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Numero d'incarto:
14.2001.7
Data decisione, Autorità:
05.02.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00007
Lugano
5 febbraio
2001/C/fp/fc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
vicepresidente,
Rusca e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall’istanza 13 novembre 2000 presentata da
rappr. da __________
contro
patr. dallo __________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
con sentenza 2 gennaio 2001 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento di __________, a far tempo da martedì, __________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis".
Sentenza dedotta tempestivamente in appello il 15 gennaio 2001
__________ che ne ha postulato l'annullamento con protesta di spese e
ripetibili;
con osservazioni 24 gennaio 2001 l’appellata ha aderito alla
richiesta di parte appellante tendente all’annullamento del fallimento;
richiamato il decreto vicepresidenziale del 18 gennaio 2001 di
concessione dell’effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 13 novembre 2000 __________ ha chiesto il fallimento della __________
per complessivi fr. 9'293.10.
B. All'udienza
di contraddittorio del 6 dicembre 2000 nessuna delle parti è comparsa.
C. Il
2 gennaio 2001 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento
della __________ a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.
D. Con
tempestivo atto d’appello 15 gennaio 2001 __________ ha postulato la
declaratoria di nullità del pronunciato pretorile, adducendo di aver saldato il
suo debito prima della declaratoria di fallimento e producendo una ricevuta
datata 28 dicembre 2000 emessa dalla __________ da cui risulta il versamento a
favore della creditrice di fr. 9'293.10 “a saldo forniture olio combustibile” e
di fr. 8'706.90 a “saldo risanamento serbatoio” (doc. B). La ricevuta per il
saldo relativo alle forniture di olio combustibile di fr. 9'293.10 è pari
all’importo per il quale l’istante ha chiesto il fallimento dell’appellante.
E. Con
osservazioni 24 gennaio 2001 __________ ha confermato quanto asseverato dalla
debitrice in merito all’avvenuto pagamento dell’importo dedotto in esecuzione.
Considerato
in diritto: 1. Giusta
l'art 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il
debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese è
stato estinto.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L'appellante
ha sostenuto per la prima volta in sede d'appello di aver saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio
ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento
costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento dell’importo dedotto in
esecuzione ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex
art. 174 cpv. 1 LEF.
- La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 172 e 174 LEF
pronuncia: I. L'appello
15 gennaio 2001 della __________, è accolto nel senso dei considerandi.
-
La dichiarazione di fallimento del
2 gennaio 2001 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
inc. FA.2000.00806, nei confronti della __________, è annullata.
-
La tassa
di giustizia di prima sede di fr. 80.––, da anticipare come di rito, è posta a
carico della __________.
-
Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come
di rito, sono poste a carico della __________.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante,
resta a suo carico.
III. Intimazione
a:
– __________
Comunicazione alla Pretura
di Lugano Sezione 5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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