Bankruptcy annulled after proof of prior payment

14.2002.00015Altro tribunale10 apr 2002Granted

Sintesi

The debtor appealed against a bankruptcy judgment of the Pretore of Mendrisio-Nord, arguing that the underlying debt had already been paid on 31 January 2002, before the opposition hearing and before the bankruptcy declaration. The appellate court accepted the signed receipt as sufficient documentary proof of extinction of the debt, including interest and costs, and therefore annulled the bankruptcy declaration. The appeal was upheld. Court fees for both instances were left to the appellant, and no party compensation was awarded.

Regest

Art. 172 no. 3 SchKG; Art. 174 cpv. 1 SchKG; annulment of bankruptcy upon documentary proof of prior extinction of the debt. The debtor avoids bankruptcy if, before the first-instance decision, it proves by documents that the claim including interest and costs has been satisfied. In appeal under Art. 174(1) SchKG, new facts are admissible only if they predate the first-instance judgment. A signed receipt by the creditor constitutes sufficient documentary proof of payment when it clearly confirms full settlement of the relevant enforcement.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2002.00015

Data decisione, Autorità: 10.04.2002, CEF

Incarto n. 14.2002.00015

Lugano 10 aprile 2002 B/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 8 gennaio 2002 presentata da


rappr. da __________

contro


rappr. dall’avv. __________

sulla quale istanza la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza 7 febbraio 2002 ha così deciso:

"1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo dal giorno 7 febbraio 2002 alle ore 14.30.

2./3./4. Omissis."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto 13 febbraio 2002 ne postula l'annullamento;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

preso atto che con ordinanza presidenziale 20 febbraio 2002 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A. Con istanza 8 gennaio 2002 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 2'161.70 oltre interessi e spese.

B. All'udienza di contraddittorio del 1° febbraio 2002 l'escussa non è comparsa.

C. Il 7 febbraio 2002 la Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha pronunciato nell'ambito della procedura esecutiva n. __________ dell'UEF di Mendrisio il fallimento della __________ a far tempo dal 7 febbraio 2002 alle ore 14.30.

D. Con atto d'appello 13 febbraio 2002 la __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il 31 gennaio 2002, ossia il giorno precedente l'udienza di contraddittorio prevista per il 1° febbraio 2002, tra l'altro l'esecuzione in oggetto n. __________ con il versamento di fr. 2'418.60 (doc. B).

Considerato

In diritto:

  1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto.

Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

  1. L'appellante adduce di avere saldato le esecuzioni n. __________ e n. __________ il 31 gennaio 2002, ossia il giorno precedente l'udienza di contraddittorio fissata per il 1° febbraio 2002. A sostegno del suo assunto liberatorio __________ ha prodotto una ricevuta datata 31 gennaio 2002 sottoscritta dalla creditrice in cui viene confermato il pagamento di fr. 2'418.60 a saldo dell'esecuzione n. __________ risp. di fr. 2'472.20 a saldo dell'esecuzione n. __________ (doc. B). Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento, effettuato prima della dichiarazione del fallimento pronunciata il 7 febbraio 2002, dell'esecuzione n. __________ in cui è stato pronunciato il fallimento in esame, che di conseguenza va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

  2. L'appello 13 febbraio 2002 __________ va quindi accolto.

La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF), cfr. appello p. 3, n. 2.

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

I. L'appello 13 febbraio 2002 __________, è accolto.

"1. La dichiarazione di fallimento 7 febbraio 2002 pronunciata dalla Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord, inc. EF.2002.00018 nei confronti della __________, è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.

  2. Le spese dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della


II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a: -__________;

Comunicazione alla pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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