AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2001.64
Data decisione, Autorità:
05.10.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00064
Lugano
5 ottobre
2001/CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 luglio 2001 di
contro
rappr. dallo __________
tendente ad ottenere il rigetto
definitivo dell’opposizione interposta da __________ (in seguito __________)
all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano promossa da
__________ con precetto esecutivo del 9 maggio 2001 per l’importo di fr.
15'128.-- (suddiviso in fr. 10'728.-- per crediti salariali e fr. 4'400.-- per
ripetibili) oltre interessi e spese;
vista
la sentenza 26 giugno 2001 della Pretore di Lugano, Sezione 5, che accoglie la
suddetta istanza e respinge pertanto in via definitiva l’opposizione al
summenzionato precetto esecutivo,
preso
atto dell’appello 6 luglio 2001 di __________ nonché delle osservazioni 20
agosto 2001 della controparte;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
ex art. 80 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su una sentenza esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che
nel caso di specie non è contestato, e nemmeno contestabile, che l’istanza in
esame si fonda su una sentenza esecutiva (sentenza 18 agosto 2000 del Pretore
del Distretto di Lugano, Sezione 1, doc. B), ossia su un valido titolo di
rigetto definitivo;
che
giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una sentenza esecutiva
di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa
l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto;
che
nella fattispecie l’appellante pretende che l’importo stabilito nella sentenza
18 agosto 2000 del Pretore di Lugano e posto in esecuzione includerebbe anche
gli oneri sociali, i quali sarebbero da dedurre dalla somma dovuta
all’escutente, come lo ha stabilito il Tribunale federale al considerando 3
della sua sentenza 4 aprile 2001 (doc. D) relativa al ricorso per riforma
inoltrato dall’appellante contro la sentenza del Pretore di Lugano;
che
per errore, il Tribunale federale non avrebbe riportato nel dispositivo quanto
stabilito nel considerando 3;
che
comunque l’appellante avrebbe l’intenzione d’inoltrare presso il Tribunale
federale un’istanza d’interpretazione della sua sentenza 4 aprile 2001;
che
l’eccezione dell’appellante non appare completamente priva di fondamento,
poiché, a prescindere dalla questione di sapere se creditore della parte del
salario riferita al pagamento degli oneri sociali a carico del lavoratore
dipendente (cfr. art. 3 cpv. 1 LAVS; 4 cpv. 1 LADI; 91 cpv. 2 LAINF; 66 cpv. 1
LPP) sia quest’ultimo oppure l’assicurazione sociale, quale terza beneficiaria
del contratto di lavoro (cfr. art. 112 CO), il lavoratore dipendente non sembra
in ogni caso disporre del diritto di chiedere il pagamento a sé stesso degli
oneri sociali (inesigibilità), dato che la legge impone al datore di lavoro di
pagarli direttamente all’assicuratore sociale (cfr. 14 cpv. 1 LAVS; 5 cpv. 1
LADI; 91 cpv. 3 LAINF; 66 cpv. 2 e 3 [riservati i casi dell’art. 46 cpv. 3 e 4]
LPP);
che
tuttavia, l’appellante non ha comprovato con documenti, come invece richiesto
dall’art. 81 cpv. 1 LEF, che la sentenza 18 agosto 2000 sia stata modificata
dopo la sua crescita in giudicato:
che
l’appello 6 luglio 2001 è quindi da respingere;
che
le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF);
che
comunque, qualora il Tribunale federale dovesse ulteriormente modificare la sua
sentenza 4 aprile 2001, rimane facoltà dell’appellante di chiedere la
sospensione dell’esecuzione in virtù dell’art. 85a cpv. 2 LEF oppure la
ripetizione da parte dell’escutente dell’importo degli oneri sociali da esso percepito
e – per ipotesi – non riversato agli assicuratori sociali (cfr. art. 86 LEF);
che
d’altronde l’appellante sarà, se del caso, chiamato a risarcire gli istituti di
assicurazione sociale (cfr. art. 52 LAVS; 88 cpv. 2 LADI; 52 LPP) soltanto
nell’ipotesi in cui gli oneri sociali non venissero corrisposti loro
dall’escutente – che ne rimane infatti debitore fintanto che essi non sono
stati trattenuti dal datore di lavoro (cfr. art. 30ter cpv. 2 LAVS) –, rischio
al quale l’appellante può ovviare con una tempestiva informazione degli
competenti organi delle assicurazioni sociali creditrici.
Richiamati gli art. 80, 81, 85a, 86 LEF;
pronuncia: 1. L’appello 6
luglio 2001 di __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 315.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo
carico, con l’obbligo di rifondere a __________, fr. 500.-- a titolo di
indennità.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster