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Numero d'incarto:
14.2001.37
Data decisione, Autorità:
06.08.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00037
Lugano
6 agosto 2001/EC/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 15 febbraio 2001 da
_______________, Lugano
patr. dall'avv. _______________, Lugano
contro
_______________, Lugano
patr. dall'avv. _______________, Lugano
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al PE n. __________ del 6/7 febbraio 2001 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza con sentenza 3 aprile 2001 la Segretaria
Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha così pronunciato:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.
- La tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare dalla
parte istante, è posta a carico della parte convenuta con l’obbligo di
rifondere a controparte fr. 500.-- a titolo di indennità”.
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 20 aprile 2001
hanno postulato il solo parziale accoglimento dell’istanza, protestate spese e
ripetibili;
rilevato che la parte appellata con osservazioni il 31 maggio/1.
giugno 2001, ha postulato la reiezione dell’appello;
esaminati atti e
documenti
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 6/7 febbraio 2001 dell'UE di Lugano
__________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 18'709.50 oltre interessi
al 5% dall’11 agosto 2000 su fr. 2'709.50, dal 6 novembre 2000 su fr. 4'000.--,
dal 6 dicembre 2000 su fr. 4'000.--, dal 6 gennaio 2001 su fr. 4'000.-- e dal 6
febbraio 2001 su fr. 4'000.--. Quale titolo di credito la procedente ha
indicato: "decreto pretorile 18.08.2000, per alimenti non versati”.
Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ha
chiesto il rigetto definitivo alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sul decreto supercautelare inaudita parte del
18 agosto 2000 (doc. B), mediante il quale il Segretario Assessore della
Pretura di Lugano ha, tra le altre cose, stabilito che __________ verserà a
__________ un contributo alimentare mensile di fr. 4'000.--, importo da versare
entro il 5 di ogni mese, la prima volta a decorrere (quota parte) dall’11
agosto 2000.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto
all’istanza, asseverando che è moralmente inaccettabile che dopo oltre un anno
e mezzo dalla separazione di fatto la moglie in giovane età e che ha sempre
lavorato presso l’Albergo dei coniugi, non svolga ancora un’attività lucrativa
che le permetta di provvedere al suo sostentamento. L’escusso ha posto in
compensazione un credito di fr. 1'300.-- a lui dovuto a titolo di ripetibili
conformemente al decreto 4 settembre 2000 del Segretario Assessore della
Pretura di Lugano, Sezione 6 (doc. 1) e alla sentenza 17 ottobre 2000 della Segretaria
Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5 (doc. 2).
L’istante
in replica ha osservato che parte dell’importo posto in compensazione dal
convenuto non può essere ammesso, visto e considerato che quest’ultimo non le
avrebbe versato le ripetibili assegnatele di fr. 500.-- e non le avrebbe
corrisposto la tassa di giustizia da lei anticipata di fr. 160.--, così come
stabilito nella sentenza 17 ottobre 2000 della Segretaria Assessore della
Pretura di Lugano, Sezione 5 (doc. C).
L’istante
ha asseverato che ha immediatamente cercato una nuova attività ma purtroppo, a
causa di mancanza di fondi e di una salute cagionevole, non ha potuto trovare
alcuna occupazione.
D. Con sentenza 3 aprile 2001 la Segretaria assessore della Pretura
di Lugano ha accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione.
In
merito all’eccezione di compensazione, la prima Giudice ha ritenuto la stessa
parzialmente ammissibile perché fondata su di un giudizio esecutivo, e l’ha
accolta limitatamente all’importo di fr. 640.--. Nel dispositivo della sentenza
impugnata la Segretaria Assessore ha poi rigettato interamente l’opposizione
interposta al PE n. __________1, omettendo, per un’evidente svista, di limitare
il rigetto all’importo di fr. 18'069.50 (ossia fr. 18'709.50 dedotti fr.
640.--).
E. Con tempestivo atto d’appello 20 aprile 2001 _______________ ha
postulato, con protesta di spese e ripetibili, che il pronunciato di prime cure
venga così riformato:
“1.
L’appello è integralmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 3 aprile 2001 è modificata come segue:
§
L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al
summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva limitatamente
all’importo di fr. 17'409.50.
§
La tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticiparsi dalla parte istante, è
posta in misura di fr. 140.-- a carico di parte convenuta, la quale rifonderà
inoltre a controparte fr. 200.-- a titolo di indennità ridotte”.
L’appellante
rileva che la prima Giudice ha ritenuto che l’importo di fr. 1'300.--, dovutole
a titolo di ripetibili in base alle sentenze di cui al doc. 1 e al doc. 2,
potesse essere posto in compensazione in modo limitato, vale a dire per soli
fr. 640.--, poiché dallo stesso andava dedotto l’importo di fr. 660.-- dovuto
dall’appellante all’appellata a titolo di tassa di giudizio e ripetibili per la
decisione di cui al doc. C.
A
mente di _______________ così facendo la prima Giudice avrebbe misconosciuto
che l’istituto della compensazione è stato da lui invocato con la risposta di
causa, prima quindi che l’appellata invocasse a sua volta detto istituto con la
replica.
L’appellante
ha osservato, in via subordinata, che la Giudice di prime cure ha riconosciuto
nei considerandi della sentenza impugnata la compensazione limitatamente alla
somma di fr. 640.-- e malgrado ciò nel dispositivo ha rigettato integralmente
l’opposizione, commettendo pertanto un evidente errore.
F. Con
osservazioni 31 maggio/1. giugno 2001 _______________ ha postulato, con protesta
di spese e ripetibili, la reiezione del gravame, asseverando che “l’appello è
destituito di ogni fondamento ed in tutto la sentenza pretorile deve essere
confermata, fuorché forse nel suo dispositivo cifra 1, per ciò che attiene al
totale accoglimento della somma da rigettare: rettamente la Pretura avrebbe
dovuto limitare il predetto rigetto dell’opposizione alla somma di fr.
18'069.50 e non fr. 17'409.50, come invoca invece controparte”.
Considerato
in diritto: 1. In concreto non vi è tra le parti
contestazione sulla qualità di titolo legittimante il rigetto definitivo
dell’opposizione del decreto supercautelare inaudita parte del 18 agosto 2000
(doc. B), mediante il quale il Segretario Assessore della Pretura di Lugano ha
stabilito che _______________ verserà a _______________ un contributo
alimentare mensile di fr. 4'000.-- a decorrere (quota parte) dall’11 agosto
2000.
Il
contenzioso risulta dunque essere limitato alla questione della compensabilità
con la pretesa posta in esecuzione, dell’importo di complessivi fr. 1'300.--,
dovuto dall’appellata all’appellante a titolo di ripetibili in base al decreto
di stralcio 4 settembre 2000 del Segretario assessore della Pretura di Lugano
Sezione 6 (doc. 1) e alla sentenza 17 ottobre 2000 della Segretaria assessore
della Pretura di Lugano Sezione 5 (doc. 2).
a) Se
il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della
Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è
rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo
la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato
prorogato ovvero dimostri che è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF).
Tra
i motivi di estinzione rientra pure la compensazione e la rinuncia del
creditore (cfr. Jäger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, I vol., Zurigo 1997, n.6 ad
art. 81 LEF). Scopo della norma è di pretendere una prova chiara e
inconfutabile, non soggetta a interpretazioni (cfr. tra gli altri DTF 115 III
100, cons. 4).
b) In
virtù dell’art. 124 cpv. 2 CO, due crediti opposti in compensazione sono da
ritenere reciprocamente e retroattivamente estinti, per le quantità
corrispondenti, al momento stesso in cui sono diventati a vicenda compensabili,
ossia alla data in cui l’uno o l’altro credito è diventato esigibile per ultimo
(cfr. art. 120 cpv. 1 CO e Pierre Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2a ed., Berna 1997, p. 676-677, n.
198). Essendo sia l’importo dedotto in esecuzione che la pretesa posta in
compensazione dall’escusso ampiamente esigibili il giorno dell’udienza di
contraddittorio, l'importo di fr. 1'300.-- dovuto dall’appellata all’appellante
a titolo di ripetibili in base al decreto di stralcio 4 settembre 2000 del
Segretario assessore della Pretura di Lugano Sezione 6 (doc. 1 ) e alla
sentenza 17 ottobre 2000 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano
Sezione 5 (doc. 2), si è estinto al momento della dichiarazione di
compensazione fatta dall’appellante e ciò retroattivamente al momento in cui
l’ultimo dei due crediti è divenuto esigibile, ossia il 5 settembre 2000 per
fr. 800.-- (doc. 1) e l'8 novembre 2000 per fr. 500.-- (doc. 2). Per questo
motivo quindi corretto risulta essere quanto sostenuto dall’appellante secondo
cui al suo credito di fr. 1'300.-- oramai estinto non poteva essere opposto in
compensazione con la replica l’importo di fr. 660.-- da lui dovuto alla
procedente per tassa di giustizia e indennità in base alla sentenza 17 ottobre
2000 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano Sezione 5 (doc. C). Il
rigetto definitivo dell’opposizione deve dunque essere concesso limitatamente
fr. 17'409.50 oltre interessi al 5% dall’11 agosto 2000 al 4 settembre 2000 su
fr. 2'709.50, dal 5 settembre 2000 al 7 novembre 2000 su fr. 1'909.50, dall'8
novembre 2000 su fr. 1'409.50, dal 6 novembre 2000 su fr. 4'000.--, dal 6
dicembre 2000 su fr. 4'000.--, dal 6 gennaio 2001 su fr. 4'000.-- e dal 6
febbraio 2001 su fr. 4'000.--. Le spese e le indennità di prima sede devono
invece essere sopportate integralmente dalla parte escussa, perché al momento
dell’emissione del precetto esecutivo e ancora dell’insinuazione dell’istanza
di rigetto dell’opposizione, l’importo dovuto dall’escusso alla procedente era
effettivamente di fr. 18'709.50, ritenuto che solo in sede di udienza di
contraddittorio la pretesa si è ridotta a seguito della dichiarazione di
compensazione.
Alla
procedente va ricordato che sulla base della sentenza doc. C, ella potrà
comunque procedere contro l’escusso in via esecutiva non solo per l’incasso
dell’importo capitale per il quale il rigetto dell’opposizione le è stato
concesso, ma anche per la tassa di giustizia e per quanto assegnatole a titolo
di indennità, atteso che le spese della procedura di rigetto dell'opposizione
come pure le indennità ex art. 62 cpv.1 OTLEF costituiscono spese esecutive
(Jaeger / Walder / Kull / Kottmann, op. cit., ad art. 68 n. 2).
- L’appello
20 aprile 2001 di _______________ va quindi parzialmente accolto.
La
tassa di giustizia segue il grado di soccombenza, mentre non si assegnano
indennità (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 80 e
81 LEF; 120 cpv. 1 e 124 CO; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
- L’appello 20 aprile 2001 di _______________, Lugano, è
parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, il dispositivo n. 1 della sentenza 3 aprile 2001 della Segretaria
assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è riformato come segue:
“1. L’istanza è parzialmente
accolta. L’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________dell’UE di
Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 17'409.50 oltre interessi al 5%
dall’11 agosto 2000 al 4 settembre 2000 su fr. 2'709.50, dal 5 settembre 2000
al 7 novembre 2000 su fr. 1'909.50, dall’8 novembre 2000 su fr. 1'409.50, dal 6
novembre 2000 su fr. 4'000.--, dal 6 dicembre 2000 su fr. 4'000.--, dal 6
gennaio 2001 su fr. 4'000.-- e dal 6 febbraio 2001 su fr. 4'000.--.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 100.--, già anticipata
dall’appellante, rimane a suo carico per fr. 50.--, mentre è posta a carico di
_______________ per la rimanenza di fr. 50.--. Non si assegnano indennità.
-
Intimazione a:___________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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