AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2002.31
Data decisione, Autorità:
09.09.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00031
Lugano
9 settembre
2002
/EC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 28 agosto 2001 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta da __________al PE n. __________ del 2/6 agosto
2001 dell’UEF di Riviera;
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di Riviera con sentenza 11 marzo 2002 ha
così deciso:
"1. L'istanza è accolta:
l’opposizione interposta da __________, Prosito, al precetto esecutivo n.
__________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, notificato il 6
agosto 2001, è respinta in via provvisoria per fr. 9'208.10 oltre interessi al
5% dal 18 giugno 2000 e fr. 70.-- di spese esecutive.
2 Le spese e la tassa di
giustizia per complessivi fr. 50.--, da anticipare dalla parte istante, sono
poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr.
50.-- di indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 10 aprile 2002 ha
postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili e
l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________;
con
osservazioni 19 aprile 2002 la parte appellata ha chiesto la reiezione del
gravame con protesta di spese, tasse e ripetibili;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________ del 2/6 agosto 2001 dell'UEF di Riviera Clinica
__________ ha escusso __________per l'incasso di fr. 9’208.10 oltre interessi
al 7.5% dal 16 giugno 2000, indicando quale titolo di credito: "Fattura
per degenza presso la __________ ”.
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto al
Pretore del Distretto di Riviera.
B. La
procedente fonda la propria pretesa sul formulario di accettazione pazienti del
10 gennaio 2000, sottoscritto dall’escussa, mediante il quale __________ha
riconosciuto di essere stata ammessa, su propria richiesta, __________ in prima
classe per un costo diario di “fr. 685.-- + spese di cure” e ha dichiarato di
assumersi le spese relative alla degenza, in base alle tariffe vigenti alla
Clinica (doc. B).
produce pure la fattura 17 maggio 2000 di complessivi fr. 9'208.10 (doc. C)
nonché tre richiami di pagamento (doc. D, E, F).
C. In sede di udienza di contraddittorio l’escussa si è opposta
all’istanza asserendo che i documenti sottoscritti al momento del ricovero
sarebbero nulli, in quanto ella a quel momento non sarebbe stata in grado di
intendere e di volere.
D. Con
sentenza 11 marzo 2002 il Pretore del Distretto di Riviera ha accolto
l’istanza, argomentando che la documentazione agli atti costituisce valido
titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________ postulando la
reiezione dell’istanza di rigetto dell’opposizione di __________ e la
concessione dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv.
Dopo aver
evidenziato di essere stata ricoverata presso la __________ dal 10 al 28
gennaio 2000 e di aver sottoscritto, al momento dell’ammissione, “un formulario
di accettazione pazienti mediante il quale ha dichiarato di assumersi le spese
relative alla degenza in base alle tariffe vigenti presso la Clinica”,
l’appellante ha asseverato che il formulario da lei sottoscritto “non indica
una somma determinata o determinabile che la paziente si sarebbe assunta”. A
mente di __________ il formulario di accettazione pazienti indicherebbe
unicamente una diaria di fr. 685, che non corrisponderebbe all’importo di cui
alla fattura del 17 maggio 2000.
Con
l’allegato ricorsuale __________ ha postulato l’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________,
ritenuto che ella non svolgerebbe più alcuna attività lavorativa, non
percependo quindi alcun reddito, e sarebbe inoltre sommersa di debiti.
F. Con
osservazioni 19 aprile 2002 __________ si è opposta al gravame e alla
concessione dell’assistenza giudiziaria, atteso che la fattura del 17 maggio
2000 di fr. 9'208.10 “comprende la quota diaria non coperta dalla cassa malati
di __________ per fr. 6'365.--, oltre all’importo delle spese di cura per la
durata della degenza di complessivi fr. 2'843.10”.
L’osservante
ha evidenziato che all’udienza di contraddittorio l’escussa si sarebbe limitata
a sostenere che ella al momento del ricovero non era in grado di intendere e di
volere. Per questo motivo le contestazioni sollevate dall’escussa per la prima
volta in appello sarebbero inammissibili.
G. Con
separato scritto 15 maggio 2002 __________ ha prodotto agli atti il certificato
municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, preavvisato
favorevolmente dal Municipio del Comune di __________.
H. Con
ordinanza 15 luglio 2002 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello ha fissato ad __________ un termine scadente il 30
agosto 2002 per produrre i seguenti documenti:
-
tutta
la documentazione attestante il reddito del lavoro di __________ i,
segnatamente una copia dei certificati di salario e dei conteggi mensili di
stipendio nel 2002;
-
tutta
la documentazione attestante eventuali altri redditi di __________,
segnatamente l’ammontare di eventuali indennità di disoccupazione, prestazioni
da assicurazioni malattia e infortuni, dall’assicurazione invalidità, da
assistenza pubblica, compresi eventuali assegni integrativi per le figlie;
-
una
copia della notifica di tassazione per gli anni 1999/2000 e 2001/2002 o, se
quest’ultima non fosse ancora stata emessa, della dichiarazione fiscale
2001/2002;
-
un
estratto del registro fondiario attestante il valore di stima ufficiale del
fondo adibito ad abitazione familiare;
-
una
distinta di tutti i rimanenti attivi, come pure una copia degli estratti di
tutte le relazioni bancarie facenti capo a __________ l’ammontare dell’attuale
debito ipotecario nonché l’ammontare degli interessi pagati nel 2002 e nel
2001;
-
tutta
la documentazione attestante eventuali altri debiti di __________;
-
una
copia dei certificati della Cassa malattia per il 2002 di __________,
__________ con l’indicazione del premio pagato;
-
una
copia delle eventuali polizze relative all’assicurazione stabili e alle
assicurazioni domestiche per 2002 con l’indicazione dei relativi premi;
-
tutta
la documentazione attestante eventuali altre spese di __________.
I. Nel termine fissatole l’appellante ha prodotto solo parte della
documentazione richiestale
Considerato
in diritto:
-
Secondo
l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre le loro
domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di
perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero
già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In sede di appello è
esclusa la facoltà di addurre nuove eccezioni (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC; Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella
prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989, p. 333). La convenuta
all’udienza di contraddittorio del 4 ottobre 2001 ha sollevato unicamente
l’eccezione secondo cui i documenti da lei sottoscritti al momento del ricovero
in clinica sarebbero nulli, in quanto ella a quel momento non sarebbe stata in
grado di intendere e di volere. In sede di appello __________si è opposta
all’istanza di rigetto dell’opposizione sollevando eccezioni diverse da quelle
proposte in prima sede. Tali eccezioni risultano pertanto irricevibili,
ritenuto comunque che il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni
stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il
creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza
con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta,
op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme
di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,
op. cit., in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio
non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p.
330).
- L’esecuzione
in rassegna si fonda sul “formulario accettazione pazienti” del 10 gennaio 2000,
sottoscritto dall’escussa (doc. B), mediante il quale __________ ha
riconosciuto l’importo di fr. 685.-- quale diaria per la degenza in prima
classe presso la __________ e si è impegnata a corrispondere le spese relative
alla cura in base alle tariffe vigenti presso la clinica istante.
Il doc. B
costituisce titolo di rigetto dell’opposizione per l’importo di fr. 6'365.--
richiesto dalla procedente a titolo di diaria e corrispondente a fr. 335.-- al
giorno - quale differenza tra quanto dovuto per la degenza in prima classe e
quanto corrisposto dalla cassa malati dell’escussa - per il periodo di
permanenza in clinica di 19 giorni di __________. Per quanto riguarda gli
interessi il rigetto dell’opposizione può essere concesso unicamente al tasso
legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) a far tempo dalla messa in mora
corrispondente alla notifica del PE (6 agosto 2001).
A
differenza di quanto ritenuto dal primo giudice il “formulario accettazione
pazienti” non costituisce invece titolo di rigetto dell’opposizione per fr.
2'843.10, richiesti per spese di cura per la durata della degenza di __________
presso la clinica istante, ritenuto che nel doc. B non è stato precisato,
perché per ovvie ragioni non lo poteva essere al momento dell’inizio della
degenza, il genere delle cure che sarebbero state fornite all’escussa ed il
loro costo unitario. Di conseguenza, non avendo __________ esplicitamente
riconosciuto l’importo richiesto per cure mediche sia nella sua totale
estensione come pure nei costi unitari, il “formulario accettazione pazienti”
non è idoneo a legittimare al rigetto dell'opposizione per tali costi.
a) Con
l’allegato ricorsuale __________ ha postulato l’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________,
ritenuto che ella non svolgerebbe più alcuna attività lavorativa, non
percependo quindi alcun reddito, e sarebbe inoltre sommersa di debiti.
b) Il
30 luglio 2002 è entrata in vigore la Legge sul patrocinio d’ufficio e
sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag), che disciplina gli
istituti del patrocinio d’ufficio e dell’assistenza giudiziaria nei
procedimenti civili, esecutivi, amministrativi e penali (art. 1 Lag).
Per la
norma di diritto intertemporale di cui all’art. 37, la Lag si applica alle
domande di assistenza giudiziaria e alle procedure per la designazione del
patrocinatore d’ufficio introdotte dopo la sua entrata in vigore.
Nel caso
di specie, ritenuto che __________ ha postulato l’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ il
10 aprile 2002 ne risulta l’inapplicabilità della nuova legge. La domanda della
ricorrente deve essere pertanto trattata in base ai principi e alle norme
vigenti all’epoca della sua presentazione.
c) L’assistenza
giudiziaria è concessa dal diritto cantonale nei limiti dell’art. 29 cpv. 3
Cost., con effetto dal momento della domanda, a chi giustifica di non poter
sopperire alle spese della lite, a condizione che la vertenza presenti
probabilità di esito favorevole (art. 27 cpv. 1 LALEF). Il gratuito patrocinio
è concesso se, date le condizioni precedenti, il richiedente non è in grado di
agire con atti propri (art. 27 cpv. 3 LALEF).
d) Dalla
notifica di tassazione relativa al biennio fiscale 2001/2002 emessa l’8 aprile
2002 e dagli estratti del sommarione del Comune di __________ risulta che il
marito __________ dispone di una sostanza immobiliare di fr. 196'257.-- ai
valori di stima ufficiale, composta sia dall’abitazione familiare con giardino che
da un altro fabbricato di non trascurabili dimensioni.
Dalla
stessa notifica di tassazione emerge che la famiglia di __________, composta di
due adulti e di una figlia minorenne, la figlia __________ essendo oramai
soggetto fiscale indipendente dai genitori, dispone di un reddito lordo di fr.
103'987.-- e di un reddito imponibile, corrispondente al reddito lordo epurato
tra l’altro dagli oneri ipotecari e dalle spese per l’assicurazione malattia,
di fr. 53'814.--.
con la produzione il 29 agosto 2002 di solo parte della documentazione
richiestale con ordinanza del 15 luglio 2002, non ha apportato la prova del suo
stato d’indigenza, ma al contrario ha chiaramente dimostrato di poter sopperire
alle spese della lite. Per questo motivo l’istanza di ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio deve essere respinta.
- L'appello
10 aprile 2002 di __________ è parzialmente accolto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza in ambo le sedi (art. 48,
49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 104 CO; 20 cpv.
2, 27 cpv. 1 e 3 LALEF; 157 e 321
cpv. 1 lett.b CPC; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1
OTLEF
pronuncia:
I. L’appello
10 aprile 2002 di __________, è parzialmente accolto.
I.1. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 11 marzo
2002 del Pretore del Distretto di Riviera vengono riformati come segue:
“1. L’istanza 28
agosto 2001 di __________, è parzialmente accolta.
1.1. L’opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n.
__________ del 2/6 agosto 2001 dell’UEF di Riviera è rigettata in via
provvisoria per fr. 6'365.-- oltre interessi al 5% dal 6 agosto 2001.
- La tassa di
giustizia di fr. 50.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico per
1/3 di __________ e per 2/3 di __________, che rifonderà a __________fr. 20.--
per parte di indennità.”
II. La
domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio di __________ è respinta.
III. La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 75.--, è posta a carico per 2/3
di __________ e per un 1/3 di __________ __________ rifonderà a __________ fr.
30.-- per parte di indennità.
IV. Intimazione
a:__________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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