AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
14.2002.70
Data decisione, Autorità:
16.05.2003, CEF
Incarto n.
14.2002.70
Lugano
16 maggio
2003
EC/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 31 maggio 2002 da
contro
patr. dall'avv. __________,
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta da __________ al PE n. __________ dell’11/13 dicembre 2001 dell’UE
di Lugano;
sulle quale istanza la Segretaria assessore della
Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 12 luglio 2002 ha così deciso:
“1. L’istanza
è respinta.
- La tassa di giustizia in fr. 350.--, da
anticipare dalla parte istante resta a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 2’500.-- a titolo di indennità”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con
atto 19 luglio 2002 ha postulato l’accoglimento dell’istanza;
rilevato che la parte appellata ha presentato le sue osservazioni il
18 settembre 2002, postulanti, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione
del gravame;
ritenuto
in fatto:
A.
Con PE n. __________ dell’11/13 dicembre
2001 dell’UE di Lugano __________, (in seguito: __________) ha escusso
__________ per l’incasso di fr. 207'322.-- oltre interessi al 6% dal 30 ottobre
2001 e oltre accessori, indicando quale titolo di credito: “premi per i mesi gennaio-dicembre
2000 e premi per i mesi gennaio-ottobre 2001”.
Interposta tempestiva
opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto alla Pretura di Lugano il
rigetto.
B. La procedente
fonda la propria pretesa sulla convenzione d’adesione tra la __________ e la
__________, sottoscritta il 14 gennaio 1997, in base alla quale “i contributi
vengono finanziati secondo il punto 6 del piano previdenziale e versati dalla
ditta alla fondazione” (doc. B).
La
procedente produce lo scritto 21 maggio 2001 mediante il quale l’escussa, in
riferimento ad un precedente scritto di __________ e ad una telefonata di
medesima data intercorsa tra le parti, ha confermato alla procedente che
avrebbe provveduto a bonificarle l’importo di fr. 100'000.—entro il 15 giugno
2001 (doc. H).
La
procedente produce pure lo scritto 12 settembre 2001 (doc. G) con il quale ha
comunicato all’escussa che “lo scoperto riguardante i pagamenti della cassa
pensione” assommava a fr. 112'045.15 al 31 dicembre 2000 e a fr. 207'322.-- al
31 dicembre 2001. In tale scritto __________ ha fissato un ultimo termine per
il pagamento per lo scoperto 2000 scadente al 18 settembre 2001 e ha anticipato
all’escussa l’invio di un piano di pagamento per quanto dovuto per il 2001.
Quale doc. F vi è agli atti lo scritto 14 settembre 2001 con il quale
l’escussa ha comunicato che entro la fine del mese di settembre 2001 sarebbe
stata in grado di bonificare quanto dovuto per il 2000.
Il
17 aprile 2002 l’escussa ha nuovamente confermato che entro la fine dello
stesso mese di aprile sarebbe stata in grado di pagare “almeno fr. 100'000.—“ e
che entro fine maggio avrebbe saldato l’intera posizione debitoria (doc. E).
C. All’udienza di
contraddittorio l’escussa ha asserito che l’istanza di rigetto dell’opposizione
sarebbe nulla in quanto i firmatari della stessa difetterebbero del potere di
rappresentanza.
A mente dell’escussa i
documenti prodotti non costituirebbero titolo di rigetto dell’opposizione,
ritenuto che dagli stessi non emergerebbe né “l’importo scoperto né il modo in
cui esso verrebbe calcolato”.
L’escussa ha infine
contestato il tasso degli interessi di mora richiesti.
D. Con sentenza 12 luglio 2002 la Segretaria assessore della Pretura di
Lugano ha respinto l’istanza, rilevando che la convenzione di affiliazione non
indica il modo di calcolo per determinare l’importo dei contributi dovuti.
E. Contro la sentenza della Segretaria assessore si è tempestivamente
aggravata __________ con argomentazioni che, se del caso, verranno riprese in
seguito. L’appellante ha inoltre versato agli atti nuova documentazione.
F. Con osservazioni 18 settembre 2002 __________ ha rilevato che la
procedente in prima sede non avrebbe dimostrato il potere di rappresentanza
delle persone firmatarie dell’istanza di rigetto dell’opposizione e che anche
in seconda sede non avrebbe dimostrato il potere di rappresentanza delle
persone firmatarie dell’appello, peraltro diverse dalle prime.
L’osservante
si è opposta alla produzione in appello di nuova documentazione.
Considerato
in diritto:
-
Secondo
l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre le loro
domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di
perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero
già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In sede di appello è
esclusa la produzione di nuovi documenti (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Flavio Cometta, Il rigetto
provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989, p. 333). I documenti prodotti da __________ con
l’appello devono quindi essere estromessi dall'incarto e non possono venire
considerati.
a) Per
l’art. 97 n. 4 CPC, applicabile in materia di rigetto per il rinvio dell’art.
25 LALEF, se ha motivo di dubbio il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio
di causa, se esistono i presupposti processuali, segnatamente la capacità delle
parti e la legittimazione dei loro rappresentanti. Egli non può accontentarsi
di una semplice verosimiglianza a questo proposito ma deve esigere dalla parte
una prova completa quando dubita della sua legittimazione processuale (cfr. Dominik Gasser, Das Abwehrdispositiv der Arrestbetroffenen
nach revidiertem SchKG, in: ZBJV 1994, p. 596 e 607 s.);
b) Il difetto
della legittimazione del rappresentante al (rappresentanza processuale),
determina la nullità degli atti del rappresentante indebito e dell’intero
procedimento da essi originato.
a) La competenza a disciplinare la rappresentanza processuale è
cantonale, atteso che l’art. 27 LEF non torna applicabile avanti l’autorità
giudiziaria bensì solo avanti l’autorità amministrativa (ad es.: ufficiali
esecutori, funzionari preposti all’ufficio dei fallimenti, autorità di
vigilanza) nella procedura esecutiva in senso stretto (cfr. Cometta, op. cit., pag. 332 con
riferimenti). La rappresentanza processuale costituisce presupposto processuale
ex art. 97 n. 4 CPC che il giudice deve esaminare d’ufficio in ogni stadio di
causa, ritenuto che un atto di procedura cui manchi un presupposto processuale
è inefficace (Cometta, op.
cit., p. 332; Bruno Cocchi /
Francesco Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 64).
b) In origine potevano fungere quali patrocinatori solo gli avvocati
ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone o le persone che
detengono una rappresentanza legale: erano quindi escluse, per precisa volontà
del legislatore, persone non iscritte all’albo degli avvocati (Cometta, op. cit., p. 332
con riferimenti). Tale principio è stato attenuato con la modifica dell’art. 64
CPC (entrato in vigore il 1° gennaio 1986) che estende tale facoltà alle
persone che detengono una rappresentanza legale.
c) Il
principio del monopolio del patrocinio da parte degli avvocati (cfr. DTF 97
II 94) conosce un’importante eccezione nella rappresentanza legale di cui
all’art. 64 CPC. Infatti, le persone giuridiche agiscono per mezzo dei loro
organi, siano essi formali (quali ad esempio il consiglio di amministrazione
nella società anonima) o di fatto (a motivo che partecipano in maniera
determinante alla formazione della volontà sociale); in ogni caso il solo
diritto di firma, individuale o collettivo, non basta a conferire al presunto
rappresentante la qualità di organo; il diritto di firma collettivo del quale
gode un consulente legale di una banca, non basta a qualificare l’interessato come
organo dell’istituto: di conseguenza non può rappresentare da solo in giudizio
la banca, ma può invece farlo assieme ad altra persona avente diritto di firma
collettiva a due (cfr. I CCA 19.8.1996 in re B. c. A. lcc e Banca x.; Cocchi / Trezzini, op. cit.,
n. 11 ad art. 64; Angelo Olgiati,
Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, tesi Zurigo
2000, p. 320).
a) Sulla
legittimazione processuale di __________ e __________ a firmare l’istanza di
rigetto dell’opposizione e di __________ e __________ ad interporre l’appello
in esame, va ricordato che secondo la giurisprudenza della I. e della II.
Camera civile del Tribunale di appello (cfr. CCA [11.95.045] 19 agosto
1996, p. 5, citata in: Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 11 ad art. 64; II CCA 11 ottobre 1999, cons. 6, in: Rep.
1999, n. 65), sono validi gli atti processuali compiuti da persone che
rappresentano una società conformemente alle prerogative loro attestate dal
registro di commercio. Tuttavia, come peraltro rilevato nelle sentenze
sopracitate, il solo diritto di firma – individuale o collettivo – non basta a
conferire la qualità di organo (cfr. Forstmoser/Maier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, p. 443 n. 17 con richiami).
Infatti, il potere
conferito ad un procuratore ai sensi degli art. 458 ss. CO non è altro che un
potere di rappresentanza convenzionale, con la particolarità che la legge
prevede una protezione accresciuta dei terzi (cfr. Rolf Watter, Basler Kommentar zum OR, 2.
ed., Basilea/Francoforte-sul-Meno 1996, vol. I, n. 1 e 6 ad art. 458) in quanto
limita la facoltà di restringere il potere di rappresentanza del procuratore
nei confronti dei terzi in buona fede (cfr. art. 460 CO).
Ciò posto, risulta
tuttavia dal confronto degli art. 462 cpv. 2 CO (interpretato a contrario) e
degli art. 459 e 460 CO che il procuratore commerciale sia abilitato, in virtù
del diritto federale, a stare in giudizio a nome e per conto del “principale”
(proprietario – persona fisica o giuridica – del negozio, della fabbrica o
dello stabilimento commerciale rappresentato dal procuratore). Se tuttavia,
come succede regolarmente, il procuratore fruisce di una procura collettiva (di
regola a due) egli deve in linea di principio comparire con un’altra (o altre)
persona abilitata a firmare con lui (Olgiati, op. cit., p. 320).
b) Per il
principio della forza derogatoria del diritto federale (art. 49 Cost.) il
diritto cantonale – qui l’art. 64 CPC – non può contravvenire al diritto
federale o limitarlo: l’art. 64 CPC quindi non può escludere il potere di
rappresentanza di persone abilitate secondo il diritto federale a rappresentare
il principale in giudizio (in tal senso: Olgiati,
op. cit., p. 324).
c) Nel caso di
specie dall’esame dell’estratto del registro di commercio del Canton Zurigo,
prodotto dall’appellante il 28 gennaio 2003, così come richiesto dalla scrivente
Camera, si può constatare che __________, __________ e __________ non
dispongono di un diritto di firma o di procura (individuale o collettiva) per
l’appellante. Per questo motivo deve essere decisiva la questione, sino ad ora
lasciata aperta da questa Camera, a sapere se la legittimazione processuale
debba essere riconosciuta anche al mandatario commerciale, quando questi agisce
sulla base di una procura rilasciatagli da persona/e abilitata/e a
rappresentare la persona giuridica ed iscritta/e nel Registro.
d) Il 16 gennaio
2003 la scrivente Camera ha ordinato a __________ di produrre nel termine di 10
giorni la documentazione atta a dimostrare la facoltà di rappresentanza dei
firmatari dell’istanza di rigetto dell’opposizione del 31 maggio 2002 e
dell’appello del 19 luglio 2002. Nel termine impartitole __________ ha
trasmesso l’estratto del registro di commercio del Canton __________ e uno
scritto datato 28 gennaio 2003, con il quale i membri del consiglio di
fondazione con diritto di firma collettiva a due __________ e __________ hanno
evidenziato che coloro che hanno sottoscritto l’istanza di rigetto
dell’opposizione e hanno interposto appello al pronunciato pretorile, sono
collaboratori a __________ e sono autorizzati ad eseguire gli atti in questione
ex art. 462 CO. In siffatto scritto i due membri del consiglio di fondazione
hanno poi approvato “formalmente la domanda di rigetto nonché gli atti
successivi”.
e) Tale novum,
malgrado il testo chiaro degli art. 20 cpv. 2 e 6 nonché 22 cpv. 4 LALEF, è da
ammettere, in applicazione della recente giurisprudenza del Tribunale federale,
secondo la quale dal dovere del giudice di esaminare d’ufficio e in ogni sede
la questione della capacità processuale delle parti deriva pure l’obbligo di
assegnare un breve termine alla parte inadempiente per portare la prova della
propria legittimazione (cfr. II CC del TF [5P.475/2000] 8 febbraio
2001).
f) La persona
giuridica è validamente rappresentata da colui che è mandatario ai sensi
dell’art. 462 cpv. 1 CO e che dimostra che gli è stata conferita specifica
facoltà di stare in giudizio da parte di un organo della persona giuridica:
infatti l’art. 462 cpv. 2 CO dispone che il mandatario commerciale non può
stare in giudizio solo se non gli è stata conferita in modo esplicito (“ausdrücklich”),
ma non necessariamente per iscritto, siffatta facoltà (Olgiati, op.
cit., p. 324; Gauch/Aepli/Casanova, OR Besonderer Teil, Rechtsprechung des
Bundesgericths, 4a edizione, Zurigo 1998, p. 342).
g) Nel caso di
specie con lo scritto del 28 gennaio 2003, con il quale i membri del consiglio
di fondazione con diritto di firma collettiva a due __________ e __________
hanno evidenziato che coloro che hanno sottoscritto l’istanza di rigetto
dell’opposizione del 31 maggio 2002 e hanno interposto appello al pronunciato
pretorile con atto del 19 luglio 2002, sono suoi collaboratori a __________ e
sono autorizzati ad eseguire gli atti in questione ex art. 462 CO, ritenuto che
“nella gestione ordinaria di un’istituzione di previdenza rientra in
particolare il compito di provvedere alle misure necessarie volte a riscuotere
i contributi a favore della previdenza professionale”, __________ ha dimostrato
che __________, __________ e __________ erano esplicitamente autorizzati a
rappresentarla. Ne consegue che l’eccezione di carenza del potere di
rappresentanza sollevata dalla parte escussa deve essere respinta.
a) La nozione di
riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv.
1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,
op. cit., in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di
causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce
valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il
debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il
creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta,
op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
c) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di
volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro,
deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a
interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
-
fonda la propria pretesa innanzitutto sulla convenzione d’adesione tra la
Fondazione collettiva LPP __________ e la __________, sottoscritta il 14
gennaio 1997, in base alla quale “i contributi vengono finanziati secondo il
punto 6 del piano previdenziale e versati dalla ditta alla fondazione” (doc.
B). Siffatta convenzione non può all’evidenza costituire valido titolo di
rigetto dell’opposizione, ritenuto che con la sottoscrizione della stessa la
convenuta non ha riconosciuto a favore della procedente alcuna obbligazione in
relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti in precedenza, sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti.
- La
procedente versa agli atti lo scritto 21 maggio 2001 mediante il quale
l’escussa, in riferimento ad un precedente scritto di __________ e ad una
telefonata di medesima data intercorsa tra le parti, ha confermato alla
procedente che avrebbe provveduto a bonificarle l’importo di fr. 100'000.--
entro il 15 giugno 2001 (doc. H).
La
procedente produce pure lo scritto 12 settembre 2001 (doc. G) con il quale ha
comunicato all’escussa che “lo scoperto riguardante i pagamenti della cassa
pensione” assommava a fr. 112'045.15 al 31 dicembre 2000 e a fr. 207'322.-- al
31 dicembre 2001. In tale scritto __________ ha fissato un ultimo termine per
il pagamento per lo scoperto 2000 scadente al 18 settembre 2001 e ha anticipato
all’escussa l’invio di un piano di pagamento per quanto dovuto per il 2001.
Quale doc. F vi è agli atti lo scritto 14 settembre 2001 con il quale l’escussa
ha comunicato che entro la fine del mese di settembre 2001 sarebbe stata in
grado di bonificare quanto dovuto per il 2000.
Il
17 aprile 2002 l’escussa ha nuovamente confermato che entro la fine dello
stesso mese di aprile sarebbe stata in grado di pagare “almeno fr.
100'000.--" e che entro fine maggio avrebbe saldato l’intera posizione
debitoria (doc. E).
Negli
scritti del 21 maggio 2001 (doc. H) e del 17 aprile 2002 (doc. E) __________,
impegnandosi a versare alla procedente l’importo di fr. 100'000.--, si è
riconosciuta, con una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca
e non discutibile, debitrice nei confronti della procedente per siffatto
importo. Questi documenti costituiscono valido titolo di rigetto
dell’opposizione ex art. 82 LEF per fr. 100'000.--. Nel doc. E la debitrice ha
inoltre garantito alla procedente che entro fine maggio avrebbe saldato
l’intera posizione debitoria. Ritenuto comunque che nello stesso __________ non
ha quantificato l’esatto ammontare di quanto dovuto a __________, tale
documento non può assurgere a riconoscimento di debito per importi superiori ai
fr. 100'000.-- espressamente riconosciuti.
La
procedente ha pure prodotto lo scritto del 14 settembre 2001 (doc. F), mediante
il quale l’escussa, ha comunicato alla creditrice che entro la fine del mese di
settembre 2001 sarebbe stata in grado di bonificare quanto dovuto per il 2000,
senza però indicarne l'importo dovuto e senza nemmeno riferirsi al doc. G.
La
scrittura privata doc. F, non costituisce pertanto valido titolo di rigetto.
Ne
consegue che l'opposizione va rigettata limitatamente a fr. 100'000.-- con
interessi al 5% dal 30 ottobre 2001 come richiesti nel PE.
- L'appello 19 luglio 2002 di __________, è parzialmente accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono i rispettivi gradi di soccombenza (art. 48, 49,
61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 27, 82 cpv. 1 LEF; 20 cpv. 2 e 6, 22, 25 LALEF; 64, 97 n. 4, 321 cpv.
1 lett. b CPC; 458, 459, 460, 462 CO
pronuncia:
I. L’appello
19 luglio 2002 di __________, è parzialmente accolto.
I.1. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 12 luglio
2002 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, vengono
riformati come segue:
“1. L’istanza
31 maggio 2002 di __________, è parzialmente accolta.
1.1. L’opposizione interposta da __________, al
precetto esecutivo n. __________ dell’11/13 dicembre 2001 dell’UE di Lugano è
rigettata in via provvisoria per fr. 100'000.-- oltre agli interessi al 5% dal
30 ottobre 2001.
La tassa di
giustizia di fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di
__________ per 1/2 e di __________ per 1/2; compensate le indennità.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 525.--, già
anticipata dall'appellante, è a carico di __________, per 1/2 e di __________ per 1/2; compensate le
indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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