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Numero d'incarto:
14.2001.22
Data decisione, Autorità:
30.05.2001, CEF
Incarto n.
14.2001.00022
Lugano
30 maggio
2001
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 29 dicembre
2000 da
patr.
dall’avv. __________
contro
patr.
dall’avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n.
__________ del 6/28 novembre 2000 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 marzo 2001 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di
conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta
in via provvisoria.
- La tassa di giustizia in fr.
300.00, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta,
con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'200.00 a titolo di indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 8 marzo
2001
ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 5 aprile 2000 la parte appellata si è opposta al gravame,
protestate
spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________ del 6/28 novembre 2000 dell'UE di Lugano
__________ ha escusso __________ per l'incasso dell'importo di fr. 160'000.--
oltre interessi al 10% dal 30 aprile 1998, indicando quale titolo di credito:
"Riconoscimento di debito e cambiali del 30.4.1998."
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. Il creditore ha prodotto tre vaglia cambiari di fr. 40'000.-- ciascuno
emessi il 30 aprile 1998 da __________ all'ordine di __________ con scadenza al
30 luglio risp. al 30 agosto risp. al 30 settembre 1998 (doc. C).
Agli
è poi stato versato uno scritto del seguente tenore (doc. D):
"__________
Lugano,
30 aprile 1998
In data
odierna ricevo dal Signor __________, cittadino italiano, residente a
La
somma di Lire italiane 200'000'000 (DUECENTOMILIONI)
Equivalenti
al cambio in mio favore di fr. Svizzeri 160'000.-- (CENTOSESSANTAMILA)
A
titolo di rimborso o restituzione emetto quattro effetti da fr.s 40'000.--
cadauna.
In fede
mi firmo
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha dichiarato che nel corso
del 1998 __________ lo ha contattato, chiedendogli se poteva organizzare
l'acquisto di partite di sigarette da trasportare in Italia, dove sarebbero
state vendute al mercato nero. __________ ha sostenuto che tra le parti e
__________ è sorta una società semplice. Non accordandosi però i soci sulle
modalità di liquidazione, occorre nominare un liquidatore giudiziario.
Eventuali azioni creditorie sono pertanto premature prima che la procedura di
liquidazione appuri la posizione creditoria e debitoria dei singoli. L'escusso
ha poi rilevato che se questa tesi venisse respinta, egli oppone in
compensazione diverse pretese per spese sostenute per prendere i contatti ed
organizzare l'acquisto e il trasporto della merce (doc. da 4 a 8).
D. Con sentenza 2 marzo 2001 la Segretaria assessore della Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza rilevando che dagli atti
non emerge alcun elemento concreto che permetta di constatare l'esistenza di
una società semplice tra le persone citate dall'escusso e che vi sia discordia
in merito alla liquidazione della predetta società. In prima sede è stato
ritenuto che il doc. D, con cui l'escusso ha dichiarato di avere ricevuto dal
procedente la somma di fr. 160'000.--, così come i vaglia cambiari doc. C
costituiscono validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF. L'escusso ha
infatti dichiarato di volere procedere al rimborso dell'importo ricevuto con
l'emissione di quattro vaglia cambiari.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato
l'escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle allegazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
in
diritto:
1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura
privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (Cometta, op.
cit. in Rep 1989 p. 338
con riferimenti).
b) Il doc. D, con cui l'escusso ha espresso la sua volontà di rimborsare
l'importo di fr. 160'000.--, costituisce valido riconoscimento di debito ex
art. 82 cpv. 1 LEF. Il fatto che __________ abbia dichiarato la sua intenzione
di rimborsare la somma ricevuta implica l'immediata esigibilità della pretesa,
mentre l'emissione dei vaglia cambiari doc. C rappresenta la modalità di
pagamento.
2.a) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12
gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p.
228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée
provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Dalla documentazione agli atti non risulta alcun riscontro oggettivo
atto a rendere verosimile l'esistenza tra le parti e certo __________ di una
società semplice, per cui le allegazioni dell'escusso in merito alla
liquidazione della società vanno respinte.
c) Il pagamento può avvenire pure tramite compensazione. L'esistenza,
l'ammontare e l'esigibilità della contropretesa devono in tal caso essere resi
unicamente verosimili. Un prova documentale liquida non è necessaria (Daniel Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 93 ad art. 82 LEF).
L'escusso
ha fatto valere compensazione con diverse contropretese per spese da lui
sostenute per prendere i contatti e organizzare l'acquisto e il trasporto delle
sigarette, producendo diversa documentazione in merito (doc. da 4 a 8). Da questi
documenti non è però deducibile alcuna correlazione tra le spese fatte valere e
il procedente, per cui non essendo stata resa verosimile, l'eccezione di
compensazione va respinta.
Di
conseguenza non avendo l'escusso reso verosimile alcuna eccezione atta a
infirmare il riconoscimento di debito doc. D, questo documento costituisce,
come correttamente ritenuto in prima sede, valido titolo di rigetto provvisorio
dell'opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF per fr. 160'000.-- oltre interessi al
tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 LEF), in mancanza di diverso accordo, dal
30 aprile 1998, avendo l'escusso riconosciuto con il predetto documento
l'immediata esigibilità del credito posto in esecuzione.
- L'appello 8 marzo 2001 di __________ va quindi parzialmente accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza nel rapporto 9/10 e 1/10 (art.
48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamato
l'art. 82 LEF
pronuncia:
I. L'appello 8 marzo 2001 di __________, è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 2 marzo 2001 della Segretaria assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
"1. L'istanza
29 dicembre 2000 di __________), è parzialmente accolta. Di conseguenza
l'opposizione interposta al PE n. __________ del 6/28 novembre 2000 dell'UE di
Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 160'000.-- oltre interessi
al 5% dal 30 aprile 1998.
- La
tassa di giustizia di fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico di __________ per 9/10 e per 1/10 di ____________________ __________
rifonderà a __________ fr. 1'000.-- per parte di indennità."
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 450.--, già anticipata
dall'appellante, é a carico di __________ per 9/10 e per 1/10 di
____________________ __________ rifonderà a __________ fr. 1'000.-- per parte
di indennità.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione
5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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