AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2002.61
Data decisione, Autorità:
26.05.2003, CEF
Incarto n.
14.2002.00061
Lugano
26 maggio 2003
/EC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 16 aprile 2002 da
tutti patr. dallo studio legale __________,
contro
patr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 22/29 marzo 2002 dell’UEF
di Locarno;
sulla
quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza
17 giugno 2002 ha così deciso:
"1. L'istanza è parzialmente
accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo
n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via
provvisoria limitatamente a fr. 6'720.-- oltre interessi al 5% dal 1.2.2002 e
fr. 50.-- di spese esecutive”.
2 Le spese e la tassa di
giustizia per complessivi fr. 320.--, da anticipare dalla parte istante, sono
poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le
ripetibili."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dai procedenti che con atto 28 giugno 2002
hanno postulato l’integrale accoglimento dell'istanza di rigetto
dell’opposizione, protestate spese, tasse e ripetibili;
con
osservazioni 24 luglio 2002 la parte appellata ha chiesto la reiezione del
gravame con protesta di spese, tasse e ripetibili;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________del 22/29 marzo 2002 dell'UEF di Locarno il
____________________l’avv. __________ e il dr. __________ hanno escusso
__________ per l'incasso di fr. 11’470.-- oltre accessori, indicando quale
titolo di credito: __________, canoni di locazione scaduti 2001 e 2002”.
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso, i procedenti hanno chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura di Locarno.
B. I
procedenti fondano la loro pretesa sul contratto di locazione del 20 maggio
1999 di cui al doc. C e sulla relativa addenda doc. D, sull’accordo di
subingresso al contratto di locazione del 5 ottobre 2000 di cui al doc. B,
sugli scritti del 14 novembre 2001, 20 novembre 2001 (doc. E, F, H) e sul
contratto del 28 novembre 2001 (doc. G).
Con il
contratto di locazione del 20 maggio 1999 (doc. C) __________, il __________ e
il dr. __________ hanno locato a __________ e a __________ __________ con
annesso un appartamento. La locazione ha avuto inizio il 1. aprile 1999 per una
durata determinata di dieci anni. Il canone di locazione annuo, pagabile in
rate mensili anticipate, è stato stabilito in fr. 51’420.-- per il primo anno,
in fr. 53'820.-- per il secondo anno, in fr. 63'060.-- per il terzo anno, in
fr. 65'460.-- per il quarto anno e in fr. 64'400.-- annui per gli anni
successivi (doc. D). Al numero 4l) del contratto di locazione le parti hanno
stabilito che “viene corrisposta un’indennità di fr. 250.— mensili” per la
manutenzione del giardino.
Con
l’accordo di subingresso al contratto di locazione del 5 ottobre 2000 (doc. B)
__________ è subingredito, a decorrere dal 23 ottobre 2000, nel contratto di
locazione del 20 maggio 1999 “alle medesime condizioni ivi stabilite”.
Nell’accordo di subingresso le parti hanno precisato che “in riferimento al
punto 4l) del contratto, i locatori corrispondono al conduttore un’indennità
mensile sino ad un massimo di fr. 250.-- per la copertura dei costi di
manutenzione del giardino, inclusa pure quella del parco giochi. La
manutenzione deve avvenire secondo le regole dell’arte. Il conduttore si
impegna a trasmettere ai locatari, per visione e conoscenza, la fattura annua
del giardiniere per i lavori sopra menzionati”.
Con
scritto del 14 novembre 2001 (doc. E) il convenuto ha comunicato agli istanti
la sua intenzione di concludere un contratto di sublocazione con terzi. Il 20
novembre 2001 (doc. F) gli istanti hanno notificato a __________ la disponibilità
ad accettare una sublocazione solo nell’ipotesi che “il nuovo conduttore
accetta tutte le condizioni contrattuali stabilite con __________ il 5 ottobre
2000”. Lo stesso giorno, in risposta a tale richiesta, il patrocinatore del
convenuto ha comunicato “che il signor __________ è pronto a versare
anticipatamente al momento in cui verrà formalizzata la differenza di canone di
locazione (tra quanto verserebbe il sublocatorio e quanto previsto nel
contratto) per l’intero anno 2002” (doc. H).
Con il contratto
del 28 novembre 2001 (doc. G) __________ e la __________ hanno stabilito che
quest’ultima avrebbe versato ai proprietari dell’immobile fr. 4'500.-- mensili
e che __________ “provvederà a versare ai proprietari la differenza dell’intero
canone di locazione previsto nell’adendum n. 1 al contratto di locazione,
essendone il responsabile principale”.
C. Con
l’istanza di rigetto dell’opposizione i creditori hanno precisato che l’importo
capitale di fr. 11'470.--, corrispondente a fr. 21'370.-- dedotto un versamento
di fr. 9'900.-- del 7 dicembre 2001, è così composto:
-
fr.
2'265.-- quale differenza tra il canone di locazione versato da __________ e
quanto dovuto da __________ in base ai doc. C e D per i mesi da gennaio a marzo
2002 (fr. 755.-- x 3 mesi);
-
fr.
8'595.-- quale differenza tra il canone di locazione versato da __________ e
quanto dovuto da __________ in base ai doc. C e D per i mesi da aprile a
dicembre 2002 (fr. 955.-- x 9 mesi);
-
fr.
10'510.-- per i canoni di locazione per i mesi di novembre e di dicembre 2001,
non corrisposti nemmeno in parte.
D. All’udienza
di contraddittorio l’escusso, per quanto ancora di rilevanza in sede di
appello, si è opposto all’istanza asseverando che giusta il punto 4l) del
contratto di locazione gli sarebbero riconosciuti fr. 250.-- mensili per la
manutenzione e la cura del giardino. __________ vanterebbe quindi un credito di
complessivi fr. 4'750.--, corripondenti a fr. 250.-- mensili per il periodo di
diciannove mensilità dal 1. novembre 2000 a fine maggio 2002. Questo importo
deve essere posto in compensazione con quanto preteso dai procedenti.
E. Con
sentenza 17 giugno 2002 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha
parzialmente accolto l’istanza, rigettando l’opposizione limitatamente a fr.
6'720.-- oltre interessi al 5% dal 1.2.2002.
A mente
del giudice di prime cure l’escusso avrebbe giustamente opposto in
compensazione l’importo di fr. 4'750.-- per la manutenzione del giardino,
ritenuto che quanto sostenuto dagli istanti, ossia che del giardino si
occuperebbe ora il sublocatore, non ha nessuna influenza sugli obblighi assunti
dai locatori nei confronti del convenuto.
F. Contro
la sentenza del Pretore si sono tempestivamente aggravati il __________, il
__________ e __________ asseverando che il primo giudice, dopo aver constato
che il debito ammonterebbe a fr. 11'470.--, avrebbe erroneamente posto in
compensazione con tale credito l’importo di fr. 4'750.--, pari a fr. 250.-- per
la manutenzione del giardino per diciannnove mesi. A mente dei ricorrenti “i
menzionati fr. 250.-- non sono dovuti al signor __________, in quanto egli non
fa che pagare la differenza di canone” ed inoltre la somma corrisposta “per i
lavori di giardino va calcolata di volta in volta in base ai lavori realmente
effettuati ed eventualmente compensata con le spese accessorie indicate
all’art. 4 lett.l) del contratto di locazione”.
Per gli
appellanti sarebbe la sublocatrice __________ che si occupa della manutenzione
del giardino e del pagamento del canone di locazione base di fr. 4'500.--,
nonché delle spese accessorie: per questo motivo quindi sarebbe nei rapporti
con quest’ultima che si dovrebbe tener conto dei fr. 250.-- mensili.
L’indennità a titolo di partecipazione alle spese, sino ad un massimo di fr.
250.--, può difatti essere richiesta solo da chi realmente effettua i lavori.
A mente
degli appellanti il debito di fr. 250.-- mensili nei confronti di chi si occupa
del giardino nascerebbe unicamente alla trasmissione di “una fattura annua”,
cosa che in concreto non sarebbe avvenuta, perché il convenuto “non ha
effettuato o fatto effettuare a suo nome e per suo conto alcun lavoro in
giardino dal momento del subingresso della __________ e nemmeno ha sostenuto
che la manutenzione sia stata eseguita o fatta eseguire dalla sublocatrice”.
Inoltre il convenuto non avrebbe “nemmeno dimostrato di aver prodotto una
fattura per gli anni 2000 e 2001”.
G. Con
osservazioni 24 luglio 2002 __________ si è opposto al gravame, asseverando che
il contratto “prevede un forfait di fr. 250.-- e non un compenso a dipendenza
dei lavori effettuati. Inoltre “per volontà degli appellanti medesimi, il
conduttore era, è, e rimane il signor __________ unico responsabile del
contratto di locazione nei confronti dei proprietari dell’immobile”.
L’escusso
ha evidenziato di essersi sempre occupato personalmente e regolarmente della
manutenzione del giardino e di conseguenza di non aver mai prodotto fatture di
un giardiniere.
Considerato
in diritto: 1.
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep
1989, p. 337/338 con riferimenti).
b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di
causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il
creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e
nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti
prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
c) Il contratto di locazione, firmato dal conduttore, costituisce un
riconoscimento di debito per il canone scaduto e per i costi accessori
opportunamente cifrati (cfr. Daniel
Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, n. 114 ad art. 82; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I. Losanna 1999, n. 49 ad art, 82).
d) Con il contratto di locazione del 20 maggio 1999 (doc. C)
__________, il __________ e il __________ hanno locato a __________ e a
__________. La locazione ha avuto inizio il 1. aprile 1999 per una durata
determinata di dieci anni. Il canone di locazione annuo, pagabile in rate
mensili anticipate, è stato stabilito in fr. 51’420.-- per il primo anno, in
fr. 53'820.-- per il secondo anno, in fr. 63'060.-- per il terzo anno, in fr.
65'460.-- per il quarto anno e in fr. 64'400.-- annui per gli anni successivi
(doc. D).
Con
l’accordo di subingresso al contratto di locazione del 5 ottobre 2000 (doc. B)
__________ è subingredito, a decorrere dal 23 ottobre 2000, nel contratto di
locazione del 20 maggio 1999 “alle medesime condizioni ivi stabilite”.
Con scritto
del 14 novembre 2001 (doc. E) il convenuto ha comunicato agli istanti la sua
intenzione di concludere un contratto di sublocazione con terzi. Il 20 novembre
2001 in risposta ad una comunicazione di medesima data degli istanti, il
patrocinatore del convenuto ha reso noto che quest’ultimo sarebbe stato pronto
a versare anticipatamente, al momento in cui sarebbe stato formalizzato il
contratto di sublocazione, la differenza tra il canone di locazione previsto
nel contratto di locazione originario e quello previsto nel contratto di
sublocazione per l’intero anno 2002 (doc. H).
Con il
contratto del 28 novembre 2001 (doc. G) __________ e la __________, in qualità
di sublocataria, hanno tra di loro stabilito che quest’ultima avrebbe versato
ai proprietari dell’immobile fr. 4'500.-- mensili per la pigione e che
__________ avrebbe provveduto a versare quanto ancora dovuto in base ai doc. C
e D ai proprietari dell’immobile.
e) Ponendo
in esecuzione con il PE n. __________ l’importo capitale di fr. 11'470.--, corrispondente
a fr. 21'370.-- (dedotto un versamento di fr. 9'900.-- del 7 dicembre 2001),
così composto:
-
fr.
2'265.-- quale differenza tra il canone di locazione versato da __________ e
quanto dovuto da __________ in base ai doc. C e D per i mesi da gennaio a marzo
2002 (fr. 755.-- x 3 mesi);
-
fr.
8'595.-- quale differenza tra il canone di locazione versato da __________ e
quanto dovuto da __________ in base ai doc. C e D per i mesi da aprile a
dicembre 2002 (fr. 955.-- x 9 mesi);
-
fr.
10'510.-- per i canoni di locazione per i mesi di novembre e di dicembre 2001,
non corrisposti nemmeno in parte,
il
contratto di locazione di cui al doc. C unitamente alla relativa addenda di cui
al doc. D costituiscono, in principio, validi titoli di rigetto dell’opposizione
ex art. 82 LEF per l’importo di fr. 11'470.-- (fr. 21'370.-- dedotto il
versamento di fr. 9'900.--). Per quanto riguarda gli interessi il rigetto va
concesso al tasso legale del 5%, come richiesto, su fr. 10'510.-- dal 1.
dicembre 2001 e su fr. 960.-- dal 1. marzo 2002, ritenuto che l’importo di fr.
9'900.-- bonificato il mese di dicembre 2001, come da dichiarazione dello
stesso debitore (art. 86 cpv. 1 CO, doc. I), deve essere imputato al credito
dei procedenti per la differenza tra il canone di locazione versato da
__________ e quanto dovuto da __________ in base ai doc. C e D.
a) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/
Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK
1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p.
83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez,
La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Incombe
all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la
compensazione, ma anche sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del
suo credito (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 2 p. 81). Il debitore
può opporre in compensazione un credito, ancorché contestato, che egli ha
contro il procedente; l’opposizione deve essere confermata, nella misura in cui
il credito opposto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 36 n. 1 p. 80; Staehelin, op. cit., n. 93 ad art. 82 LEF).
c) L’escusso
pone in compensazione con quanto dovuto ai procedenti, l’importo di fr.
4'750.-- corrispondente a fr. 250.-- mensili per il periodo di diciannove
mensilità dal 1. novembre 2000 a fine maggio 2002, come gli sarebbe
riconosciuto giusta il punto 4l) del contratto di locazione per la manutenzione
e la cura del giardino.
d) I
ricorrenti si sono opposti alla compensazione, atteso che “i menzionati fr.
250.-- non sono dovuti al signor __________, in quanto egli non fa che pagare
la differenza di canone” ed inoltre la somma corrisposta “per i lavori di
giardino va calcolata di volta in volta in base ai lavori realmente effettuati
ed eventualmente compensata con le spese accessorie indicate all’art. 4 lett.l)
del contratto di locazione”.
Per gli
appellanti sarebbe la sublocatrice __________ che si occupa della manutenzione
del giardino e del pagamento del canone di locazione base di fr. 4'500.--,
nonché delle spese accessorie: per questo motivo quindi sarebbe nei rapporti
con quest’ultima che si dovrebbe tener conto dei fr. 250.--. L’indennità a
titolo di partecipazione alle spese, sino ad un massimo di fr. 250.--, può
difatti essere richiesta solo da chi ha realmente effettuato i lavori.
A mente
degli appellanti il debito di fr. 250.-- mensili nei confronti di colui che si
occupa del giardino nascerebbe unicamente alla trasmissione di “una fattura
annua”, cosa che in concreto non sarebbe avvenuta.
e) Al
numero 4l) del contratto di locazione del 20 maggio 1999 (doc. C) le parti
hanno stabilito che per la manutenzione del giardino “viene corrisposta
un’indennità di fr. 250.-- mensili”. La poco chiara formulazione contenuta
nell’originario contratto di locazione è stata precisata in occasione della
stipula dell’accordo di subingresso di cui al doc. B nel quale le parti hanno
precisato che “in riferimento al punto 4l) del contratto, i locatori
corrispondono al conduttore un’indennità mensile sino ad un massimo di fr.
250.-- per la copertura dei costi di manutenzione del giardino, inclusa pure
quella del parco giochi. La manutenzione deve avvenire secondo le regole
dell’arte. Il conduttore si impegna a trasmettere ai locatari, per visione e
conoscenza, la fattura annua del giardiniere per i lavori sopra menzionati”.
Come
correttamente evidenziato dal giudice di prime cure quanto sostenuto dagli
istanti, ossia che del giardino si occuperebbe ora la __________, non ha
nessuna influenza sugli obblighi assunti dai locatori nei confronti del
convenuto, quale loro unica controparte contrattuale.
Il tenore
del punto n. 4l) del contratto di locazione, così come precisato in occasione
della stipula dell’accordo di cui al doc. B, è comunque chiaro e non soggetto
ad alcuna interpretazione: infatti a differenza di quanto ritenuto dal Pretore,
il diritto del conduttore all’indennità mensile massima riconosciuta di fr.
250.-- era subordinato, per espressa volontà delle parti, alla presentazione
della relativa fattura da parte del giardiniere incaricato di tali opere.
Dagli
atti di causa non emerge che l’escusso abbia mai prodotto tali fatture: anzi è
lo stesso __________ ad evidenziare di essersi sempre occupato personalmente e
regolarmente della manutenzione del giardino e di conseguenza di non aver mai
prodotto le fatture di un giardiniere.
Per
questi motivi quindi, anche se nell’esito possa apparire iniquo, ritenuto che
comunque la manutenzione del giardino sembrerebbe sia stata eseguita a regola
d’arte, __________ non è riuscito a rendere verosimile, sulla base di riscontri
oggettivi, l’eccezione di compensazione da lui sollevata.
- L’appello 28 giugno 2002 del , dell’ e del
__________ è accolto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.
1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 cpv. 1 e cpv. 2 LEF;
pronuncia:
I. L’appello
28 giugno 2002 del , dell’ e del __________ è accolto.
I.1. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 17
giugno 2002 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna vengono
riformati come segue:
“1. L’istanza 16
aprile 2002 del dr__________, dell’__________ e del __________ è accolta.
1.1. L’opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n.
__________ del 22/29 marzo 2002 dell’UEF di Locarno è rigettata in via
provvisoria per fr. 11'470.-- oltre interessi al 5% su fr. 10'510.-- dal 1.
dicembre 2001 e su fr. 960.-- dal 1. marzo 2002.
- La tassa di
giustizia di fr. 320.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di
__________, che rifonderà a dr. __________, __________ e a __________ fr.
300.-- di indennità.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 480.--, è posta a carico di
__________, che rifonderà a __________, __________ e a __________ fr. 300.-- di
indennità.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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