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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2001.77
Data decisione, Autorità:
31.10.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00077
Lugano
31 ottobre
2001
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 24 luglio 2001 presentata da
contro
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 17 settembre
2001 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento della __________, Lugano, a far tempo da lunedì __________ alle ore
14.00.
2./3./4. Omissis".
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello il 24 settembre 2001 dalla __________ che ne
postula l'annullamento;
rilevato
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
richiamato
il decreto presidenziale 28 settembre 2001 di concessione dell’effetto sospensivo
parziale;
ritenuto
in
fatto:
A. Con
istanza 24 luglio 2001 la __________ ha chiesto il fallimento della __________
per fr. 6'293.60 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 5 settembre 2001 nessuna delle
parti è comparsa.
C. Il
17 settembre 2001 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato
il fallimento della __________ a far tempo da lunedì __________ alle ore 14.00.
D. Con
atto d’appello 24 settembre 2001 la __________ ha postulato la declaratoria di
nullità del pronunciato pretorile, adducendo di aver saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento e producendo una ricevuta datata 14 settembre
2001 emessa da __________, consulente __________ fe, con cui viene confermato
il versamento di fr. 7'553.60 a saldo della procedura esecutiva in oggetto n.
__________ (doc. A).
Considerato
in
diritto:
- Giusta l'art 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento
quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e
le spese, è stato estinto.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L'appellante
ha sostenuto per la prima volta in sede d'appello di aver saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio
ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento
costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento dell’importo dedotto in
esecuzione ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex
art. 174 cpv. 1 LEF.
- La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 172 e 174 LEF
pronuncia:
I. L'appello 24 settembre 2001 __________, Lugano, è accolto e di
conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
"1. La dichiarazione di fallimento __________
pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc.
FA.2001.00447, nei confronti della __________, è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico della __________.
-
Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di
Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________."
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata
dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano Sezione 5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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