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Numero d'incarto:
14.2002.93
Data decisione, Autorità:
13.08.2003, CEF
Incarto n.
14.2002.93
Lugano
13 agosto
2003 /CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(__________) promossa con istanza 9 aprile 2002 da
patrocinata dall’avv. __________
contro
patrocinato dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta da __________ all’esecuzione n. __________ dell’UE
di Lugano promossa da __________ per l’importo di fr. 29'766,95 oltre interessi
e spese;
visto
il decreto 1° ottobre 2002 della Segretaria Assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 5, che ha annullato l’udienza tenutasi il 30
agosto 2002 e fissato una nuova udienza il 22 ottobre 2002 in considerazione
della tardiva produzione della procura a favore del patrocinatore dell’istante;
preso
atto dell’appello 9 ottobre 2002 di __________ contro siffatto decreto nonché
della scadenza infruttuosa del termine per presentare le osservazioni;
richiamato
il decreto 16 ottobre 2002 di questa Camera con il quale è stato conferito
effetto sospensivo e annullato l’udienza prevista per il 22 ottobre 2002;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
all’udienza di contraddittorio 30 agosto 2002, il convenuto ha sollevato
l’eccezione di carenza di rappresentanza del patrocinatore dell’istante;
che
la Segretaria Assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
impartito a quest’ultima un termine di 10 giorni per presentare una valida
procura a favore dell’avv. __________;
che
tale procura, rilasciata il 12 settembre 2002, è stata prodotta solo il 13
settembre 2002;
che
con decreto del 1° ottobre 2002, la prima giudice ha annullato l’udienza 30
agosto 2002 e ha citato le parti ad una nuova udienza;
che
l’appellante insorge contro tale decisione, chiedendo la riattivazione della
procedura sospesa all’udienza 30 agosto 2002, la citazione della parte
convenuta ad una nuova udienza, la dichiarazione di perenzione del diritto
della parte istante di stare in lite e l’eliminazione dagli atti dei documenti
prodotti dall’avv. __________ all’udienza 30 agosto 2002;
che
secondo l’art. 95 cpv. 1 CPC, applicabile alla fattispecie per il rinvio
dell’art. 25 LALEF, le ordinanze, contrariamente ai decreti (cfr. art. 96 cpv.
2, 2. periodo CPC), non sono appellabili;
che
il giudice decide con ordinanza i provvedimenti disciplinanti il procedimento
(cfr. art. 94 cpv. 1, 1. periodo CPC);
che
il criterio determinante per la distinzione tra ordinanza e decreto non è la
forma o la terminologia usata dal giudice, ma la natura del provvedimento;
che
vanno considerati ordinanze tutti quei provvedimenti che non toccano la
sostanza della procedura civile ma servono unicamente a disciplinarla,
ovverosia ad imporre alle parti il rispetto delle norme processuali (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000,
n. 1 ad art. 94);
che
la citazione ad un’udienza è ovviamente un'ordinanza (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art.
177);
che
nel caso di specie, nonostante la terminologia usata dalla prima giudice, il
dispositivo n. 2 della decisione impugnata con cui le parti sono state citate
ad una nuova udienza è pertanto inappellabile;
che
il dispositivo n. 1 della decisione impugnata, con cui è stata annullata
l’udienza tenutasi il 30 agosto 2002, può invece essere considerato come un
decreto, siccome le domande di nullità – come pure per le decisioni di nullità
prolate d’ufficio – vengono decise mediante decreto (art. 145 CPC);
che,
a supporre che un’udienza possa essere annullata (e non solo la comparsa della
o delle persone non abilitate a rappresentare la parte), ciò sarebbe potuta
avvenire unicamente qualora sia l’avv. __________ sia __________ non fossero
stati legittimati a rappresentare la parte istante;
che
la prima giudice non si è però pronunciata sulla questione di sapere se
__________, da solo, potesse o no validamente rappresentare la parte istante
all’udienza del 30 agosto 2002;
che
pur volendo considerare che la giudice di prime cure ha implicitamente risolto
tale quesito in senso negativo, la decisione sarebbe nondimeno nulla, siccome
non motivata (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC nonché art. 287 CPC a contrario);
che
pertanto, conformemente a quanto richiesto dall’appellante, l’udienza di
discussione non deve essere annullata bensì ripresa dal punto in cui è stata
sospesa (cfr. verbale 30 agosto 2002, p. 2);
che
la decisione – non formalizzata in un dispositivo – relativa all’assenza di
legittimazione dell’avv. __________, la quale avrebbe dovuto essere emanata
sotto forma di un decreto (cfr. art. 100 cpv. 1 CPC, con rinvio all’art. 97 n.
4 CPC), non è contestata dall’appellante ed è conforme alla giurisprudenza del
Tribunale federale (STF 8 febbraio 2001 [5P.475/2000]) e all’art. 99 cpv. 3
CPC;
che
le altre censure (carente legittimazione di __________; preclusione della parte
istante; estromissione dei doc. D, E, F e G prodotti all’udienza 30 agosto
2002) andranno esaminate dal primo giudice unitamente alle questioni di merito
dopo l’udienza di discussione;
che
a futura memoria occorre osservare come, per il principio di celerità, il
giudice del rigetto dell’opposizione, confrontato con un’eccezione di carente
legittimazione di una parte o del suo patrocinatore, deve nondimeno tenere
l’udienza e sentire le parti su tutte le questioni formali e di merito,
questioni che risolverà in una volta con la sentenza;
che
l’appello, nella misura in cui è ammissibile, va quindi parzialmente accolto;
che
le spese seguono la reciproca soccombenza mentre non si assegnano indennità
siccome la parte appellata non ha presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv.
1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Richiamati gli art. 94, 95, 96, 99, 100, 145, 285 CPC; 25 LALEF; 48,
49, 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
- Nella
misura in cui è ammissibile, l’appello 9 ottobre 2002 di __________, è
parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione 1° ottobre 2002 della
Segretaria Assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è
annullato.
-
La
tassa di giustizia di fr. 200.--, già anticipata dall’appellante, è posta a
carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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