Appeal withdrawn in seizure-objection proceedings

14.2002.21Altro tribunale24 apr 2002Dismissed

Sintesi

In seizure-objection proceedings, the appellant withdrew the appeal after the seizure was waived and the validating enforcement was also withdrawn. The appellate court held that the matter had become moot and struck the appeal from the docket. Because the appellant caused mootness, he was ordered to bear the court fee, while the parties’ agreement on costs led to no indemnity being awarded. The unused portion of the advance on costs was refunded.

Regest

Art. 21 LTG; appeal withdrawn in moot proceedings; where a party renders the proceedings devoid of object, that party is in principle deemed to have lost for the purposes of costs and indemnities, unless the parties agree on another allocation. Upon withdrawal, the justice fee is fixed proportionally to the work performed and the amount in dispute (consid. 3a).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2002.21

Data decisione, Autorità: 24.04.2002, CEF

Incarto n. 14.2002.00021

Lugano 24 aprile 2002CJ/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (in sostituzione del giudice Rusca, assente)

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (OS.2001.22) promossa con istanza 2 novembre 2001 d’opposizione al sequestro n. __________ dell’UE di Lugano da


rappr. dall’avv. __________

contro


rappr. dall’avv. __________

richiamato l’appello 18 marzo 2002 inoltrato dall’opponente contro la sentenza 4 marzo 2002 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5;

visto che con scritto 18 aprile 2002, l’opponente ha dichiarato ritirare l’appello, divenuto privo di oggetto con la rinuncia al sequestro da parte del sequestrante nonché il ritiro dell’esecuzione a convalida del medesimo;

considerato come la procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto;

atteso che le parti hanno convenuto la rifusione delle spese a chi le ha anticipate e la compensazione delle ripetibili;

rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto, ciò che non è il caso nella presente causa;

dato che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (cfr. art. 21 LTG);

pronuncia:

  1. L'appello 18 marzo 2002 di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

  2. La tassa di giustizia di fr. 200.--, anticipata dall'appellante, è posta a suo carico. La parte eccedente dell’anticipo, pari a fr. 800.--, è restituita all’appellante. Non si assegnano indennità.

  3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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