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Numero d'incarto:
14.2002.92
Data decisione, Autorità:
18.11.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.92
Lugano
18 novembre
2002
B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 11 luglio 2002 presentata da
contro
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 25
settembre 2002 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento di __________, a far tempo da mercoledì __________
alle ore 14.00
2./3./4. Omissis."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 4 ottobre
2002
ne postula l'annullamento;
preso
atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato
che con ordinanza presidenziale 10/11 ottobre 2002 all'appello è stato
concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
A. Con istanza 11 luglio 2002 la __________ ha chiesto il fallimento di
__________ per fr. 7'604.20 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio dell'11 settembre 2002 la debitrice
non è comparsa.
C. Con decisione 25 settembre 2002 la Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo dal
__________.
D. Con atto d'appello 4 ottobre 2002 la __________ ha postulato la
declaratoria di nullità del decreto di fallimento sostenendo di avere pagato il
3 ottobre 2002 fr. 8'144.40, per cui l'importo posto in esecuzione unitamente
agli interessi e alle spese esecutive è stato estinto (doc. B 1). In merito
alla sua solvibilità l'appellante ha prodotto un estratto delle esecuzioni, da
cui risultano, oltre all'esecuzione in esame, 8 ulteriori procedure esecutive
per un importo complessivo di fr. 27'194.25 (doc. C) e 8 ricevute 3 ottobre
2002 dell'UE di Lugano (doc. da B2 a B9) relative al pagamento di queste
esecuzioni.
Considerato
In
diritto:
1.a) Ex art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può
annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la
decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti
che nel frattempo
-
il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l'importo dovuto
è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del
creditore; o che
-
il creditore ha
ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove
nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in
senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte
nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2
n. 1- 3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il
debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre
che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in
senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di
evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può
tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità,
concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore
deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un
indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni
pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute
posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere
in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve
essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi
concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre
semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al
debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere
troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più
verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già
con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione
della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione
dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,
n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p.
294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des
Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in
Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95
(1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla ricevuta 3 ottobre 2002 dell'UE di Lugano si evince che la
debitrice con il versamento di fr. 8'144.40 ha saldato l'esecuzione in oggetto
n. __________, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto dall'art. 174
LEF cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che concerne il presupposto della solvibilità va rilevato che le ulteriori
8 esecuzioni promosse contro la __________ sono state pure saldate con
versamenti all'UE di Lugano (cfr. ricevute doc. da B2 a B9). Sulla base di
questi documenti può pertanto essere ritenuto che la __________ non si trova in
uno stato d'illiquidità e che è in grado di far fronte ai suoi impegni, per cui
anche il presupposto della solvibilità appare come reso sufficientemente verosimile.
Risultando
quindi adempiuti i presupposti di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF la dichiarazione
di fallimento pronunciata dalla prima giudice può venire annullata.
- L'appello 4 ottobre 2002 di __________ va quindi accolto.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante, il pagamento del credito
dedotto in esecuzione essendo avvenuto dopo il pronunciato pretorile (art. 49
OTLEF).
Non
si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni
(art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per
questi motivi,
richiamato
l'art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. L'appello 4 ottobre 2002 di __________, è accolto.
"1. La
dichiarazione di fallimento 25 settembre 2002 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2002.00622 nei confronti di __________,
è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di __________.
-
Le
spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono
poste a carico di __________."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio in fr. 120.--, già anticipata
dall'appellante, resta a carico di __________.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione
5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il Presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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