Bankruptcy annulled because debt was paid before the decision

14.2002.00005Altro tribunale23 gen 2002Granted

Sintesi

The debtor appealed a first-instance bankruptcy declaration by the Bellinzona court and argued that the debt had already been paid before the order. It produced a payment notice showing payment of the amount pursued, addressed to the Bellinzona enforcement office. The appellate court accepted the document as sufficient proof that the debt, including interest and costs, had been extinguished before the bankruptcy decision. It therefore annulled the bankruptcy. The court also charged the first-instance fee, the enforcement office costs, and the appellate fee to the appellant, and awarded no compensation.

Regest

Art. 172 no. 3 LEF; Art. 174 cpv. 1 LEF: bankruptcy must be refused or annulled if the debtor proves by documents that the pursued debt, including interest and costs, was extinguished before the bankruptcy decision. On appeal against a bankruptcy judgment, new facts are admissible only if they predate the first-instance decision. Documentary proof of payment prior to the bankruptcy decree suffices to establish extinction of the debt and requires annulment of the declared bankruptcy (consid. 2). Costs may be imposed on the appellant under the applicable fee rules despite the admission of the appeal (consid. 3).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2002.00005

Data decisione, Autorità: 23.01.2002, CEF

Incarto n. 14.2002.00005

Lugano 29 gennaio 2002 B/fc/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 20 novembre 2001 presentata da


contro


patr. dall’avv. __________

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Bellinzona con sentenza 7 gennaio 2002 ha così deciso:

"1. È pronunciato il fallimento della ditta __________

1.1. Il fallimento ha effetto alle ore 14.00 del giorno 7 gennaio 2002.

2./3./4. Omissis"

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto 16 gennaio 2002 ne postula l'annullamento;

ritenuto

in fatto:

A. Con istanza 20 novembre 2001 la __________. ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 1'419.-- oltre interessi al 5% dal 17 dicembre 2000 e spese.

B. All'udienza di contraddittorio del 10 dicembre 2001 nessuna delle parti è comparsa.

C. Il 7 gennaio 2002 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo dallo stesso giorno alle ore 14.00.

D. Con atto di appello 16 gennaio 2002 la __________ ha postulato la declaratoria di nullità del pronunciato pretorile, adducendo di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento e producendo un avviso di addebito 24 dicembre 2001 del__________ di __________ emesso a suo carico per l'importo di fr. 1'731.60, indicante quale beneficiario l'UEF di Bellinzona e quale motivo di pagamento l'esecuzione n. __________ sfociata nel decreto di fallimento in esame (doc. C).

Considerato

in diritto:

  1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.

Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono av­valersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

  1. L'appellata ha sostenuto per la prim volta in sede d'appello di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento dell'importo dedotto in esecuzione ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

  2. La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).

Non si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 172 e 174 LEF

pronuncia:

I. L'appello 16 gennaio 2002 __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:

"1. La dichiarazione di fallimento 7 gennaio 2002 pronunciata dal Pretore del Distretto di Bellinzona, inc. EF.2001.00704, nei confronti della __________, è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.

  2. La spese dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della


II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 90.--, da anticipare dall'appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a: - __________;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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