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Numero d'incarto:
14.2002.105
Data decisione, Autorità:
18.11.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.105
Lugano
18 novembre
2002
EC/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 17 settembre 2002 presentata
da
Contro
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 29
ottobre 2002 ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di __________, a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza
dedotta in appello da __________, che con atto 10/11 novembre 2002 ne ha
postulato l’annullamento;
ritenuto
in
fatto:
A. Con istanza 17 settembre 2002 __________ ha chiesto il fallimento
di __________ per fr. 4'908.75 oltre accessori.
B. All’udienza
di contraddittorio del 23 ottobre 2002 è comparso il marito dell’escussa, che
si è opposto all’istanza di fallimento asseverando di voler pagare quanto
dovuto a __________ mediante versamenti mensili di fr. 250.--.
C. Con pronunciato del 29 ottobre 2002 la Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da martedì
__________ alle ore 14.00.
D. Con atto d’appello 10/11 novembre 2002 __________ ha postulato la
declaratoria di nullità del decreto di fallimento e la concessione dell’effetto
sospensivo al fine di poter pagare quanto dovuto.
Considerato
in
diritto:
1.a) Ex art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può
annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la
decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti
che nel frattempo:
-
il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l’importo dovuto
è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del
creditore; o che
-
il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano
adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1–3 LEF. I nova
autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità.
c) Le
suddette condizioni previste dalla legge sono esaustive (Roger Giroud; Basler Kommentar zum SchKG,
vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 20 ad art. 174 LEF e rif. ivi). Inoltre,
come emerge dal chiaro tenore della legge (“nel frattempo”), tali condizioni
devono essersi realizzate nel termine di dieci giorni intercorrente tra la
notifica della declaratoria di decozione al fallito e la sua impugnativa
all’autorità giudiziaria superiore.
- In
prima sede il fallimento di __________ è stato decretato per il mancato
pagamento nei confronti della __________ dell’importo di fr. 4'908.75.-- oltre
accessori. Con l’atto di appello che ci occupa la debitrice ha chiesto
l’effetto sospensivo al fine di poter pagare quanto dovuto alla creditrice
procedente.
Nel
caso di specie nel termine di dieci giorni per ricorrere contro il pronunciato
di prima sede, __________ non ha estinto il debito che ha portato alla
declaratoria di decozione e neppure ha depositato un importo corrispondente
presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione della creditrice
__________. L’appellante non ha adempiuto nessuna delle condizioni
esaustivamente elencate all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. Il fallimento
pronunciato nei suoi confronti dalla prima Giudice deve essere pertanto
confermato.
-
Visto
l’esito e rilevati gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC, applicabile
alla presente fattispecie ex art. 25 LALEF, si prescinde dalla notifica
dell’atto di appello alla controparte per le osservazioni.
-
L’appello
10/11 novembre 2002 di __________, è respinto.
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF) e viste le particolarità del caso
di specie non si preleva la tassa di giustizia (art. 49 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamato
l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
-
L’appello 10/11 novembre 2002 di __________, è respinto.
-
Non
si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a: __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione
5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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