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14.2001.00057 ΓÇó Appeal withdrawn; case stricken from docket
14.2001.00057Altro tribunale21 giu 2001Dismissed
The appellant withdrew the appeal against the Locarno-Città district judge’s decision concerning a sequestration annulment. The Camera di esecuzione e fallimenti therefore struck the appeal from the docket as moot. Applying the rule that the party causing mootness bears the costs, the court ordered a CHF 200 court fee against the appellant and denied any compensation to the respondent, who had not yet been called upon to respond.
Appeal withdrawn; proceedings become moot and are struck from the docket. Under settled case law, the party who renders the proceedings moot bears the costs unless the parties agree otherwise. If the appeal has not yet been served on the respondent, no party compensation is due. Court fees on withdrawal are fixed proportionately to the steps already taken and the value in dispute (Art. 21 LTG).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2001.00057
Data decisione, Autorità: 21.06.2001, CEF
Incarto n. 14.2001.00057
Lugano 21 giugno 2001 /CJ/fc/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 aprile 2001 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr. dall’avv. __________
chiedente l’annullamento del sequestro di cui al decreto 12 aprile 2001 emanato dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città;
visto l’appello 5 giugno 2001 interposto dal __________ contro la sentenza 25 maggio 2001 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città (inc. EF.2001.146),
preso atto che con scritto 13 giugno 2001 l’appellante ha comunicato di ritirare l’appello, chiedendo l’emanazione del relativo decreto di stralcio senza ulteriori formalità;
considerato come la procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto;
rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto, ciò che non è il caso nella presente causa;
atteso che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);
ritenuto che l’atto di appello non è ancora stato notificato alla controparte, che pertanto non ha presentato osservazioni e non ha diritto ad indennità;
pronuncia:
L'appello 5 giugno 2001 __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
La tassa di giustizia di fr. 200.--, non ancora anticipata dall'appellante, è posta a suo carico. Non si assegna indennità.
Intimazione a: - __________;
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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