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Numero d'incarto:
14.2002.00029
Data decisione, Autorità:
11.04.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00029
Lugano
11 aprile
2002/CJ/fc/fb
Repubblica e
Cantone
del Ticino
Camera di esecuzione e fallimenti
Tribunale
d'appello
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
Segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo
sull'istanza di riconoscimento di fallimento estero presentata il 22 marzo 2002
– e pervenuta il 2 aprile 2002 – da:
nella procedura
concernente:
chiedente altresì l’adozione di
“provvedimenti cautelativi contro il debitore signor __________ mediante
rilevamento di tutti i beni patrimoniali presso l’Istituto bancario __________
ed il blocco delle disponibilità per quanto riguarda il patrimonio del
__________ presso __________ ”;
ed ora sui richiesti provvedimenti conservativi;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
per l’art. 168 LDIP, proposta l’istanza di riconoscimento del decreto straniero
di fallimento, il tribunale può, su richiesta dell’istante, ordinare i
provvedimenti conservativi di cui agli art. 162 a 165 e 170 LEF, sempre che
l’istante renda almeno verosimile che il decreto di fallimento straniero possa
essere riconosciuto e che le misure conservative siano indispensabili per
mantenere integro l’assetto patrimoniale in Svizzera del debitore fallito
all’estero (cfr. Flavio Cometta,
Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva, in: Assistenza
giudiziaria internazionale in materia civile, penale amministrativa ed
esecutiva, CFPG n. 20, Lugano 1999, p. 205 ad a; Jolanta Kren Kostkiewicz, Internationales
Konkursrecht: Anerkennung ausländischer Konkursdekrete und Durchführung eines
Sekundärkonkurses in der Schweiz, in: BlSchK 1993, pag. 15 n. 2; Daniel Staehelin, Die Anerkennung
ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff IPRG ], Basilea et al. 1989, p. 110);
che la domanda cautelare in esame non è
accompagnata da alcun giustificativo;
che
in particolare l’istante non ha prodotto un esemplare completo della sentenza
fallimentare di cui chiede il riconoscimento debitamente autenticata (ai sensi
dell’art. 29 cpv. 1 lett. a LDIP, al quale rinvia l’art. 167 cpv. 1 LDIP),
mediante la relativa postilla (in francese: “apostille”) prevista dall’art. 4
della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione
degli atti pubblici esteri (RS 0.172.030.4, entrata in vigore per la Svizzera
l’11 marzo 1973 e per la Germania il 19 settembre 1971), di modo che non appare
verosimile, allo stadio attuale, il riconoscimento in Svizzera della sentenza
1° giugno 2000 del Tribunale di __________;
che
l'istante non ha reso verosimile che la decisione straniera di cui è chiesto il
riconoscimento costituisca decreto di fallimento, omologazione di concordato o
procedimento analogo ai sensi degli art. 166 cpv. 1 e 175 LDIP (cfr. art. 513
cpv. 1 CPC);
che
l’istante nemmeno ha reso verosimile che la sentenza sia stata notificata a
__________, né che la stessa sia esecutiva in Germania (cfr. art. 166 cpv. 1
lett. a LDIP);
che
l’istante deve inoltre rendere verosimile l’esistenza di beni di __________ nel
Cantone Ticino (cfr. art. 167 cpv. 1 LDIP);
che
l’istanza di misure conservative è quindi da ritenere irricevibile;
che resta riservata la facoltà per
l’istante di riproporre la sua domanda di misura conservative nell’osservanza
dei presupposti formali richiamati sopra;
che
le spese relative a questa procedura sono a carico dell’istante;
richiamati gli art. 166 ss. LDIP; 117, 371, 513 CPC;
decreta:
-
La domanda per misure conservative 22
marzo 2002 è irricevibile per carenza di giustificativi.
-
L'avv. __________ verrà citato la
discussione dell'istanza, nell'ipotesi che vengano prodotti i giustificativi
dell'istanza di riconoscimento di decisione di fallimento estero e che venga
versato, entro 30 giorni dalla notifica, sul conto corrente postale CPP
69-10370-9 del Tribunale di Appello, Lugano (rif. inc. 14.2002.29) o tramite
vaglia postale internazionale all’indirizzo del Tribunale di Appello del Canton
Ticino, __________, a CH-6901 Lugano, un anticipo di fr. 1'000.-- (mille),
con la comminatoria di stralcio della procedura in caso di mancato pagamento.
-
La
tassa di giustizia per questa decisione di fr. 300.-- è a carico dell’istante.
-
Intimazione: -
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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