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Numero d'incarto:
14.2001.42
Data decisione, Autorità:
06.07.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00042
Lugano
6 luglio 2001
EC/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 15
febbraio 2001 presentata da
(rappr. dalla _____________)
Contro
(rappr. dall’amministratore unico avv. Dott. _____________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
con sentenza 3 maggio 2001 ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento della _____________, a far tempo da giovedì 3 maggio
2001 alle ore 14.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da _____________ che con
atto 14 maggio 2001 ne ha postulato l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 15 maggio 2001 di concessione
dell’effetto sospensivo parziale;
preso
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 15 febbraio 2001 _____________ ha chiesto il fallimento di
_____________ per Fr. 30’100.– oltre accessori.
B. All’udienza
di contraddittorio del 14 marzo 2001 l’escussa non è comparsa.
C. Con
pronunciato 3 maggio 2001 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
pronunciato il fallimento di _____________ a far tempo da giovedì 3 maggio
2001, ore 14.00.
D. Con
atto d’appello 14 maggio 2001 _____________ ha postulato la declaratoria di
nullità del decreto di fallimento, ritenuto che:
– “la ricorrente ha
avuto i propri uffici per più di dieci anni in , nei locali di
proprietà dell’___. I rapporti con il proprietario degli uffici si
deteriorarono agli inizi del 1995 e da allora ebbe inizio una “querelle”
interminabile. Da questa “querelle” è nato il fallimento”;
– “in considerazioni
delle pendenti trattative bonarie per la cancellazione dei precetti esecutivi
tra la _____________ e l’, quest’ultima decise di soprassedere
alla richiesta di fallimento contro versamento dell’importo di fr. 70'000.-- a
saldo. Dopo lunghe discussioni all’ venne trasmessa la conferma di
adesione alla proposta da essa formulata per il tramite del signor __________ e
cioè procedere al versamento dell’importo di fr. 70'000.-- a saldo e stralcio
di ogni debito riferito alla locazione (…) inspiegabilmente la spett.
, rappresentante dell’, informando la qui ricorrente
dell’assenza del signor _____________ richiedeva ulteriori fr. 25'280.76.--
inserendo, contrariamente a quanto pattuito, interessi e spese accessorie
riferite alla locazione per più di cinque anni”;
– “la ricorrente, il
giorno dell’apertura del fallimento, aveva pendente 16 esecuzioni di cui 7
spiccate dall’__________. Di tali esecuzioni 3 e più precisamente le n.
__________, n. __________, n. __________ dovevano essere da gran tempo
cancellate in quanto non dovute e solamente in data di oggi la _____________ ha
proceduto in tal senso”;
– “in data odierna la
qui ricorrente ha proceduto al pagamento e/o alla cancellazione delle
esecuzioni lasciando esclusivamente in essere:
- esecuzione
- __________ del 22.4.1994 di fr. 2'868.30 (valuta 3.5.2001) rimasta a livello
di opposizione e riferita ad un contenzioso con domanda riconvenzionale;
- esecuzione
- __________ del 23.6.2000 per un importo di fr. 66'051.90 (valuta 3.5.2001) e
riferita ad un credito integralmente contestato vantato dall’_____________ per
un presunto danno dovuto a rottura contrattuale”;
c) le
esecuzioni n. __________ e n. __________ per le quali si rimanda alla
dichiarazione doc. O qui prodotta e dalla quale si evince come la ricorrente
abbia fornito le debite garanzie agli attuali proprietari degli immobili per il
pagamento dei tre mesi aprile, maggio e giugno 2001”;
– oltre alle normali
fatturazioni che si possono quantificare in circa fr. 40'000.-- mensili, la
società è intestataria di diverse autovetture;
– l’appellante non solo
intende saldare l’esecuzione che ha portato al fallimento mediante il deposito
di un assegno personale di uno dei suoi direttori, ma intende altresì procedere
al pagamento delle altre due esecuzioni arrivate allo stadio della comminatoria
di fallimento e dell’importo di circa fr. 3'200 di cui all’esecuzione n.
__________.
E. Con
scritto 22 giugno 2001 il patrocinatore dell’appellante ha comunicato alla Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello che a seguito di un errore
amministrativo, oltre alla rimessa degli assegni per il tramite di un
direttore, la società ha proceduto al versamento sul suo conto clienti di un
importo pari agli assegni prodotti con l’atto d’appello, chiedendo il consenso
della Camera “all’estinzione delle esecuzioni riferite ai quattro assegni in
parola dietro consegna di questi ultimi contro deposito delle ricevute
dell’Ufficio di esecuzione”.
Considerato
in diritto: 1. a) Ex
art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
-
il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
-
il creditore ha
ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano
adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1–3 LEF. I nova autentici
non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente
far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità.
c) Le suddette
condizioni previste dalla legge sono esaustive (Roger Giroud; Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco,
n. 20 ad art. 174 LEF e rif. ivi). Inoltre, come emerge dal chiaro tenore della
legge (“nel frattempo”), tali condizioni devono essersi realizzate nel termine
di dieci giorni intercorrente tra la notifica della declaratoria di decozione
al fallito e la sua impugnativa all’autorità giudiziaria superiore.
- In
prima sede il fallimento di _____________ è stato decretato per il mancato pagamento
nei confronti della _____________ dell’importo di fr. 30’100.-- oltre accessori.
In sede di appello la debitrice ha prodotto quattro assegni bancari per complessivi
fr. 86'700.-- per estinguere, oltre l’esecuzione che ha portato al fallimento,
altre tre procedure esecutive, due delle quali arrivate allo stadio della
comminatoria di fallimento.
Nel
caso di specie nel termine di dieci giorni per ricorrere contro il pronunciato
di prima sede, _____________ non ha estinto il debito che ha portato alla
declaratoria di decozione e neppure ha depositato un importo corrispondente
presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione della creditrice
_____________.
L’appellante
si è infatti limitata a produrre agli atti degli assegni bancari emessi da un
dipendente della società fallita. Tale modo di procedere non può essere in
tutta evidenza parificato al deposito di una somma di denaro sulla relazione
bancaria dell’autorità giudiziaria superiore come richiesto espressamente dalla
legge, ritenuta la concreta possibilità, trattandosi di assegni, che gli stessi
perché non coperti da relativi averi in conto, perché revocati o ancora per
altri motivi non vengano poi onorati dall’istituto bancario dell’emittente.
Essendo la consegna di assegni bancari inidonee a realizzare il presupposto del
deposito ex art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF, _____________ non ha adempiuto nessuna
delle condizioni esaustivamente elencate all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. Il
fallimento pronunciato nei suoi confronti dalla prima Giudice deve essere
pertanto confermato.
-
L’appellante
è rinviata, se del caso, all’istituto della revocazione del fallimento ex art.
195 LEF, proponibile al Pretore nel periodo intercorrente tra la scadenza dei
termini per le insinuazioni dei crediti e la declaratoria di chiusura del
fallimento nell’ipotesi in cui il debitore provi che tutti i debiti sono stati
estinti o produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui
ritirano le loro insinuazioni oppure quando sia intervenuto un concordato (art.
195 cpv. 1 LEF): in caso di revocazione del fallimento, la qui appellante sarà
reintegrata nella libera disposizione del suo patrimonio.
-
L’appello
14 maggio 2001 di _____________, è quindi respinto.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF). Non si assegnano
ripetibili non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv.
1 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamato
l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia: 1. L’appello
14 maggio 2001 ____________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 120.–, già anticipata da _____________ resta a suo carico.
Non si assegnano indennità.
-
Intimazione:____________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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