Bankruptcy annulled because debt was paid before judgment

14.2002.65Altro tribunale9 ott 2002Granted

Sintesi

The Chamber of execution and bankruptcy of the Ticino Court of Appeal upheld the debtor's appeal and annulled the Lugano bankruptcy declaration. It accepted the debtor's proof that the execution debt had been paid on 2 July 2002, before the bankruptcy was declared on 3 July 2002, and therefore applied Art. 174(1) SchKG to set aside the bankruptcy. The court also ordered the first-instance fee, the bankruptcy office expenses, and the appellate fee to be borne by the appellant, and awarded no compensation because the respondent filed no observations.

Regest

Art. 174 cpv. 1 LEF; annullamento della dichiarazione di fallimento in presenza di pagamento anteriore alla decisione di primo grado; i fatti nuovi sono invocabili in appello se si sono verificati prima del giudizio impugnato. Il pagamento provato mediante ricevuta costituisce prova sufficiente dell'estinzione del debito e impone l'annullamento del fallimento. Le spese seguono l'esito del gravame secondo le norme tariffarie applicabili; l'assenza di osservazioni della parte appellata giustifica il diniego di indennità.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2002.65

Data decisione, Autorità: 09.10.2002, CEF

Incarto n. 14.2002.00065

Lugano 9 ottobre 2002/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)

Segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 19 marzo 2002 presentata da


contro


patr. da: avv. __________

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza

3 luglio 2002 ha così deciso:

"1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da mercoledì 3 luglio 2002 alle ore 14.00.

2./3./4. Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello con atto 10 luglio 2002 da

__________ che ne postula l'annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con ordinanza presidenziale 19/22 luglio 2002 all'appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

In fatto:

A. Con istanza 19 marzo 2002 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 932.90 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All'udienza di contraddittorio del 15 maggio 2002 il debitore non è comparso.

C. Il 3 luglio 2002 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato nell'ambito della procedura esecutiva n. __________ dell'UE di Lugano il fallimento di __________ a far tempo dal 3 luglio 2002 alle ore 14.00.

D. Con atto d'appello 10 luglio 2002 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il debito in oggetto e producendo una ricevuta 2 luglio 2002 della __________ relativa al pagamento di fr. 1'913.50 effettuato nell'ambito dell'esecuzione in oggetto n. __________ dell'UE di Lugano (doc. 2).

considerato

In diritto:

  1. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

  2. L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto n. __________ il 2 luglio 2002, ossia precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio __________ ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento effettuato ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

  3. L'appello 10 luglio 2002 di __________ va quindi accolto.

La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

Non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

I. L'appello 10 luglio 2002 di __________, è accolto.

"1. La dichiarazione di fallimento 3 luglio 2002 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA 2002.00255 nei confronti di __________, è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.

  2. Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."

II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a: - __________;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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