AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2002.75
Data decisione, Autorità:
29.01.2003, CEF
Incarto n.
14.2002.75
Lugano
29 gennaio
2003
/B/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 3 maggio 2002 da
patr dallo studio legale __________
contro
patr dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'8/15 aprile 2002 dell'UE
di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 10 luglio 2002 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta nel senso dei
considerandi e di conseguenza
l'opposizione interposta al summenzionato
precetto esecutivo è respinta
in via provvisoria limitatamente all'importo di
fr. 199'093.35 oltre interessi
moratori all'8% dal 30.4.1999 per l'importo di
fr. 118'767.80 e del 6% dal
20.11.2001 per l'importo di fr. 80'325.55.
- La tassa di giustizia in fr. 350.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta
a carico della parte convenuta, con l'obbligo di
rifondere a controparte fr. 2'500.--
a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da
__________ che con atto
6 agosto 2002 postula la reiezione dell'istanza,
protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 9 settembre 2002 la parte
appellata si è opposta al gravame,
con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con
ordinanza presidenziale 26/29 agosto 2002 l'istanza per effetto sospensivo
è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
In fatto:
A. Con
PE n. __________ dell'8/15 aprile 2002 la __________ ha escusso la __________
per l'incasso di fr. 219'236.-- oltre interessi all'8% dal 30 aprile 1999,
indicando quale titolo di credito: "Riconoscimento di debito 30.04.1999 e
05.02.2002, nonché fatture __________." Interposta tempestivaopposizione
dall'escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore
limitatamente all'importo di fr. 199'093.35 oltre interessi moratori dell'8%
dal 30.4.1999 per l'importo di fr. 118'767.80 e del 6% dal 20.11.2001 per
l'importo di fr. 80'325.55.
B. La
procedente ha prodotto una convenzione 30 aprile 1999 (doc. A) conclusa con la
__________ in cui quest'ultima si è riconosciuta debitrice dell'importo di fr.
135'440.70 oltre interessi moratori dell'8% per la fornitura di tappeti avvenuta
fino al 30 aprile 1999. Essendo stata pagata nel frattempo una parte della
merce, il debito riconosciuto si è ridotto a fr. 118'767.80. Il 5 febbraio 2002
la __________ ha sottoscritto una nuova convenzione (doc. B) che comprendevaanche
i tappeti forniti fino al 20 novembre 2001 per un importo complessivo di fr.
199'093.35. Sul debito ulteriormente riconosciuto di fr. 80'325.55 (ossia fr.
199'093.35 dedotti fr. 118'767.80) sono stati richiesti interessi moratori del
6% essendo le parti commercianti ex art. 104 cpv. 3 CO (doc. C).
C. All'udienza
di contraddittorio l'escussa ha dapprima rilevato che il rapporto d'affari tra
le parti dura da oltre trent'anni, periodo nel quale si sono succeduti
azionisti, direttori e contabili, __________ ha affermato di avere rivisto
negli ultimi tre mesi la sua situazione debitoria che ammonta, come si evince
dalla ricostruzione di cui al doc. 2 e dalla relativa documentazione contenuta
in 5 classificatori di contabilità, a fr. 142'143.25 per gli anni 1990/2002.
L'escussa ha poi sostenuto
-
che
dal suddetto importo va dedotto il danno - in via di quantificazione - per
l'indebito ritiro nel febbraio 2002 della merce data in conto vendita;
-
che
la situazione di dare e avere fra le parti è stata oggetto di precisazioni come
risulta dalla situazione a fine 1994 (doc. 4) e nel 1996 (doc. 5);
-
che
il doc. B non costituisce riconoscimento di debito in quanto il preambolo è
parte integrante di una convenzione che non è stata accettata e sottoscritta
dalla creditrice;
-
che
come emerge dalla lettera 11 febbraio 2002 del rappresentante legale
dell'escussa (doc. 7) si è sempre più appalesato che la procedente intendeva
privilegiare la propria posizione creditoria a scapito degli altri creditori
della __________, contrariamente agli accordi iniziali tra le parti, che hanno
portato alla disponibilità dell'amministratore unico dell'escussa a vendere la
sua casa a __________ per imettere mezzi finanziari nella società a beneficio
di tutti i creditori;
-
che
in quel periodo il direttore della procedente aveva indicato al rappresentrante
dell'escusssa di rinunciare al ritiro della merce, fatto contestato dal legale zurighese
della procedente (doc. 8);
-
che
risultano non chiariti rapporti di lunga data relativi a fatture per fr.
60'509.-- del 9.11. risp. 31.12.1994 mai rinvenute nella contabilità (doc. 9,
plico);
-
che
il ritiro immotivato della merce ha causato un danno che va dedotto
dall'importo riconosciuto;
-
che
l'escussa fa valere un danno in via di quantificazione per la consegna di
tappeti avvenuta il 2 ottobre 2001 per fr. 54'015.20 pretesi dalla procedente e
indicati da essa come già venduti, ma che poi sono stati senza alcuna
motivazione riconsegnati all'escussa (doc. 11);
-
che
contestato è pure il tasso d'interesse richiesto;
-
che
viene fatto valere un danno causato dalla denuncia penale 24 giugno 2002
presentata dalla procedente nei confronti dell'amministratore unico
dell'escussa, sfociata in un decreto di non luogo a procedere (doc. 12);
-
che
l'escussa ha integralmente contestato l'importo posto in esecuzione.
Replicando
la procedente ha respinto integralmente le allegazioni di controparte in quanto
non liquide.
Con la
duplica l'escussa ha ribadito che il riconoscimento di debito doc. B è stato
perfezionato nell'ambito di una convenzione che è stata respinta dalla
procedente. Inoltre il doc. B è invalidato dalla documentazione contabile
completa prodotta che è perfettamente consultabile.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle
osservazione di __________ si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
In diritto:
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivistabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio
Cometta, Il rigetto
provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p.
338 con riferimenti).
b) Il giudice
del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede
d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di
debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati
nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il
credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p.
330)
d) La
documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici)
deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di
dare ed avere tra le parti fino a giungere all'importo finale posto in
esecuzione: un'indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere
e) La creditrice
ha prodotto un riconoscimento di debito sottoscritto da __________ il 30 aprile
1999 (doc. A), in cui il debito riconosciuto per merce fornita fino a quella
data ammontava a fr. 135'440.70 e l'interesse di mora era stato fissato al
tasso dell'8%. Come rilevato dalla procedente l'importo di fr. 135'440.70 si
era poi ridotto a fr. 118'767.80. __________ fonda la sua pretesa su una nuova
convenzione sottoscritta il 5 febbraio 2002 da __________ (doc. B), in cui
quest'ultima ha riconosciuto nei confronti della procedente per tappeti che le
erano stati forniti in seguito e fino al 20 novembre 2001 un importo
complessivo di fr. 199'093.35. Questo documento costituisce un riconoscimento
di debito chiaro e immediato che non necessita, per giungere all'importo riconosciuto,
di alcuna interpretazione e, come preteso dall'appellante, di alcuna ricalcolazione
numerica. A suffragio delle sue allegazioni l'escussa ha prodotto le distinte
relative ai rapporti di dare e avere delle parti per gli anni dal 1990 al 2002
(doc. 2), 5 classificatori di contabilità (doc. 3) contenenti le pezze
giustificative relative alla ricostruzione di cui alle distinte doc. 2, un
elenco creditori al 31 dicembre 1994 (doc. 4), così come una convenzione 27
marzo 1996 (doc. 5), eccependo la mancata considerazione da parte della prima
giudice di questa "imponente opera di ricalcolazione dettagliata".
Orbene come correttamente ritenuto in sede pretorile un'indagine approfondita
di natura contabile, definita dall'appellante stessa "imponente",
sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto, che come in casu, di
fronte ad un chiaro ed incondizionato riconoscimento di debito deve concedere
il rigetto provvisorio dell'opposizione e rinviare, se del caso, l'escussa alla
procedura ordinaria.
a) Per l’art.
82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a
meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali
da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di
dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo
la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo
convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel
senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr.
in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale
federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; DTF
104 Ia 413, cons. 4; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; BlSchK
1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p.
83-85; ZR 1967 n. 110; ZBJV 1944 p. 416; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, § 26 p. 61; Marcel
Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo
2000, p. 350, con rif.).
b) Spetta
all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione,
ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del credito,
ritenuto che la compensazione può avvenire solo nel caso in cui l'importo e
l'esigibilità della contropretesa risultano con sufficiente chiarezza dalla
documentazione agli atti (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 36 n. 1 e 2, p. 81).
L'escusso
ha chiesto la compensazione con il danno patito per l'indebito ritiro nel
febbraio 2002 della merce data in conto vendita, rilevando che l'importo è
"in via di quantificazione". Non avendo pertanto la debitrice
prodotto alcun giustiticativo atto a rendere verosimile la causa e ancor meno
averne quantificato l'importo, l'eccezione di compensazione va respinta. Lo
stesso vale per un danno pure definito dall'escussa "in via di
quantificazione" per la riconsegna avvenuta il 2 ottobre 2001 di una
partita di tappeti per complessivi fr. 54'015.20, già asseritamente venduti
dalla creditrice e poi retrocessi all'escussa. Anche il danno provocato dalla
denuncia penale presentata dalla procedente nei confronti dell'amministratore
unico di tappeti __________, sfociata in un decreto di non luogo a procedere,
non è stato minimamente quantificato.
Le
eccezioni di compensazione sollevate da __________ vanno quindi respinte.
Come correttamente
ritenuto in prima sede la convenzione doc. B costituisce quindi valido
riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per fr. 199'093.35 oltre interessi
all'8% dal 30 aprile 1999 per l'importo di fr. 118'767.80 e al 6% dal 20
novembre 2001 per l'importo di fr. 80'325.55.
La
sentenza pretorile va di conseguenza confermata.
- L'appello
6 agosto 2002 di __________ va pertanto respinto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.
1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia:
-
L'appello
6 agosto 2002 di __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 525.--, già anticipata dall'appellante, resta a
carico di __________, la quale rifonderà a __________ fr. 2'000.-- a titolo di
indennità.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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