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Numero d'incarto:
14.2002.94
Data decisione, Autorità:
13.11.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.94
Lugano
13 novembre
2002
B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 31 luglio 2002 presentata da
contro
patr. dall’avv. __________
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 4
ottobre 2002 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento di __________, a far tempo da venerdì 4 ottobre 2002 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello con atto 11 ottobre 2002
da
__________ che ne postula l'annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato
che con ordinanza presidenziale 15/16 ottobre 2002 all'appello è stato concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto:
A. Con istanza 31 luglio 2002 la __________ ha chiesto il fallimento di
__________ per fr. 534.10 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 18 settembre 2002 il debitore non
è comparso.
C. Il 4 ottobre 2002 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
pronunciato nell'ambito della procedura esecutiva n. __________ dell'UE di
Lugano il fallimento di __________ a far tempo dal 4 ottobre 2002 alle ore
14.00.
D. Con atto di appello 11 ottobre 2002 __________ ha postulato la declaratoria
di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere versato un acconto di
fr. 300.-- il 15 marzo 2002 (doc. D) e di avere poi saldato il debito il 3
ottobre 2002, come si evince dalla ricevuta 3 ottobre 2002 (doc. E) risp. dalla
conferma 8 ottobre 2002 della __________ (doc. F).
Considerato
In diritto:
-
Ex art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può
essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L'appellante adduce di avere saldato il debito in oggetto
precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto
liberatorio __________ ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub
D. Questi documenti costituiscono prova sufficiente dell'avvenuto pagamento
effettuato ante declaratoria di decozione. Di conseguenza il fallimento va
annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
L'appello 11 ottobre 2002 di __________ va quindi accolto.
La tassa di
giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF) e
non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF), la parte appellata non
avendo presentato osservazioni.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. L'appello 11 ottobre 2002 di __________, è accolto.
"1. La dichiarazione di fallimento 4
ottobre 2002 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc.
__________ nei confronti di __________, è annullata.
-
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da
anticipare come di rito, è posta a carico di __________.
-
Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da
anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio in fr. 120.--, già
anticipata dall'appellante, resta a carico di __________.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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