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Numero d'incarto:
14.2001.6
Data decisione, Autorità:
09.05.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00006
Lugano
9 maggio 2001
B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con
istanza 25 ottobre 2000 da
contro
(patr. da: Studio legale __________)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione
interposta al PE n. __________ del 6/8 settembre 2000 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 28 dicembre 2000 ha così deciso:
"1. L'istanza
è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al
summenzionato
precetto esecutivo è respinta in via provvisoria
limitatamente
all'importo di fr. 15'050.00.
- La
tassa di giustizia in fr. 180.00, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr.
400.00 a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con
atto 12 gennaio 2001 ha postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di
spese e ripetibili;
rilevato
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto: A. Con PE
n. __________ del 6/8 settembre 2000 dell'UE di Lugano __________ ha escusso
__________ per l'incasso di fr. 15'050.–– oltre interessi all'8% dal 1. dicembre
1996 e fr. 1'505.––, indicando quale titolo di credito: " 1) Loyers
impayés du 1. décembre 1996 au 30 juin 1997 pour votre ancien appartement sis
__________, à raison de fr. 2'150.–– par mois; 2) frais d'intervention selon
art. 106 CO".
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso, il creditore ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore limitatamente a fr. 15'050.–– oltre interessi al 5%
dal 1. dicembre 1996.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su un contratto di locazione stipulato con
l'escusso il 9 luglio 1996 che prevede un canone di locazione, comprensivo
dell'acconto per il riscaldamento, di fr. 2'150.–– al mese (doc. A). Il
creditore procede per il pagamento della pigione per il periodo dal 1. dicembre
1996 al 30 giugno 1997, ossia 7 mesi a fr. 2'150.––, complessivamente fr.
15'050.–– oltre interessi.
C. All'udienza
di contraddittorio l'escusso ha sostenuto che vi è stata assunzione di debito
da parte dell', per cui egli è liberato dall'obbligo di pagare le
pigioni al procedente. Al più tardi tramite lo scritto 26 dicembre 1996 (doc.
5) del suo agente, il creditore è venuto a conoscenza dell'assunzione di
debito. Tale assunzione è stata accettata dal procedente per atti concludenti.
Infatti come si evince dai doc. 3 e 4 è l' che ha sempre pagato le
pigioni fino al mese di dicembre 1996. Dal doc. 3 emerge pure che tali
pagamenti sono sempre stati accettati da controparte senza riserva, ciò che
implica secondo l'art. 176 cpv. 3 CO la presunzione dell'accettazione
dell'assunzione dei debiti.
D. Con
sentenza pretorile 28 dicembre 2000 la Segretaria assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza limitatamente all'importo
di fr. 15'050.––, argomentando che dal doc. 5 non emerge che vi sia stata
accettazione dell'assunzione del debito ex art. 176 CO da parte del procedente.
Infatti il predetto documento è solo uno scritto dell'agente dell'escusso
indirizzato all'amministrazione dell'immobile, ossia un atto unilaterale che
non appare essere stato accettato dal creditore. In prima sede è poi stato
rilevato che il debitore non ha provato che i pagamenti della pigione sono
stati eseguiti a nome dell'__________, per cui vi sarebbe stata accettazione
tacita da parte del creditore ex art. 176 cpv. 3 CO. Prova ne è che nel doc. 5
l'agente dell'escusso utilizza il termine "probablement" per quel che
concerne il pagamento dei canoni di locazione, pagamenti che, come si evince
dal doc. 2, non sarebbero comunque andati oltre il mese di dicembre 1996. La
prima giudice ha pertanto ritenuto la documentazione prodotta dal procedente
valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF ed ha respinto le eccezioni
sollevate dall'escusso.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il debitore riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
in diritto: 1. a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il contratto di
locazione doc. A stipulato tra il procedente e __________ costituisce in linea
di principio valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF per le
pigioni dal 1. dicembre 1996 al 30 giugno 1997 di complessivi fr. 15'050.––.
- a) Per l’art. 82
cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno
che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da
infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di
dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo
la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo
convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel
senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr.
in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale
federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150–151 cons. 3; CEF 12 gennaio
1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95–97; SJZ 1974 p.
228 n. 44, 1971 p. 26–28; BJM 1970 p. 83–85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire,
FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Ex art. 175
cpv. 1 CO chi promette ad un debitore di assumersi il suo debito, si obbliga a
liberarlo, sia tacitando il creditore, sia rendendosi debitore in sua vece con
il consenso del creditore. L'art. 175 CO concerne unicamente l'assunzione di
debito interna, con la quale un terzo si obbliga nei confronti del debitore a
liberarlo dal suo obbligo. Nei confronti del creditore l'assunzione di debito
non esplica alcun effetto, per cui viene denominata assunzione di debito
interna. Per questo l'accettazione del creditore non è necessaria. Nel caso di
assunzione di debito interna il creditore non acquisisce alcun credito nei confronti
di colui che si assume il debito e non può pertanto sulla base dell'accordo
stipulato tra l'assuntore del debito ed il precedente debitore chiedere il
rigetto provvisorio dell'opposizione nei confronti dell'assuntore (Rudolf
Tschäni, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I,
Basilea/Francoforte, ed. 1996, n. 1 e 6 ad art. 175 CO; DTF 121 III 258; Daniel
Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 55 ad
art. 82 LEF).
L'art. 176 CO regola
l'assunzione esterna di debito. In questo tipo di assunzione di debito, il
precedente debitore viene liberato, mentre l'assuntore sulla base di un nuovo
contratto con il creditore, diventa nuovo debitore. Questa assunzione di debito
è denominata esterna, per il fatto che avviene con l'autorizzazione del creditore
e pertanto diviene efficace nei suoi confronti (Rudolf Tschäni, op. cit, n. 1
ad art. 176 CO).
Nel caso di
assunzione esterna di debito ex art. 176 CO colui che si assume il debito
diviene debitore del creditore. L'assunzione esterna di debito, sottoscritta
dall'assuntore, autorizza la pronuncia del rigetto provvisorio dell'opposizione
indipendentemente dalla questione a sapere, se il debito era stato riconosciuto
per iscritto con la firma dal vecchio debitore, ammesso che nella dichiarazione
di assunzione il credito sia sufficientemente determinato (Daniel Staehelin,
op. cit. n. 55 ad art. 82 LEF).
Secondo l'art. 176
cpv. 3 CO l'accettazione del creditore può essere espressa o risultare dalle
circostanze ed è presunta se egli abbia senza riserve accettato dall'assuntore
un pagamento o aderito ad altro atto implicante la qualità di debitore.
d) Il contratto di
locazione in oggetto (doc. A) è stato stipulato tra il procedente e __________
(doc. A). Quest'ultimo sostiene di non essere tuttavia debitore delle pigioni
poste in esecuzione essendovi stata da parte dell'__________ assunzione del
debito derivante dal predetto contratto di locazione doc. A.
A sostegno delle sue
allegazioni egli ha prodotto una convenzione 19 dicembre 1996, stipulata con l'__________ del seguente tenore (doc. 2, punti 5 e 6):
"……………..
-
Le club assume le charge de l'appartement occupé par le joueur et sa
famille juqu'au 31 décembre 1996. Passé ce délai, si le joueur souhaite
conserver l'appartement, il devra le faire à ses frais.
-
Le joueur renonce à toutes autres prétentions que ce soit, en espèce ou
en nature à l'égard du club sous réserve des points mentionnés précédemment.
………………….."
Questo accordo, che
regola il pagamento della locazione dell'appartamento occupato dell'escusso, è
stato però concluso tra __________ e
l', per cui si tratta di un'assunzione di debito interna ex art. 175
cpv. 1 CO che non esplica alcun effetto nei confronti del locatore, il quale
non può sulla base di questo accordo far valere alcuna pretesa nei confronti dell'
bensì solo contro l'escusso.
Agli atti risulta poi
uno scritto 6 dicembre 2000 del direttore tecnico dell'__________ all'avv. __________ (doc. 3) così come una
dichiarazione, senza data e senza indicazione del destinatario, sempre del
direttore tecnico dell'__________ (doc. 4),
in cui viene confermato il pagamento dell'appartamento occupato da __________
da parte dell'__________ Trattasi di dichiarazioni unilaterali dell'__________
inidonee a dimostrare un'assunzione esterna di debito, atteso che tale
assunzione necessiterebbe dell'autorizzazione del locatore.
Con lettera 26
dicembre 1996 (doc. 5) l'agente di __________ ha comunicato all'amministratrice
dell'appartamento in oggetto, __________, quanto segue:
"C'est
pourquoi, je vous informe que __________ quittera son appartement à cette date
et n'ira ainsi donc pas au bout de son bail. Comme vous le savez probablement
aussi, le bail est au nom de __________ mais le __________ s'est engagé par
écrit à assumer toutes les charges financières découlant de ce bail."
A questo documento
non possono essere applicate le norme relative all'assunzione esterna di debito
ex art. 176 cpv. 1 CO che prevede, come già visto in precedenza, un'assunzione
di debito da parte del nuovo debitore e l'autorizzazione del locatore.
Per quel che riguarda
la pretesa assunzione esterna di debito per atti concludenti ex art. 176 cpv. 3
CO va rilevato quanto segue. Dalla convenzione doc. 2 punto 5 conclusa tra
l'escusso e l'__________ emerge che
quest'ultimo si è obbligato a pagare le pigioni fino al 31 dicembre 1996. Con
lettera 6 dicembre 2000 all'avv. __________ (doc.
3) e con la dichiarazione doc. 4 il direttore tecnico dell'__________ ha confermato il pagamento dell'appartamento
occupato da __________ da parte dell'__________ Trattasi tuttavia di semplici
dichiarazioni, mentre l'escusso non ha prodotto alcun documento atto a
dimostrare che i pretesi pagamenti da parte dell'__________ sono stati effettivamente eseguiti e, se del
caso, fino a quando, visto che secondo l'accordo concluso con l'escusso il
pagamento doveva avvenire fino alla fine di dicembre 1996. Di conseguenza non
risultano i necessari riscontri oggettivi atti a rendere verosimile che vi è
stata accettazione da parte del locatore dell'assunzione di debito per atti
concludenti ex art. 176 cpv. 3 CO. Non avendo l'escusso reso verosimile di
essersi liberato dal suo obbligo di pagamento nei confronti del procedente, va
ritenuto che debitore nei confronti del procedente è rimasto __________. Il
locatore ha pertanto correttamente chiesto nei confronti di quest'ultimo, sulla
base del contratto di locazione doc. A, il rigetto provvisorio dell'opposizione.
La
sentenza pretorile va di conseguenza confermata.
- L'appello
12 gennaio 2001 di __________ va quindi respinto.
La
tassa di giustizia va a carico dell'appellante.
Per
i quali motivi,
richiamato
l'art. 82 LEF
pronuncia: 1. L'appello
12 gennaio 2001 di __________ o, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 270.––, già anticipata dall'appellante, resta a
carico di __________.
-
Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5.
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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