Recognition of foreign bankruptcy denied for lack of documents

14.2002.00029Altro tribunale11 apr 2002Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Court of Appeal, Bankruptcy and Enforcement Division considered an application for recognition of a German bankruptcy judgment together with requests for provisional asset-freezing measures. It held that the applicant had not substantiated the prerequisites for such measures: no complete authenticated judgment with apostille was filed, and it was not shown that the foreign decision was a bankruptcy decree, had been served, was enforceable in Germany, or that the debtor had assets in Ticino. The request for conservatory measures was therefore declared inadmissible, and the applicant was ordered to pay CHF 300 in court costs.

Massima Omnilex

Art. 168 LDIP in conjunction with Arts. 166–167 LDIP; provisional conservatory measures in aid of recognition of a foreign bankruptcy decree require prima facie showing of the recognizability of the foreign decision and of the necessity of preserving assets in Switzerland. In particular, the applicant must produce the foreign decision in authenticated form and render plausible the statutory recognition prerequisites, including the nature of the foreign decree, service and enforceability, as well as the existence of assets in the relevant canton. Absent such substantiation, the request is inadmissible (consid. 1–4).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2002.00029

Data decisione, Autorità: 11.04.2002, CEF

Incarto n. 14.2002.00029

Lugano 11 aprile 2002/CJ/fc/fb

Repubblica e Cantone del Ticino Camera di esecuzione e fallimenti Tribunale d'appello

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)

Segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sull'istanza di riconoscimento di fallimento estero presentata il 22 marzo 2002 – e pervenuta il 2 aprile 2002 – da:


nella procedura concernente:


chiedente altresì l’adozione di “provvedimenti cautelativi contro il debitore signor __________ mediante rilevamento di tutti i beni patrimoniali presso l’Istituto bancario __________ ed il blocco delle disponibilità per quanto riguarda il patrimonio del __________ presso __________ ”;

ed ora sui richiesti provvedimenti conservativi;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che per l’art. 168 LDIP, proposta l’istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento, il tribunale può, su richiesta dell’istante, ordinare i provvedimenti conservativi di cui agli art. 162 a 165 e 170 LEF, sempre che l’istante renda almeno verosimile che il decreto di fallimento straniero possa essere riconosciuto e che le misure conservative siano indispensabili per mantenere integro l’assetto patrimoniale in Svizzera del debitore fallito all’estero (cfr. Flavio Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale amministrativa ed esecutiva, CFPG n. 20, Lugano 1999, p. 205 ad a; Jolanta Kren Kostkiewicz, Internationales Konkursrecht: Anerkennung ausländischer Konkursdekrete und Durchführung eines Sekundärkonkurses in der Schweiz, in: BlSchK 1993, pag. 15 n. 2; Daniel Staehelin, Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff IPRG ], Basilea et al. 1989, p. 110);

che la domanda cautelare in esame non è accompagnata da alcun giustificativo;

che in particolare l’istante non ha prodotto un esemplare completo della sentenza fallimentare di cui chiede il riconoscimento debitamente autenticata (ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. a LDIP, al quale rinvia l’art. 167 cpv. 1 LDIP), mediante la relativa postilla (in francese: “apostille”) prevista dall’art. 4 della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri (RS 0.172.030.4, entrata in vigore per la Svizzera l’11 marzo 1973 e per la Germania il 19 settembre 1971), di modo che non appare verosimile, allo stadio attuale, il riconoscimento in Svizzera della sentenza 1° giugno 2000 del Tribunale di __________;

che l'istante non ha reso verosimile che la decisione straniera di cui è chiesto il riconoscimento costituisca decreto di fallimento, omologazione di concordato o procedimento analogo ai sensi degli art. 166 cpv. 1 e 175 LDIP (cfr. art. 513 cpv. 1 CPC);

che l’istante nemmeno ha reso verosimile che la sentenza sia stata notificata a __________, né che la stessa sia esecutiva in Germania (cfr. art. 166 cpv. 1 lett. a LDIP);

che l’istante deve inoltre rendere verosimile l’esistenza di beni di __________ nel Cantone Ticino (cfr. art. 167 cpv. 1 LDIP);

che l’istanza di misure conservative è quindi da ritenere irricevibile;

che resta riservata la facoltà per l’istante di riproporre la sua domanda di misura conservative nell’osservanza dei presupposti formali richiamati sopra;

che le spese relative a questa procedura sono a carico dell’istante;

richiamati gli art. 166 ss. LDIP; 117, 371, 513 CPC;

decreta:

  1. La domanda per misure conservative 22 marzo 2002 è irricevibile per carenza di giustificativi.

  2. L'avv. __________ verrà citato la discussione dell'istanza, nell'ipotesi che vengano prodotti i giustificativi dell'istanza di riconoscimento di decisione di fallimento estero e che venga versato, entro 30 giorni dalla notifica, sul conto corrente postale CPP 69-10370-9 del Tribunale di Appello, Lugano (rif. inc. 14.2002.29) o tramite vaglia postale internazionale all’indirizzo del Tribunale di Appello del Canton Ticino, __________, a CH-6901 Lugano, un anticipo di fr. 1'000.-- (mille), con la comminatoria di stralcio della procedura in caso di mancato pagamento.

  3. La tassa di giustizia per questa decisione di fr. 300.-- è a carico dell’istante.

  4. Intimazione: -


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

insolvencyforeign judgment recognitionconservatory measuresapostilleinadmissibilitycourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether provisional preservation measures could be ordered under Art. 168 LDIP without sufficient proof of recognizability of the foreign bankruptcy decision and necessity of protection measures.

Decisione estratta

The request was inadmissible because the applicant did not make the statutory prerequisites plausible, especially due to missing authenticated documents and missing proof of enforceability, notification, and assets in Ticino.

Motivazione estratta

Art. 168 LDIP allows conservatory measures only if recognition appears plausible and the measures are necessary. Here no complete, duly authenticated judgment with apostille was produced, nor was it shown that the decision qualified as a bankruptcy decree, that it had been served and was enforceable in Germany, or that assets existed in Ticino.

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