decorre

il 22 gennaio 2003, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo

dei termini il 21 gennaio 2003, giorno in cui l'appellante ha sottoscritto la dichiarazione di ricezione della sentenza, per giungere a scadenza il 31 gennaio 2003, donde l'irrimediabile tardività dell'atto di appello spedito il 21 febbraio 2003 e pervenuto alla Pretura il 24 febbraio 2003;

per questi motivi

richiamati gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC

pronuncia

  1. L'appello 21 febbraio 2003 di __________, è irricevibile siccome tardivo.

  2. La tassa di giustizia di fr. 50.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________, la quale rifonderà a __________ fr. 50.-- a titolo di indennità.

  3. Intimazione: -


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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