Provvisional objection release denied for lack of passive standing

14.2001.34Altro tribunale22 mag 2001Dismissed

Sintesi

In summary proceedings on appeal in debt enforcement, the appellant challenged the first-instance refusal of provisional release from opposition, arguing that the judgment lacked an indication of remedies. The appellate court held that in civil matters such an omission does not invalidate the judgment and applies the same principle in enforcement proceedings. It further observed that the lower court was right to deny the request because the debt certificate identified a different debtor, so the pursued person lacked passive standing. The appeal was dismissed and the court fee was left to the appellant.

Regest

Art. 285 cpv. 2 CPC; art. 313 bis CPC: the omission of an indication of legal remedies does not, in civil proceedings, constitute a formal defect affecting the validity of the judgment, and this applies also in summary enforcement proceedings concerning provisional release from opposition. Provisional release must be refused where the enforcement title does not designate the pursued person as debtor, because passive standing is lacking; a debt certificate issued against another debtor cannot serve as basis against the pursued party. Considerations on the formal validity of the first-instance decision and on the identity of the debtor are decisive.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2001.34

Data decisione, Autorità: 22.05.2001, CEF

Incarto n. 14.2001.00034

Lugano 22 maggio 2001 B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 aprile 2001 da


Contro


patr. dall avv. __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 15/16 novembre 2000 dell'UEF di Locarno;

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza 15 marzo 2001 ha così deciso:

"1. L'istanza è respinta.

  1. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 100.-- sono a carico della parte istante, che rifonderà all'escusso fr. 200.-- per ripetibili."

Sentenza dedotta in appello dal procedente;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

che con PE n. __________ del 15/16 novembre 2000 __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 154'835.75 oltre interessi al 5% dal 9 gennaio 1981, indicando quale titolo di credito: "Attestato carenza beni di fr. 154'835.75 emesso il 09.01.1981 dall'Ufficio di esecuzione di Thun. __________: __________. Darlehen vom 31.12.1973 fr. 100'000.--; 01.02.1974 fr. 80'000.--; Rest Jahrezinse 1974/1975/1976/ fr. 15'254.--";

che interposta opposizione il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore;

che con sentenza 15 marzo 2001 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha respinto l'istanza per carenza di legittimazione passiva dell'escusso, l'attestato di carenza di beni doc. A, emesso dal Konkursamt di __________ a favore di __________ - che l'ha poi ceduto al qui procedente -, essendo stato rilasciato a carico della debitrice __________ di __________n;

che con il suo atto di appello __________ lamenta la mancante indicazione nella sentenza pretorile dei rimedi di diritto;

che contrariamente a quanto vale - in linea di principio - nell'ambito del diritto pubblico, nel diritto civile l'indicazione dei rimedi di diritto non rappresenta presupposto formale della sentenza ai sensi dell'art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC TI, ad art. 285 N. 22 e ad art. 308 N. 3);

che pertanto la sentenza impugnata è formalmente valida;

che siffatto orientamento vale anche in sede esecutiva in materia di rigetto;

che in via abbondanziale va rilevato che la decisione pretorile merita conferma, la carenza di legittimazione passiva dell'escusso essendo di tutta evidenza, dall'attestato di carenza di beni risultando infatti debitrice la ____________________ e non __________;

che in casu si può prescindere ex art. 313 bis CPC dalla notifica dell'atto d'appello a controparte;

che la tassa di giustizia va posta a carico del procedente, rilevato che il gravame in oggetto è al limite del temerario;

pronuncia

  1. L'appello 14 aprile 2001 __________ n, è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________.

  3. Intimazione: -


Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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