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Numero d'incarto:
14.2002.68
Data decisione, Autorità:
25.10.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00068
Lugano
25 ottobre
2002 /CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(EF.__________) promossa con istanza 29 maggio 2002 da
contro
rappr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta da __________ all’esecuzione n. __________ dell’UEF di Leventina
promossa dalla ditta __________ per l’importo di fr. 17'184.--, oltre interessi
all’8% dal 10 settembre 2001, spese amministrative per fr. 50.-- e spese
esecutive;
vista
la sentenza 11 luglio 2002 del Pretore della Giurisdizione di Leventina, che
accoglie parzialmente la suddetta istanza per l’importo di fr. 17'184.--, oltre
interessi all’8% su fr. 11'000.-- dal 9 febbraio 2002 e su fr. 6'184.-- dal 30
aprile 2002, e spese esecutive e respinge pertanto in via provvisoria
l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo in siffatta limitata misura;
preso
atto dell’appello 19 luglio 2002 di __________ e del fatto che controparte non
ha presentato tempestivamente alcune osservazioni;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che
la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile;
che
un contratto bilaterale sottoscritto dall’escusso giustifica, di regola, il
rigetto provvisorio dell’opposizione per la somma in denaro la cui prestazione
incombe all’escusso, quando le condizioni d’esigibilità del debito sono
accertate con documenti (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n.
44 ad art. 82);
che
nel caso di specie il contratto 10 settembre 2001 di cui al doc. B costituisce
un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo di fr.
17'000.--, non essendo contestato a questo stadio della procedura che la cucina
sia stata realizzata come pattuito (cfr. atto appellatorio, p. 3 ad 5);
che
per l’importo di fr. 184.-- di cui alla voce “2. supplementi” della fattura 28
febbraio 2002 (doc. G) non vi è per contro agli atti alcun titolo di rigetto;
che
l’escusso afferma tuttavia di aver pagato i due terzi del prezzo di fornitura e
posa della cucina mediante versamento di due acconti dell’11 settembre 2001
(doc. 2 e 3) e del 5 novembre 2001 (doc. 4 e 5), di modo che rimarrebbero
scoperti unicamente fr. 5'646.--;
che
il primo giudice ha per contro considerato che tali acconti erano verosimilmente
stati versati quali anticipi per i soli lavori d’installazione di porte,
finestre, armadi e serramenti vari effettuati nell’ambito di un altro contratto
di stessa data tra le stesse parti (doc. 1), poiché non era stato provato che i
lavori di fornitura e posa della cucina erano già stati iniziati al momento
della richiesta del primo acconto, l’escusso avendo peraltro eccepito il
pagamento parziale del prezzo della cucina per la prima volta solo in sede di
contraddittorio;
che
la tesi dell’escusso, ribadita nelle osservazioni all’appello, appare tuttavia
più verosimile;
che
infatti il primo acconto di fr. 16'000.--, chiesto l’11 settembre 2001 (doc. 2)
un giorno dopo la firma dei due contratti e girato il 1. ottobre 2001 (doc. 3),
corrisponde circa al terzo del prezzo complessivo per le prestazioni pattuite
nell’ambito dei due contratti (fr. 50'000.--, ossia fr. 17'000.-- + fr.
33'000.--, cfr. doc. B, risp. 1), vale a dire è conforme al punto 7 delle
condizioni generali valide per i due contratti, che prevede il pagamento di un
terzo alla conferma (e non all’inizio dei lavori, come sembra invece essere
stato ritenuto dal giudice di prime cure);
che
il secondo acconto di fr. 17'000.--, chiesto il 5 novembre 2001 (doc. 4) e
girato il 26 novembre 2001 (doc. 5), corrisponde al secondo acconto di un terzo
che secondo il punto 7 delle condizioni generali era dovuto “prima della
consegna della merce”;
che
sempre nella stessa logica contrattuale, il 7 gennaio 2002 l’escutente ha
chiesto il saldo del prezzo globale, pari a fr. 17'000.-- (50'000 –16'000 –
17'000) (doc. 6), che non è però stato pagato;
che
in assenza di chiara indicazione nella richiesta d’acconto (“in seguito ai
lavori da noi eseguiti alla vostra casa d’abitazione a __________ ”) e di
dichiarazione d’imputazione da parte dell’escusso, le parti dovevano in buona
fede considerare che la richiesta e il pagamento degli acconti erano avvenuti
conformemente alle condizioni generali comuni per i due contratti;
che
appare inverosimile e comunque contrario al principio della buona fede che i
due acconti di fr. 16'000.-- e fr. 17'000.-- siano stati richiesti e versati
esclusivamente a saldo del prezzo delle forniture del secondo contratto, in
deroga alle pattuizioni contrattuali che prevedevano il versamento di tre
acconti di un terzo ciascuno e senza debita indicazione nella richiesta di
acconto;
che
la procedente ha d’altronde manifestato per atto concludente di attenersi alle
condizioni generali con la richiesta del terzo “acconto” di fr. 17'000.-- del 7
gennaio 2002 (doc. 6);
che
la richiesta 22 gennaio 2002 di un ulteriore acconto di fr. 11'000.-- per la
cucina (doc. D), in quanto successivo alle tre ulteriori richieste d’acconto,
costituisce semmai – prima facie – un’astuzia strategica, ma in ogni caso
un’inefficace mutazione unilaterale delle pattuizioni contrattuali;
che
lo scritto 6 febbraio 2002 dell’escusso (doc. E) non riguarda la problematica
del pagamento degli acconti;
che
il rigetto provvisorio può quindi essere concesso solo per il saldo non pagato
del prezzo per la fornitura e la posa della cucina, equivalente alla quota
parte del saldo rimasto impagato relativa alla cucina, ossia fr. 5’780.--
([50'000 – 16'000 – 17’000] x 17’000/50'000);
che
gli interessi cominciano a decorrere dal momento in cui il saldo del prezzo di
vendita è diventato esigibile, ossia dalla prima interpellazione;
che
l’interpellazione è un’azione giuridica soggetta a ricezione (cfr. Pierre
Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2a ed., Berna 1997, p. 685 i.f.; Ingeborg Schwenzer, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2a.ed., Berna 2000, n. 65.08);
che
in concreto l’escutente non ha portato la prova della data di ricezione da
parte dell’escusso della terza richiesta d’acconto (doc. 6) né della fattura 28
febbraio 2002 (doc. G);
che
pertanto l’importo di fr. 5'780.-- produce interessi all’8% (cifra 9 delle
condizioni generali, cfr. tergo del doc. B) solo dal primo giorno feriale
seguente quello della consegna del precetto esecutivo (avvenuta il 30 aprile
2002, cfr. doc. H), vale a dire il 2 maggio 2002 (cfr. art. 104 cpv. 2 e 78
cpv. 1 CO nonché art. 1 del DE concernente i giorni festivi nel Cantone, RL
10.1.1.1.2);
che
l’appello va quindi parzialmente accolto;
che
le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF), ritenuto che l'appellante ha limitato il petitum alla parte
eccedente l'importo di fr. 5'666,67 oltre accessori.
Richiamato gli art. 82 LEF, 78, 82, 104 CO nonché la vigente OTLEF;
pronuncia:
- L’appello
19 luglio 2002 __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 11 luglio 2002
(EF.__________) del Pretore della Giurisdizione di Leventina, sono riformati
come segue:
“1. L’istanza
è parzialmente accolta.
L’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Leventina è rigettata
in via provvisoria per l’importo di fr. 5’780.-- oltre interessi all’8% dal 2 maggio 2002.
-
La
tassa di giustizia in fr. 100.-- è posta a carico di __________ per 2/3 e a
carico di __________ per 1/3, al quale __________ rifonderà fr. 100.-- a titolo
di indennità.”
-
La
tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico
di __________., che rifonderà a __________ fr. 500.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Leventina.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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