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Numero d'incarto:
14.2002.00020
Data decisione, Autorità:
16.05.2002, CEF
Incarto n.
14.2002.00020
Lugano
16 maggio
2002
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Chiesa (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 22 gennaio 2002 presentata da
contro
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Bellinzona con sentenza 1. marzo 2002 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento della
ditta __________.
1.1. Il fallimento ha effetto alle ore 14.00
del giorno 1. marzo 2002.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla
__________ che con atto
12 marzo 2002 ha postulato l'annullamento del
fallimento;
rilevato che parte appellata non ha presentato
osservazioni;
preso atto che con ordinanza presidenziale 15/30
marzo 2002 all'appello
è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con
istanza 22 gennaio 2002 __________ ha chiesto il fallimento della __________,
allora con sede a __________, per fr. 1'050.-- oltre accessori e dedotti
eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 25 febbraio 2002 l'escussa non è
comparsa.
C. Con pronunciato 1. marzo 2002 il Pretore del Distretto di Bellinzona
ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo dal 1. marzo 2002.
D. Con atto d'appello 12 marzo 2002 __________ ha postulato la
declaratoria di nullità del decreto di fallimento sostenendo di avere saldato
il suo debito con pagamento effettuato lo stesso giorno alla creditrice
dell'importo di fr. 1'206.-- (doc. B). La debitrice ha poi affermato di avere
raggiunto un accordo con tutti gli atri 4-5 creditori per un pagamento rateale
e che le occorreva un certo lasso di tempo per ottenere la loro approvazione.
Considerato
In diritto:
a) Ex
art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all'autorità superiore entro dieci giorni dalla notificazione.
Ex
art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
-
il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l'importo dovuto è
stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del
creditore; o che
-
il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano
adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1- 3 LEF. I nova
autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn
/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna
1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG p.
446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzng, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) L'appellante
ha dichiarato di avere saldato il suo debito nei confronti della __________.
Quest'ultima, con scritto 12 marzo 2002, ha effettivamente confermato di avere
ricevuto lo stesso giorno l'importo di fr. 1'206.-- a saldo dell'esecuzione in
oggetto n. __________ (doc. B).
Ne
consegue che il debito nei confronti della creditrice è stato saldato dopo la
dichiarazione di fallimento pronunciata a far tempo dal 1. marzo 2002 (novum
autentico), per cui risulta adempiuto il presupposto di cui all'art. 174 LEF
cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che concerne il presupposto della solvibilità della __________ va osservato
che l'appellante con l'atto di appello ha unicamente sostenuto di avere trovato
un accordo con i suoi 4-5 creditori per ottenere un pagamento rateale e che le
occorreva un certo lasso di tempo per riceverne l'approvazione. Nessun
documento in merito alla concessione di pagamenti rateali da parte dei
creditori è stato però versato agli atti, per cui manca qualsiasi riscontro
oggettivo atto a dimostrare la concessione di una rateazione da parte dei
creditori dell'appellante. Nessun documento è stato inoltrato dalla __________
nemmeno in merito alla sua situazione economica, per cui il presupposto della
solvibilità ex art. 174 cpv. 2 LEF non può essere ritenuto come reso
sufficientemente verosimile. Di conseguenza, non potendo essere applicato alla
fattispecie l'art. 174 cpv. 2 LEF, la richiesta di annullamento del fallimento
postulata dall'appellante va respinta.
In
via abbondanziale va rilevato che dall'estratto delle esecuzioni 10 aprile
2002, richiesto all'UE di Lugano, emerge che contro la __________ è pendente
per un importo di fr. 2'438.30 una sola esecuzione giunta allo stadio di
notifica del PE alla debitrice. Dall'estratto 6 maggio 2002, richiesto all'UEF
di Bellinzona, risultano però 8 ulteriori procedure esecutive promosse contro
la __________, per 2 delle quali, per importi di fr. 498.70 risp. fr. 4'535.50,
sono già state emesse il 29 gennaio 2002 risp. il 28 novembre 2001 le
comminatorie di fallimento. Per le altre 6 esecuzioni, promosse a partire dal
19 aprile 2001 e varianti tra fr. 964.80 e fr. 26'173.20, le procedure sono
giunte solo alla notifica del PE. A questo proposito va però osservato che
l'appellante, come già rilevato, ha dichiarato di avere chiesto ai suoi
creditori la concessione di pagare i suoi debiti ratealmente, il che significa
che essa fondamentalmente non li contesta. Dal predetto estratto emerge
pertanto la conferma che la __________ già da tempo non è più in grado di
pagare importi anche modesti e di far fronte ai suoi impegni, per cui si può
ritenere che si trovi in uno stato di insolvibilità.
- L'appello
12 marzo 2002 __________ va quindi respinto.
Di
conseguenza, essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all'appello, il
fallimento deve essere nuovamente pronunciato.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni
(art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174
cpv. 2 LEF
pronuncia:
- L'appello
12 marzo 2002 __________, è respinto.
1.1. Di conseguenza è
dichiarato il fallimento della __________, a far tempo da
mercoledì 22 maggio 2002 alle ore 10.00.
-
La
tassa di giustizia in fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a
carico della __________ Non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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