AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2001.43
Data decisione, Autorità:
28.06.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00043
Lugano
28 giugno
2001
/EC/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 13 marzo 2001
da
patr.
dallo St. legale __________
contro
patr.
dall’avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da __________al
PE n. __________del 23/28 febbraio 2001 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 10 maggio 2001 ha
così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di
conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta
in via definitiva.
- La tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con l’obbligo di
rifondere a controparte fr. 300.-- a titolo di indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 14 maggio 2001 ha
postulato con protesta di spese, tasse e ripetibili, la seguente riforma del
giudizio impugnato:
"1. L'istanza è parzialmente
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo è
rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 10'309.--, oltre ad interessi
di mora al 5% a partire dal 21.2.2001.
- La tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta nella misura del …
, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. … a titolo di
indennità."
rilevato
che la parte appellata ha presentato le proprie osservazioni il 29 maggio 2001;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________del 23/28 febbraio 2001 dell'UE di Lugano
__________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 11’081.-- oltre interessi
al 5% dal 21 febbraio 2001, indicando quale titolo di credito: "contributi
alimentari per la figlia __________ in arretrato (agosto 2000-febbraio 2001)”.
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ha chiesto il rigetto
definitivo alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
B. La
procedente fonda la propria pretesa sulla sentenza 19 aprile 2000 del Tribunale
civile e penale di __________, Sezione IX civile (doc. B), cresciuta in giudicato,
mediante la quale l’escusso è stato condannato a versare “a titolo di contributo
per il mantenimento della figlia minore l’importo onnicomprensivo di Lit.
4'000'000 mensili, per dodici mensilità, da versarsi in via anticipata entro il
5 di ogni mese”.
procede per fr. 11'081.-- corrispondenti a Lit. 14'000’000 al tasso di cambio
dello 0.07915 alla data di presentazione della domanda di esecuzione (doc. C e
D). Tale importo corrisponde alla differenza fra quanto versato dal convenuto
nel periodo agosto 2000-febbraio 2001 (Lit. 2'000'000 mensili) e quanto dallo
stesso dovuto (Lit. 4'000'000 mensili).
C. All’udienza di contraddittorio la procedente ha ridotto l’importo
per cui richiede il rigetto dell’opposizione a fr. 10'309.-- “ritenuto che nel
frattempo è stato versato un ulteriore acconto”.
L’escusso
ha asseverato di aver versato, oltre a Lit. 2'000'000 mensili, Lit. 975'000 il
13 novembre 2000 (doc. 3).
D. Con
sentenza 10 maggio 2001 la Pretore di Lugano, dopo aver rilevato che la
procedente ha “ridotto la pretesa a fr. 10'309.-- essendo nel frattempo stato
versato un ulteriore acconto”, ha accolto l’istanza, rigettando in via
definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________.
E. Con
atto d’appello 14 maggio 2001 __________ ha postulato con protesta di spese,
tasse e ripetibili, la seguente riforma del giudizio impugnato:
"1. L'istanza
è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto
esecutivo è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 10'309.--, oltre ad
interessi di mora al 5% a partire dal 21.2.2001.
- La tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta nella misura del …
, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. … a titolo di indennità.
L’appellante
ha asseverato che durante l’udienza di discussione del 7 maggio 2001 egli ha
richiesto la riduzione della pretesa a fr. 10'309.--, avendo provveduto il 13
novembre 2000, quindi prima dell’emissione del precetto esecutivo, ad un
ulteriore versamento in favore della figlia di Lit. 975'000. La controparte ha
quindi ridotto la propria pretesa a fr. 10'309.--. La Pretore “pur avendo dato
atto della circostanza nel considerando a p. 2 del decreto, non ne ha tenuto
conto nel dispositivo, nel quale l’opposizione interposta al precetto
esecutivo, riferito alla somma di fr. 11'081.--, è stata respinta in via
definitiva, con la conseguenza che l’istante può proseguire l’esecuzione
sull’intera somma oggetto del PE e non limitatamente al credito effettivo”.
F. Il
29 maggio 2001 __________ ha osservato quanto segue:
-
“le
argomentazioni di parte appellante sono probabilmente fondate, ritenuto
comunque che il gravame andava semmai proposto alla Pretore nella forma della
semplice interpretazione”;
-
“il dispositivo
n. 2 della prolata sentenza non subisce comunque alcuna modifica, ritenuto che
il signor __________ è risultato ampiamente soccombente e che le richieste, ridotte,
della signora __________ sono state integralmente accolte";
-
“parte appellata
non è in ogni caso contraria a che l’appello venga accolto”;
-
“in nessun caso
gli oneri processuali di secondo grado potranno esserle accollati, dato che –se
errore c’è stato- non le può essere attribuito. Per la stessa ragione si
protestano congrue ripetibili in questa sede”.
Considerato
in
diritto:
- In
concreto non vi è tra le parti contestazione sulla qualità di titolo
legittimante il rigetto definitivo dell’opposizione della sentenza 19 aprile
2000 del Tribunale civile e penale di Milano, Sezione IX civile e neppure vi è
contestazione sull’importo di fr. 10'309.-- oltre accessori per il quale
l’opposizione interposta al PE n. __________doveva essere respinta.
Entrambe
le parti concordano in sostanza che il dispositivo n. 1 della sentenza
impugnata debba essere riformato nel senso proposto da __________. Il contenzioso
risulta dunque limitato alla ripartizione della tassa di giustizia e delle indennità
di prima e di seconda sede.
-
La procedente, in sede di udienza di contraddittorio, ha ridotto
l’importo per il quale ha richiesto il rigetto dell’opposizione dagli originari
fr. 11'081.-- oltre accessori a fr. 10'309.-- sempre oltre accessori. La
giudice di prime cure, dopo aver correttamente rilevato nelle motivazioni della
sentenza che la procedente ha “ridotto la pretesa a fr. 10'309.-- essendo nel
frattempo stato versato un ulteriore acconto”, ha accolto l’istanza,
rigettando, per un’evidente svista, con il dispositivo n. 1 della sentenza
l’opposizione interposta al PE n. __________omettendo di limitare il rigetto
all’importo ancora in contestazione di fr. 10'309.--. La sentenza dunque va riformata,
per quanto riguarda il dispositivo n. 1, nel senso postulato dal ricorrente.
-
A differenza di quanto vale nell’ambito della procedura di ricorso
ex art. 17 LEF, nella quale non si riconosce alcuna indennità alle parti, nelle
procedure sommarie in materia di esecuzione -conformemente al principio di
diritto processuale civile secondo cui il giudice condanna la parte soccombente
a rifondere all'altra le ripetibili, intendendosi con ripetibili le spese
indispensabili causate dal processo comprensive di un'adeguata indennità per
gli onorari di patrocinio- il giudice può, su domanda della parte vincente,
condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento
delle spese (art. 62 cpv. 1 e 2 OTLEF; Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 13 all'art. 20a
LEF; Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 72 all'art. 84 LEF). Sempre a
differenza di quanto vale nell’ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF(art.
20a LEF), la procedura di rigetto dell’opposizione non è gratuita, ma la parte
soccombente deve sopportare le spese processuali pagando la relativa tassa di
giustizia (art. 48 OTLEF; Staehelin, op. cit., n. 72 all'art. 84 LEF).
Quando
nessuna delle parti risulta interamente vincente o soccombente, ossia in
principio quando l’istanza di rigetto dell’opposizione non viene integralmente
accolta risp. respinta, l’indennità e la tassa di giustizia devono essere ripartite
tra procedente ed escusso in base al rispettivo grado di soccombenza.
- Nel
caso di specie con il PE n. __________del 23/28 febbraio 2001 dell'UE di Lugano
__________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 11’081.-- oltre
accessori. Con l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione del 13 marzo
2001 ha poi postulato che l’opposizione di __________ venisse rigettata per
l’importo di cui al precetto esecutivo. Solo all’udienza di contraddittorio la
procedente ha ridotto l’importo per cui richiede il rigetto dell’opposizione a
fr. 10'309.-- “ritenuto che nel frattempo è stato versato un ulteriore acconto”.
Come
correttamente evidenziato dall’escusso, dal doc. 3, risulta che egli ha versato
alla procedente l’importo di Lit. 975'000, importo per il quale è stata chiesta
la riduzione di quanto dedotto in esecuzione, il 13 novembre 2000, ossia anteriormente
alla domanda di esecuzione e all’istanza di rigetto dell’opposizione. Ne
consegue che al momento dell’emissione del precetto e dell’inoltro dell’istanza
di rigetto l’importo dovuto dall’escusso alla procedente era di soli fr.
10'309.-- e non di fr. 11'081.--: per risultare integralmente vincente nella
procedura dinanzi alla Pretore, la procedente avrebbe dovuto limitare il suo
credito nell’istanza di rigetto a siffatto importo. Per questo motivo,
procedendo per fr. 11'081.-- __________ risulta essere soccombente dinanzi alla
prima giudice nella misura di 1/12 (un dodicesimo), la successiva riduzione
essendo tardiva dal profilo procedurale. In siffatta proporzione ella deve
essere condannata al pagamento della tassa di giustizia. Per quanto riguarda le
indennità __________ verserà a __________ 10/12 di quanto stabilito dalla
Pretore, ritenuta la parziale compensazione delle rispettive pretese nella
misura di 1/12.
- Come
evidenziato al considerando n. 1 in sede di appello non vi è tra le parti
contestazione sulla qualità di riconoscimento di debito della sentenza doc. B e
neppure vi è contestazione sull’importo di fr. 10'309.-- oltre accessori per il
quale l’opposizione doveva essere respinta. Il contenzioso d’appello risulta
infatti limitato alla ripartizione della tassa di giustizia e delle indennità
di prima e di seconda sede.
Viste
le peculiarità del caso in esame si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia
e dall’attribuire ripetibili.
- L'appello
14 maggio 2001 __________ è accolto ai sensi dei considerandi.
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 17, 20a e 80 LEF.
pronuncia:
I. L'appello 14 maggio 2001 _____________, è accolto ai sensi dei
considerandi.
II. I
considerandi 1 e 2 della sentenza 10 maggio 2001 della Pretore di Lugano,
Sezione 5, sono riformati nel seguente modo:
"1. L’istanza è parzialmente
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo
n.__________ del 23/28 febbraio 2001 dell’UE di Lugano è rigettata in via definitiva
limitatamente a fr. 10'309.-- oltre interessi al 5% a decorrere dal 21 febbraio
2001.
- La
tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico di _____________ per 1/12 e di __________ per 11/12. __________
rifonderà a __________ fr. 250.—per parte di indennità.”
III. Non
si prelevano tassa di giustizia del presente giudizio e non si assegnano indennità.
IV. Intimazione
a: __________
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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