AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
14.2002.54
Data decisione, Autorità:
27.01.2003, CEF
Incarto n.
14.2002.00054
Lugano
27 gennaio 2003
EC/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 26 febbraio 2002 da
patr. dall’avv. __________
contro
patr. dall’avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 21/25 gennaio 2002 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con
sentenza 5 giugno 2002 ha così deciso:
"1. L'istanza è parzialmente
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via provvisoria limitatamente a fr. 60'034.-- oltre
interessi al 4.75% dal 31 dicembre 1999.
2 La tassa di giustizia ridotta di fr. 200.--, da
anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con
l’obbligo di rifondere a controparte fr. 600.-- a titolo di indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 17 giugno 2002 ha
postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;
con
osservazioni 8 luglio 2002 la parte appellata ha chiesto la reiezione del
gravame, anch’essa con protesta di spese e ripetibili;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________ del 21/25 gennaio 2002 dell'UE di Lugano
__________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 62’500.-- oltre interessi
al 4.75% dal 13 dicembre 1999, indicando quale titolo di credito:
"rimborso credito garantito dal creditore alla __________ come da
convenzione firmata dal debitore l’11.12.1996”.
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso, il procedente ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura di Lugano.
B. Il
procedente fonda la propria pretesa sulla convenzione sottoscritta da
__________ e __________ l’11 dicembre 1996 (doc. A), mediante la quale
__________ ha ceduto a __________ quote corrispondenti all’8% del capitale
sociale della __________ contro cessione da parte del procedente all’escusso
del 40% del capitale azionario della __________. Nella stessa convenzione
__________ ha ceduto a __________ il 10% del capitale azionario della
__________. Al n. 4 della convenzione dell’11 dicembre 1996 i sottoscriventi
hanno preso atto che la __________ era creditrice della __________ per
l’importo di fr. 140'000.--, garantito personalmente da __________. In
relazione a siffatto credito __________ __________ si sono impegnati,
solidalmente con __________, per gli impegni nei confronti della Banca e si
sono impegnati “a rifondere a __________ proporzionalmente alla loro quota
sociale, quanto lo stesso dovesse essere chiamato a pagare alla __________ ”.
Il
procedente ha pure prodotto quale doc. B la lettera del 13 dicembre 1999 con la
quale la __________ gli ha concesso un limite di credito in conto corrente di
fr. 125'000.--, importo destinato “in primo luogo” all’estinzione del credito
a suo tempo concesso alla __________, quale doc. D l’ordine di pagamento del 10
gennaio 2000 con il quale __________ ha ordinato il bonifico a favore della
__________ dell’importo di fr. 120’068.-- e quali doc. C e E l’avviso di
accredito risp. di addebito di tale importo a favore della relazione bancaria
della __________ e risp. a debito della relazione di __________.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza,
asseverando che la convenzione doc. A è stata da lui integralmente
adempiuta__________ ha rilevato che il valore della __________ equivarrebbe,
nella migliore delle ipotesi, a zero. Egli avrebbe preso possesso delle azioni
della società solo il 1. marzo 2001 e quindi non avrebbe potuto partecipare
alle assemblee societarie e prendere visione dei conti della società.
Al
momento della sottoscrizione del doc. A la __________ aveva un debito nei
confronti della __________ di Lit. 129'073'291.
A
mente di __________ sulla base del doc. A l’importo del credito dedotto in
esecuzione di fr. 62'500.-- non sarebbe determinabile: infatti i doc. C e E
attestano di un bonifico a favore della __________ di fr. 120'068.--.
L’escusso
ha evidenziato che nel bilancio al 31 dicembre 1999 della __________ sarebbe
indicato quale capitale di terzi alla voce banca, l’importo di fr. 21'686.--,
importo che non corrisponde “a quanto asseritamente il creditore avrebbe pagato
alla __________ ”.
Affinché
vi possa essere rigetto dell’opposizione l’ammontare del credito deve essere
determinabile già al momento della sottoscrizione del riconoscimento di debito:
in concreto ciò non sarebbe il caso e dunque l’istanza andrebbe respinta.
In
replica il procedente ha contestato il fatto che le azioni della __________
siano state consegnate al convenuto solo il 1. marzo 2001, ritenuto che
__________ sarebbe stato in possesso delle azioni della società sin dalla
sottoscrizione del contratto di acquisto e che le avrebbe consegnate in seguito
in via fiduciaria all’avv. __________ “perché procedesse all’aumento di
capitale sociale della __________
D. Con
sentenza 5 giugno 2002 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano ha
rilevato che dal doc. B risulta che la __________ ha concesso al procedente un
credito in conto corrente di fr. 125'000.-- per provvedere, in primo luogo,
all’estinzione del credito a suo tempo concesso alla __________ e che il
“trapasso a bonifico per l’estinzione del debito della __________ è avvenuto il
31 dicembre 1999 per l’importo di fr. 120'068.--. A mente della giudice di
prime cure l’escusso è quindi tenuto a rifondere all’istante la somma di fr.
60'034.--, “equivalente alla metà della quota sociale da lui detenuta nella
__________ ”.
E. Con
atto d’appello 17 giugno 2002 __________ ha postulato la riforma del giudizio
di prima sede evidenziando che in base al n. 5 seconda frase del contratto doc.
A il convenuto si sarebbe assunto un “obbligo proporzionale di pagamento di un
importo che non è specificato”: per questo motivo quindi non vi potrebbe essere
rigetto dell’opposizione. L’importo del credito non corrisponderebbe al debito
figurante nel bilancio della __________ verso la __________ Inoltre non
vi sarebbe identità tra il debito della __________ verso la __________ ed il
debito assunto proporzionalmente con il doc. A.
F. Con
osservazioni 8 luglio 2002 __________ si è opposto al gravame con motivazioni
che, se del caso, verranno riprese in seguito.
Considerato
in
diritto:
1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di
debito, ritenuto l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
b) Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep
1989 pag. 331).
c) La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, Die
Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
d) Nella
convenzione sottoscritta da ____________ __________ e __________ l’11 dicembre
1996 (doc. A), l’escusso, dopo aver preso atto che la __________ era creditrice
della __________ per l’importo di fr. 140'000.--, garantito personalmente da
__________ (doc. A n. 4), si è impegnato a rifondere a __________
proporzionalmente alla sua quota sociale, quanto lo stesso avrebbe pagato alla
__________ (doc. A n. 5).
__________,
producendo la lettera del 13 dicembre 1999 con la quale la __________ gli ha
concesso un limite di credito in conto corrente di fr. 125'000.--, importo
destinato “in primo luogo” all’estinzione del credito a suo tempo concesso alla
__________ (doc. B), l’ordine di pagamento del 10 gennaio 2000 con il quale ha
ordinato il bonifico a favore della relazione bancaria intestata alla
__________ dell’importo di fr. 120’068.-- (doc. D), gli avvisi di accredito risp.
di addebito di tale importo a favore della relazione bancaria della __________
e risp. a debito della relazione di __________ (doc. C e E), ha senza dubbio
apportato la prova di aver pagato il debito della società nei confronti della
__________, debito che nel frattempo si è ridotto rispetto a quanto indicato
nel documento A. Ritenuto che dallo stesso doc. A emerge che __________ ha
acquistato il 50% del capitale azionario della ____________ la documentazione
prodotta costituisce, in principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione
ex art. 82 LEF per metà di quanto corrisposto da __________ alla __________
importo che risulta, a differenza di quanto preteso dall’appellante, facilmente
determinabile in base alla documentazione agli atti.
Per
quanto riguarda gli interessi il rigetto dell’opposizione può essere concesso
unicamente al tasso richiesto del 4.75 % a far tempo dalla messa in mora
corrispondente alla notifica del PE (25 gennaio 2002).
2.a) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/
Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p.
95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110;
Marcel Caprez, La mainlevée
provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) L’escusso
ha evidenziato che nel bilancio al 31 dicembre 1999 della __________ (doc. 3)
sarebbe indicato quale capitale di terzi alla voce banca, l’importo di fr.
21'686.--, importo che non corrisponde “a quanto asseritamente il creditore
avrebbe pagato alla __________
Dall’analisi
dell’ordine di pagamento 10 gennaio 2000 (doc. D) con il quale __________ ha
ordinato il bonifico a favore della __________ dell’importo di fr. 120’068.--,
dell’avviso di accredito risp. di addebito di tale importo a favore della
relazione bancaria della __________ e risp. a debito della relazione di
__________ (doc. C e E), emerge che sebbene il bonifico sia avvenuto il 10
gennaio 2000, lo stesso è stato eseguito dalla banca valuta 31 dicembre 1999.
Per questo motivo dunque alla data della chiusura dell’esercizio annuale riferito
al 1999, il debito in discussione era stato estinto e non doveva figurare come
tale nel bilancio annuale. L’eccezione deve pertanto essere respinta.
c) __________
ha asseverato che non vi sarebbe identità tra il debito della __________ verso
la __________ ed il debito assunto proporzionalmente con il doc. A.
Sebbene
quanto asserito dall’appellante sia corretto, siffatta argomentazione non
risulta di alcuna pertinenza, ritenuto che con la convenzione dell’11 dicembre
1996 __________ si è impegnato a rifondere a __________ , proporzionalmente
alla sua quota sociale, quanto quest’ultimo avrebbe pagato alla ____________
per l’estinzione del debito della __________.
d) A
titolo abbondanziale va rilevato che anche le ulteriori eccezioni sollevate da __________
in sede di udienza di contraddittorio e non riproposte in sede di appello ossia
che:
-
le azioni della
__________ non avrebbero valore,
-
che egli avrebbe
preso possesso delle azioni della società solo il 1. marzo 2001 (doc. 1) e
quindi non avrebbe potuto partecipare alle assemblee societarie prendendo
visione dei conti della società,
che al momento della sottoscrizione del doc. A
la __________ aveva un debito nei confronti della __________ di Lit.
129'073'291,
devono
essere respinte.
Innanzitutto
va rilevato che la documentazione agli atti attesta unicamente quale fosse la
situazione finanziaria della __________ al 31 dicembre 1999 e al 31 dicembre
2000: la convenzione doc. A essendo stato sottoscritta nel dicembre 1996,
quindi più di tre anni prima, tale documentazione non può essere di ausilio
alcuno per determinare quale fosse la situazione finanziaria della società a
tale data.
Il
fatto poi che egli avrebbe preso possesso delle azioni della società solo il 1.
marzo 2001 e quindi non avrebbe potuto partecipare alle assemblee societarie e
prendere visione dei conti della società, nulla può mutare alla circostanza che
al momento della sottoscrizione del doc. A egli era a perfetta conoscenza che
all’11 dicembre 1996 il debito della società nei confronti della __________
assommava a fr. 140'000.--.
Infine
è di tutta evidenza che il documento 2, la fotocopia non sottoscritta di un
estratto conto interno della __________ non può dimostrare e neppure è
riscontro oggettivo sufficiente atto a rendere verosimile l’esistenza al
31.12.1996 di un debito della __________ di Lit. 129'073'291 nei confronti di
questa società.
- L'appello 17 giugno 2002 di __________ è parzialmente accolto nel
senso dei considerandi.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la pressoché totale soccombenza
dell’appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamato
l’art. 82 LEF;
pronuncia:
I. L’appello
17 giugno 2002 di __________, è parzialmente accolto.
I.1. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 5 giugno
2002 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano vengono riformati come
segue:
“1. L’istanza
26 febbraio 2002 di __________, è parzialmente accolta.
1.1. L’opposizione interposta da __________ al
precetto esecutivo n. __________ del 21/25 gennnaio 2002 dell’UE di Lugano è
rigettata in via provvisoria per fr. 60’034.-- oltre interessi al 4.75% dal 25
gennaio 2002.
La tassa di
giustizia di fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di
__________ per 9/10 e di __________ per 1/10; __________ rifonderà a __________
fr. 500.-- per parte di indennità.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.--, già
anticipata dall'appellante, è a carico di __________ per 9/10 e di __________
per 1/10; __________ rifonderà a __________ fr. 500..-- per parte di indennità.
III. Intimazione: - avv.
__________.
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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