AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2001.103
Data decisione, Autorità:
05.04.2002, CEF
Incarto n.
14.2001.00103
Lugano
5 aprile 2002/EC/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 2 ottobre 2001 da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta al PE n. __________del 5 luglio/17 settembre 2001 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 16
novembre 2001 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di
conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via provvisoria.
2 La tassa di giustizia in fr.
200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte
convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 500.-- a titolo di indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 27 novembre 2001
ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese, tasse e ripetibili;
con
osservazioni 13 dicembre 2001 la parte appellata ha chiesto la reiezione del
gravame con protesta di spese, tasse e ripetibili;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________del 5 luglio/17 settembre 2001 dell'UE di
__________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 12’800.-- oltre interessi
al 5% dal 21 gennaio 2001, indicando quale titolo di credito: "mutui
dell’8.6.2000 per fr. 2'800.—del 15.5.2000 per fr. 10'000.--, estratti conto
bancari __________ dell’8.6.2000 e del __________ del 15.5.2000”.
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B.
Il procedente fonda la sua pretesa sui
giustificativi di cassa del 15 maggio 2000 del __________ (doc. A), e dell’8
giugno 2000 __________ (doc. B), attestanti l’avvenuto prelevamento da parte
dell’escussa da due relazioni bancarie intestate al procedente di fr. 10'000.--
risp. di fr. 2’800.--.
Ad
entrambi i giustificativi di cassa è stata aggiunta, accanto rispettivamente
sopra alla sottoscrizione da parte dell’escussa dell’avvenuta ricezione
dell’importo prelevato, la scritta a mano: “quale prestito”.
C. Con l’istanza di rigetto dell’opposizione __________ ha precisato di
aver concesso all’escussa in data 15 maggio 2000 rispettivamente in data 8
giugno 2000 due mutui, avendo l’escussa sottoscritto gli estratti conto bancari
di cui ai doc. A e B “in segno di ricevuta degli importi a titolo di mutuo”. Il
procedente avrebbe poi disdetto i mutui con scritto 21 gennaio 2001 (doc. C).
D. All'udienza di contraddittorio del 16 novembre 2001 l'escussa non si
è presentata.
E. Con
sentenza 16 novembre 2001 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
accolto l’istanza, asseverando che la documentazione prodotta dal procedente costituisce
valido riconoscimento di debito per l’importo dedotto in esecuzione.
F. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata
__________ asseverando che ella ha convissuto per vari anni con __________ e
che l’esecuzione rientrerebbe “in una serie di repicche del signor __________
motivate dalla rabbia per la fine del rapporto sentimentale”.
A
mente dell’appellante non costituirebbe titolo di rigetto dell’opposizione la
ricevuta di una somma, nella quale non figuri l’obbligo di restituzione.
ha rilevato che la scritta a mano “quale prestito” sui doc. A e B sarebbe stata
“aggiunta con calligrafia differente e con l’utilizzo di una penna diversa” da
quella da lei utilizzata per la firma della ricevuta di cassa.
G. Con osservazioni 13 dicembre 2001 __________ si è opposto al
gravame, asseverando che le eccezioni dell’escussa sarebbero tardive, in quanto
dovevano essere sollevate dinanzi alla Pretore.
L’osservante
ha rilevato che anche senza la dicitura “quale prestito” i documenti prodotti
costituirebbero riconoscimento di debito, ritenuto che “accanto alla firma
della signora __________, per il documento A, e sopra la firma per il documento
B, vi è la dicitura importo ricevuto”.
Considerato
in
diritto:
-
Secondo
l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre le loro
domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di
perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero
già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In sede di appello è
esclusa la facoltà di addurre nuove eccezioni (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC; Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella
prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989, p. 333). La convenuta non si è presentata
all’udienza di contraddittorio del 16 novembre 2001 e quindi tutte le eccezioni
da lei sollevate con l’appello risultano pertanto irricevibili, ritenuto
comunque che il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di
causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il
creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e
nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti
prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).
a) La nozione di
riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv.
1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,
op. cit., in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di
volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro,
deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a
interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7
p. 3).
c) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio
non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p.
330).
- L’esecuzione
in rassegna si fonda sulle fotocopie dei giustificativi di cassa del 15 maggio
2000 del __________ (doc. A), e dell’8 giugno 2000 __________ (doc. B),
attestanti l’avvenuto prelevamento da parte dell’escussa da due relazioni
bancarie intestate al procedente di fr. 10'000.-- risp. di fr. 2’800.--. Ad
entrambi i giustificativi di cassa è stata aggiunta, accanto rispettivamente
sopra alla sottoscrizione da parte dell’escussa dell’avvenuta ricezione
dell’importo prelevato, la scritta a mano: “quale prestito”.
Ritenuto che in
concreto i documenti prodotti a sostegno della pretesa dedotta in esecuzione
sono due giustificativi di cassa emessi dalle banche e sottoscritti
dall’escussa al momento della consegna a quest’ultima degli importi ivi
indicati, vi è certezza che la scritta a mano “quale prestito” sia stata
aggiunta successivamente al prelievo bancario. In siffatta circostanza, avuto
riguardo al limitato potere di cognizione del giudice del rigetto e considerato
quindi che nell'ambito di questa procedura mancano i mezzi processuali per
determinare da chi sia stata apposta tale scritta sui documenti bancari, ai
fini del presente giudizio la stessa deve essere considerata come non apposta.
A titolo abbondanziale va comunque rilevato che un confronto della grafia di
__________ espressa con la sottoscrizione della ricevuta di cassa con quella
della scritta a mano: “quale prestito”, induce a ritenere che tale aggiunta non
sia stata apposta dall’escussa. Visto quanto precede e ritenuto dunque che i
doc. A e B attestano unicamente l’avvenuto prelievo da parte di __________ dai
conti del procedente degli importi dedotti in esecuzione, deve essere
analizzato se siffatti giustificativi di cassa costituiscano titolo di rigetto
dell’opposizione.
- E’ principio
dottrinale e giurisprudenziale indiscusso che la ricevuta di una somma di
denaro non costituisce riconoscimento di debito se non è parimenti riconosciuto
l’obbligo di restituire la somma ricevuta (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p.
339; Daniel Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 23 ad art. 82 e
rif. ivi). Non necessita tuttavia che tale impegno risulti dal documento stesso
della ricevuta, essendo sufficiente che l’obbligo di restituire possa desumersi
dall’insieme dei documenti prodotti (Rep 1969 p. 311; Panchaud/Caprez, La
mainlevée de l’opposition, § 1 m. 14, § 13 I m.8; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz
betr. Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1911, n. 4 all’art. 82 LEF;
Jaeger/Daeniker, Schuldbetreibungs- und Konkurs-Praxis der Jahre 1911-1945, n.
4 all’art. 82 LEF).
Nello specifico caso
di una ricevuta emessa a seguito di un prestito, l’obbligo di restituzione è
insito nella nozione stessa di prestito. Ne consegue che essa costituisce
valido titolo per il rigetto dell’opposizione qualora, dall’insieme delle
tavole processuali, risulti che la causale del versamento è da ricercarsi in un
contratto di prestito divenuto esigibile; non necessita quindi alcun obbligo
esplicito di restituzione (cfr. JdT 1967 II 31; Brügger, SchKG, Schweizerische
Gerichtspraxis 1946-1984, Adligenswil 1984, all’art. 82 m. 215 e 216, p. 328).
Nel caso di specie
dai doc. A e B emerge unicamente che il 15 maggio 2000 e l’8 giugno 2000
__________ ha prelevato da due conti intestati al procedente gli importi di fr.
10'000.—rispettivamente di fr. 2'800.--. Il solo fatto di prelevare determinati
importi da una relazione bancaria non propria e di rilasciare alla banca una
ricevuta per tale operazione, non significa che vi sia contratto di mutuo tra
chi ha prelevato e il titolare della relazione bancaria . Dai documenti agli
atti poi nemmeno si può presumere, ritenuto che le parti all’epoca convivevano,
che i prelevamenti effettuati dalla convenuta siano stati fatti nel suo solo
interesse: tanto più che dallo scritto del 21 gennaio 2001 dello stesso
procedente (doc. C), emerge che l’importo di fr. 2'800.—sarebbe servito quale
caparra prevista in un contratto leasing a nome del procedente.
In mancanza di un
valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, l'istanza di rigetto
provvisorio dell'opposizione deve essere respinta e quindi l’appello di
__________ integralmente accolto.
- L'appello
27 novembre 2001 di __________ è accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF). Non si assegnano indennità di prima sede all’escussa, ritenuto
che la stessa ha omesso di presentarsi all’udienza di contraddittorio.
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 82 LEF; 20 cpv. 2 LALEF; art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; 48, 49, 61 cpv.
1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
I. L'appello 27 novembre 2001 di ____________, è accolto. Di
conseguenza la sentenza 16 novembre 2001 della Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, è così riformata:
"1. L'istanza 2 ottobre
2001 di _____________, è respinta
- La
tassa di giustizia di fr. 200.-- è a carico di __________. Non si assegnano
indennità."
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.--, già anticipata
dall'appellante, è posta a carico di __________, il quale rifonderà a
__________ fr. 500.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione
a: __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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