AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2002.91
Data decisione, Autorità:
08.11.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00091
Lugano
8 novembre 2002 /EC/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Marisa Baur-Martinelli, vicecancelliere
statuendo
sull'istanza di riconoscimento di fallimento estero presentata il 2
settembre/29 ottobre 2002 da:
chiedente:
Nel
merito della richiesta di riconoscimento:
- La
sentenza 18 giugno 2002 __________, inc. __________ nella procedura di
liquidazione in via di fallimento dell’eredità del defunto signor __________ è
riconosciuta ex art. 166 LDIP.
Nel merito
della richiesta di misure conservative da adottare in via supercautelare:
- Vengono
ordinate immediatamente le misure conservative idonee ex art. 168 LDIP
seguenti:
2.1. presso
la __________ è ordinato il blocco dei conti di cui è titolare __________,
ultimo domicilio __________, in particolare del conto no. __________ e della
cassetta di sicurezza no. __________ a lui intestata;
nonché
di tutti i beni, crediti, valori e diritti di ogni tipo che si trovano su altri
conti, depositi titoli, relazioni bancarie, cassette di sicurezza o in
qualsiasi altra forma presso la sopraccitata banca dei quali è titolare, anche
sotto cifra o qualsivoglia designazione convenzionale __________;
2.2. presso
la __________ è ordinato il blocco di tutti i beni, crediti, valori e diritti
di ogni tipo che si trovano su conti, depositi titoli, relazioni bancarie,
cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopraccitata banca
dei quali è titolare, anche sotto cifra o qualsivoglia designazione
convenzionale __________;
2.3. presso
la __________ è ordinato il blocco di tutti i beni, crediti, valori e diritti
di ogni tipo che si trovano su conti, depositi titoli, relazioni bancarie,
cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopraccitata banca
dei quali è titolare, anche sotto cifra o qualsivoglia designazione
convenzionale __________;
2.4. All’Ufficio
dei registri, registro fondiario di Locarno è ordinata l’annotazione della
restrizione immediata della facoltà di disporre ai sensi dell’art. __________
al 1 cifra 1 CCS sull’appartamento Foglio PPP __________, quota di __________
di comproprietà sulla part. __________ RFD __________ con diritto esclusivo
sull’appartamento no 7 casa A;
2.5. E’
ordinata la chiusura e l’apposizione dei sigilli dell’appartamento no. 7 casa A
Foglio PPP __________, quota di __________ di comproprietà sulla part.
__________ RFD __________, per salvaguardare il contenuto dello stesso;
2.6. E’
ordinato il blocco delle azioni della __________, __________ c/o la sede della
società, __________ e c/o la __________;
2.7. Presso
la sede della __________ è ordinato il blocco delle seguenti cartelle:
B. Cartella
Ipotecaria di 2. grado con diritto di subingresso
fr.
100'000.-- 10% il portatore
del 26.10.2000;
C. Cartella
Ipotecaria di 3. grado con diritto di subingresso
fr.
100'000.-- 10% il portatore
del 26.10.2000;
D. Cartella
Ipotecaria di 4. grado con diritto di subingresso
fr.
50'000.-- 10% il portatore
del 26.10.2000;
E. Cartella
Ipotecaria di 5. grado con diritto di subingresso
fr.
50'000.-- 10% il portatore
del 26.10.2000;
F. Cartella
Ipotecaria di 6. grado con diritto di subingresso
fr.
200'000.-- 10% il portatore
del 13.03.2001
con
relativi divieti di disporre assortiti dalle comminatorie di legge.
In tutti i
casi:
- Spese,
tasse e ripetibili come di rito.”
Ed ora sui chiesti provvedimenti conservativi;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
con sentenza 18 giugno 2002 __________ __________, ha dichiarato lo stato di
insolvenza della successione fu __________, con ultimo domicilio ad __________,
nominando amministratore del fallimento l’avv. __________;
che
con istanza 2 settembre 2002 l’avv. __________ ha chiesto il riconoscimento in
Svizzera della predetta sentenza 18 giugno 2002 dell'__________;
che
con istanza 29 ottobre 2002 lo studio legale __________, quale patrocinatore
dell’amministratore del fallimento, ha chiesto, oltre al riconoscimento della
sentenza 18 giugno 2002, l’adozione in via supercautelare di provvedimenti
conservativi ex art. 168 LDIP;
che
le condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto
straniero di fallimento sono regolati dagli art. 166 ss. LDIP, fatti salvi
eventuali trattati internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP);
che
tra la Svizzera e la Germania non è stato concluso alcun trattato in materia di
riconoscimento dei rispettivi decreti fallimentari;
che
per l’art. 167 cpv.1 prima proposizione LDIP l’istanza di riconoscimento del
decreto straniero di fallimento deve essere proposta al tribunale competente
del luogo di situazione dei beni in Svizzera, atteso che se i beni si trovano
in più luoghi è competente il tribunale adito per primo (art. 167 cpv.2 LDIP),
prescindendo da considerazioni fondate sul valore patrimoniale dei beni di
compendio della massa fallimentare siti in Svizzera;
che
l’istanza di riconoscimento del fallimento estero deve essere proposta
all’autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione
straniera (art. 29 cpv. 1 LDIP), ritenuto che vi siano beni della massa
fallimentare, ciò che spetta all’istante rendere almeno verosimile (cfr. S. Berti, in Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea et al. 1996,
- 5 ad art. 167 LDIP; H. Fritzsche/
- U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht,
Vol. II, Zurigo 1993, § 55, pag. 420, N. 16; P. Volken, IPRG Kommentar, Zurigo 1993, N. 14 ad art. 167
LDIP);
che
per riconoscere nel Cantone Ticino le decisioni straniere previste dall’art.
166 LDIP è competente la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello, la cui giurisdizione è pure data per la pronunzia dei provvedimenti
conservativi secondo l’art. 168 LDIP (art. 513 cpv.1 CPC), ritenuto che
l’istanza per il riconoscimento del decreto di fallimento estero è proposta e
trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art.
513 cpv.2 CPC che rinvia agli art. 361 ss. CPC);
che
per l’art. 168 LDIP, proposta l’istanza di riconoscimento del decreto straniero
di fallimento, il tribunale può, su richiesta dell’istante, ordinare i
provvedimenti conservativi di cui agli art. 162 a 165 e 170 LEF, sempre che
l’istante renda almeno verosimile che il decreto di fallimento straniero possa
essere riconosciuto e che le misure conservative siano indispensabili per
mantenere integro l’assetto patrimoniale in Svizzera del debitore fallito
all’estero (cfr. Flavio Cometta,
Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva, in: Assistenza
giudiziaria internazionale in materia civile, penale amministrativa ed
esecutiva, Lugano 1999, p. 205 ad a; Jolanta Kren Kostkiewicz, Internationales Konkursrecht: Anerkennung
ausländischer Konkursdekrete und Durchführung eines Sekundärkonkurses in der Schweiz,
in: BlSchK 1993, pag. 15 n. 2; Daniel Staehelin,
Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff IPRG ], Basilea et al. 1989, p. 110);
che
l’istante afferma esservi beni appartenenti al fallito a __________ e ad
__________, in particolare una cassetta di sicurezza e un conto intestato a
__________ presso la __________ di __________, delle relazioni bancarie presso
la __________ di __________ e __________, nonché la PPP n. __________ quota di
valore di __________ del fondo part. n. __________ RFD di __________ e il
mobilio e le suppellettili ivi contenute;
che
la proprietà del decujus sulla PPP n. __________ fondo part. n. __________ RFD
di __________ emerge dall’estratto del Registro fondiario definitivo di
__________ (doc. D), che pertanto può bastare a questo stadio di procedura per
ammettere la competenza di questa Camera ad adottare provvedimenti conservativi
ex art. 168 LDIP, risultando per il resto l'istanza di riconoscimento, ad un
esame prima facie, non sprovvista di possibilità di accoglimento (DTF 126
III 107 cons. 3b);
che
dallo scritto trasmesso il 18 giugno 2002 (doc. E) dall’Avv. __________
all’amministratore dell’eredità giacente, avv. __________, vi sono riferimenti,
laddove il notaio indica di aver trasmesso la cartella ipotecaria di fr.
600'000.--gravante in I. rango la PPP n. __________ di __________ alla
__________ di Lugano, a delle relazioni bancarie del decujus presso
quest’ultima banca;
che
ciò può bastare a questo stadio di procedura per ammettere la competenza di
questa Camera ad adottare provvedimenti conservativi ex art. 168 LDIP,
risultando per il resto l'istanza di riconoscimento, ad un esame prima facie,
non sprovvista di possibilità di accoglimento (DTF 126 III 107 cons.
3b);
che
con l’istanza in esame si chiedono misure conservative facendo riferimento
all’art. 168 LDIP e al relativo rinvio agli art. da 162 a 165 LEF e
segnatamente all’art. 170 LEF, secondo cui “il giudice può prendere i
provvedimenti conservativi che reputi necessari a tutela dei diritti dei
creditori” (art. 170 LEF);
che
siffatta norma lascia un ampio potere di apprezzamento all’autorità chiamata ad
ordinare tali provvedimenti, atteso in ogni modo che la ratio di un
provvedimento conservativo - e con essa il suo limite - è quella di evitare che
nelle more della procedura di riconoscimento possa darsi distrazione di beni ad
opera del fallito rispettivamente dei propri eredi;
che
tra i provvedimenti possibili vengono citati ad esempio la menzione a registro
fondiario del blocco riferito agli immobili del fallito, risp. l’annotazione di
una restrizione del diritto di disporre, la messa sotto sigillo, la presa in
custodia, la chiusura dei depositi o negozi, l’ordine ai debitori del fallito
di liberarsi dalle loro obbligazioni a favore dell’ufficio dei fallimenti, ecc.
(cfr. Cometta, op. cit.,
p. 207-208 ad e; Kren Kostkiewicz,
op. cit., p. 15 ad 2);
che
con i provvedimenti richiesti si vuole impedire che gli eredi di __________, rispettivamente
alcuni di essi, possano distrarre beni della massa fallimentare, segnatamente
alienare il Fol. PPP n. __________ di __________ e quanto si trova in tale
appartamento, nonché disporre di beni del fallito presso banche e società
terze;
che
a questo stadio di procedura risultano adeguati e necessari allo scopo citato
tutti provvedimenti cautelari richiesti ossia:
-
il
blocco dei conti e di ogni altro avere intestati al decujus presso la
__________ di __________ e la __________ di __________ e __________;
-
l'annotazione
a registro fondiario della limitazione della facoltà di disporre riferita alla
PPP n. __________ di __________;
-
l’apposizione
dei sigilli all’appartamento sopra menzionato, con la conseguenza che gli
stessi non possono essere aperti o asportati senza la loro rottura;
-
il
blocco dei conti e di ogni altro avere intestati a __________ __________ presso
la __________, __________, in considerazione della procura rilasciatale dal decujus
a pochi giorni dal suo decesso (doc. I);
-
il
blocco delle azioni della ____________________, e delle cartelle ipotecarie
gravanti dal II. al VI. grado per complessivi fr. 500'000.-- il foglio di PPP
n. __________ di __________ presso la sede della __________ a __________ e
presso la __________ a __________, in considerazione della circostanza che come
si evince dallo scritto 18 giugno 2002 (doc. E) dell’avv. __________ le
menzionate cartelle ipotecarie sono state trasmesse il 23 novembre 2001, quindi
ad oltre quattro mesi dal decesso del decujus alla __________ di _________ a
disposizione della __________ __________ ora __________.
che
i provvedimenti conservativi, ordinati dal tribunale del riconoscimento, ossia
da questa Camera, vengono eseguiti in Ticino dall'ufficio fallimenti (Flavio Cometta, op. cit., p. 207);
che
competente per l’esecuzione dei provvedimenti cautelativi decretati è da
reputarsi l'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, ritenuto che, a questo
stadio di procedura, vi è certezza dell’esistenza di beni del decujus (la PPP
__________ di ________) nella sua giurisdizione;
che
la presente decisione, resa in via supercautelare, va notificata oltre che
all’istante anche agli eredi noti del defunto, ossia alla moglie __________,
poiché quest’ultima, potrebbe comunque avere un interesse giuridico – diverso
da quello della comunione dei creditori rappresentati dall’amministrazione
fallimentare – a contestare la decisione, qualora per esempio volesse far
valere di aver impugnato la decisione di fallimento e di aver ottenuto un
effetto sospensivo;
che,
per la verità, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale federale, in
una sentenza però non pubblicata (STF [B.144/1991] 27 novembre 1991,
citata in estratto da Berti,
op. cit., n. 11), ha ritenuto che una citazione del fallito (nel caso di specie
una persona fisica) non fosse necessaria prima dell’emanazione della sentenza
di riconoscimento del fallimento estero, per motivi essenzialmente pratici,
precisando che il diritto di essere sentito degli interessati (fallito e
creditori) fosse comunque garantito con l’istituzione di un rimedio giuridico
cantonale contro la decisione di riconoscimento;
che
tale giurisprudenza è condivisa da Berti
(op. cit., n. 12-14 ad art. 167);
che
la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata quando la parte
lesa ha potuto esprimersi liberamente davanti ad un’autorità di ricorso con lo
stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto il
diritto di essere sentito (cfr. DTF 124 V 392, cons. 5a, con rif.; 124
II 138-139, cons. 2d);
che
la LDIP non impone tuttavia ai cantoni di prevedere una via di ricorso contro
la decisione di riconoscimento di una sentenza estera di fallimento;
che
in particolare l’art. 170 LDIP non rinvia all’art. 174 LEF;
che
un’applicazione analogica di quest’ultima norma, come proposta da alcuni autori
nonché dall’__________ (cfr. Berti,
op. cit., n. 20 ad art. 167, con rif.; Magdalena Rutz, Weiterziehung des Konkursdekretes, in: Schuldbetreibung
und Konkurs im Wandel, Basilea/Ginevra/ Monaco 2000, p. 361 s., con rif.),
appare comunque discutibile trattandosi di una questione di organizzazione
giudiziaria che per principio è di competenza cantonale (cfr. art. 122 cpv. 2 Cost.);
che
d’altronde numerosi cantoni (cfr. Berti, op. cit., n. 8 ad art. 167),
come il Ticino (art. 513 CPC), hanno previsto quale autorità competente per il
riconoscimento delle sentenze estere di fallimento una sezione del Tribunale
cantonale, di modo che si rivela impossibile un ricorso a livello cantonale;
che
l’unico ricorso ipotizzabile è quindi il ricorso di diritto pubblico al
Tribunale federale (cfr. Staehelin,
op. cit., p. 114-115; Berti,
op. cit., n. 23 ad art. 167), in cui il potere di cognizione dei giudici
federali è limitato all’arbitrio, così come in materia di rigetto
dell’opposizione;
che
all’erede nota del fallito va quindi data l’occasione di essere sentita;
che
occorre inoltre fissare un’udienza di discussione del provvedimento conservativo
ordinato in questa sede nonché del merito dell’istanza, alla quale vanno
convocati tutti gli interessati menzionati sopra, con facoltà di non
presentarsi;
che
le spese relative a questa procedura sono a carico della massa fallimentare
istante che li dovrà anticipare (cfr. H.U.
Walder, Die international konkursrechtliche Bestimmungen des neuen IPR-Gesetzes,
in: Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurigo 1989, pag. 332);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 29 e166 ss. LDIP, 168 LDIP, 162 ss.
LEF, 361 ss. e 513 CPC nonché gli ulteriori disposti di legge citati
decreta:
- L’istanza
per provvedimenti conservativi, inaudita parte, del 29 ottobre 2002 è accolta.
2.1. Presso la __________, è ordinato
il blocco dei conti di cui è titolare __________, ultimo domicilio __________,
in particolare:
del conto no. __________
della cassetta di sicurezza no. __________
nonché
di tutti i beni, crediti, valori e diritti di ogni tipo che si trovano su altri
conti, depositi titoli, relazioni bancarie, cassette di sicurezza o in
qualsiasi altra forma presso la sopraccitata banca dei quali è titolare, anche
sotto cifra o qualsivoglia designazione convenzionale __________.
2.2. Presso
la __________ è ordinato il blocco di tutti i beni, crediti, valori e diritti
di ogni tipo che si trovano su conti, depositi titoli, relazioni bancarie,
cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopraccitata banca
dei quali è titolare, anche sotto cifra o qualsivoglia designazione
convenzionale __________, __________.
2.3. Presso
la __________, è ordinato il blocco di tutti i beni, crediti, valori e diritti
di ogni tipo che si trovano su conti, depositi titoli, relazioni bancarie,
cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopraccitata banca
dei quali è titolare, anche sotto cifra o qualsivoglia designazione
convenzionale __________.
2.4. Presso
la __________, è ordinato il blocco di tutti i beni, crediti, valori e diritti
di ogni tipo che si trovano su conti, depositi titoli, relazioni bancarie,
cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopraccitata banca
dei quali è titolare, anche sotto cifra o qualsivoglia designazione
convenzionale __________.
2.5. E’ ordinato il
blocco delle azioni della __________, __________, presso:
2.6. E’ ordinato il
blocco delle seguenti cartelle ipotecarie gravanti la PPP n. __________ di
________________ di proprietà di __________:
-
Cartella
Ipotecaria di 2. grado con diritto di subingresso di fr. 100'000.-- 10% il
portatore, dg. __________ del 26.10.2000;
-
Cartella
Ipotecaria di 3. grado con diritto di subingresso di fr. 100'000.-- 10% il
portatore, dg. __________ del 26.10.2000;
-
Cartella Ipotecaria
di 4. grado con diritto di subingresso di fr. 50'000.-- 10% il portatore, dg.
__________ del 26.10.2000;
-
Cartella
Ipotecaria di 5. grado con diritto di subingresso di fr. 50'000.-- 10% il
portatore, dg. __________ del 26.10.2000;
-
Cartella
Ipotecaria di 6. grado con diritto di subingresso di fr. 200'000.-- 10% il
portatore, dg. __________ del 13.03.2001
presso:
2.7. Si
rendono attente:
che l’art. 169 CP stabilisce
che:
“Chiunque
arbitrariamente dispone in danno dei creditori di oggetti pignorati,
sequestrati o compresi in un inventario della procedura di esecuzione, di
fallimento o di ritenzione, oppure deteriora, distrugge, svaluta o rende
inservibile tali oggetti, è punito con la detenzione”.
-
È
fatto ordine all'Ufficio dei registri di Locarno di procedere all'annotazione a
RFD della restrizione della facoltà di disporre della particella PPP n.
__________ fondo n. __________ RFD di ________________ di proprietà di
__________.
-
E’
ordinata l’apposizione dei sigilli da parte dell’UEF di Locarno
all’appartamento no. 7 casa A Foglio PPP __________, quota di 105/1000 di
comproprietà sulla part. __________ RFD __________.
-
L’istante
e __________, sono citati a comparire nell’aula
delle udienze del Tribunale d’appello, Palazzo di Giustizia in __________, 3°
piano, il giorno di lunedì, __________ alle ore 14:30, per la
discussione dell'istanza 2 settembre/29 ottobre 2002.
-
La tassa di giustizia per questa
decisione di fr. 2’000.-- è a carico della Massa fallimentare __________.
6.1. Le ulteriori tasse e spese connesse con l'esecuzione
dei provvedimenti conservativi qui decretati sono a carico, e da anticipare,
della Massa fallimentare __________, nella misura richiesta dall'Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Locarno.
- Intimazione immediatamente a:
- Intimazione decorso 10 giorni da
quella di cui al dispositivo no. 7, unitamente alle istanze 2 settembre 2002 e
29 ottobre 2002 a:
con
facoltà di prendere parte all’udienza di discussione di cui al dispositivo n.
5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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