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Numero d'incarto:
14.2000.95
Data decisione, Autorità:
07.12.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00095
Lugano
7 dicembre
2000
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 dicembre
1999 da
patr.
dall’avv. __________
contro
rappr.
da __________
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n.
__________ del 26 /27 ottobre 1999 dell'UEF di __________;
sulla
quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________ con sentenza 7 settembre
2000 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta:
l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n.
__________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, __________, è respinta in via
definitiva per fr. 16'007.70 oltre interessi al 5% dal 10.9.99 e fr. 100.-- di
spese esecutive.
- Le spese e la tassa di
giustizia per complessivi fr. 210.--, da anticipare dalla parte istante, sono
poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr.
300.-- di indennità."
Contro la
sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la figliastra dell'escussa
con atto 18 settembre 2000.
Ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
con PE n. __________del 26/27 ottobre 19999 il dr. __________ ha escusso
__________ per l'incasso di fr. 16'007.70 oltre interessi al 5% dal 10
settembre 1999 e che avendo l'escussa interposto opposizione, il creditore ne
ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore, fondando la sua pretesa su due
decisioni 17 settembre 1998 risp. 23 febbraio 1999 del Bezirksgericht
__________ risp. dell'Obergericht des Kantons __________ (doc. _), cresciute in
giudicato, con cui l'escussa è stata condannata a pagare al procedente
indennità di fr. 10'387.50 risp. di fr. 4'600.-- oltre l'IVA al 6.5% risp.
7.5%, complessivamente fr. 16'007.70 (IVA compresa);
che
con sentenza 7 settembre 2000 il Pretore della Giurisdizione di __________, non
avendo l'escussa opposto alcuna eccezione - non avendo presenziato al contraddittorio
- ha accolto l'istanza, rigettando in via definitiva l'opposizione per fr.
16'007.70 oltre interessi al 5% dal 10 settembre 1999;
che
contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata con atto 18 settembre
2000 __________, per il tramite della figliastra __________, postulandone l'annullamento
e argomentando in sostanza di non avere potuto partecipare al contraddittorio e
di non avere potuto farvisi rappresentare in quanto impossibilitata per motivi
di salute, comprovati da certificato medico;
che
l'appello è irricevibile già a causa della carente legittimazione alla rappresentanza
processuale della figliastra dell'escussa: infatti per l'art. 64 CPC quali
patrocinatori possono fungere in particolare gli avvocati ammessi al libero
esercizio della professione nel Cantone ed autorizzati dalla parte mediante
procura scritta da unire al primo atto di causa (art. 65 CPC) e le persone che
detengono una rappresentanza legale qualifiche che difettano in tutta evidenza
a __________;
che
in via del tutto abbondanziale nel merito l'appello sarebbe stato respinto
poiché nell'agire del Pretore non è ravvisabile nessuna violazione di norme di
procedura, né in particolare del diritto di essere sentita dell'appellante,
garantitole dall'art. 29 Cost.;
che al contrario il primo
giudice, accogliendo - con ordinanza 2 agosto 2000 - la terza successiva
richiesta di rinvio dell'udienza proposta dall'escussa, e citando le parti per
il 7 settembre 2000 ha esplicitamente avvertito l'escussa (patrocinata
dall'avv. __________ che, fin dall'inizio, aveva tenuto i contatti con la Pretura)
che non le sarebbero stati concessi ulteriori rinvii e l'avvertiva nel contempo
della necessità di farsi rappresentare da un legale abilitato all'esercizio
della professione nel Cantone Ticino;
che
nonostante questi chiari avvertimenti l'escussa, né personalmente, né per il tramite
di un patrocinatore, ha presenziato all'udienza del 7 settembre 2000;
che,
d'altra parte, l'unico rimprovero formulato nell'appello riguarda il tempo
insufficiente concessole dal Pretore per trovare un avvocato nel nostro Cantone;
che,
per contro, il termine di oltre un mese fissato dal primo giudice in vista
dell'udienza tiene adeguatamente conto delle condizioni di salute dell'escussa
e della sua residenza in altro Cantone;
che
l'agire del primo giudice, che ha negato all'escussa l'accoglimento di
eventuali ulteriori richieste di rinvio dell'udienza, si giustifica inoltre a
dipendenza della natura sommaria della procedura in questione, nell'ambito
della quale la parte escussa può sollevare unicamente determinate eccezioni
(art. 81 cpv. 1 e 2 LEF), ciò che qualsiasi avvocato avrebbe potuto facilmente
e celermente verificare per conto dell'appellante;
che
pertanto l'appello, con il quale non è stata sollevata alcuna delle eccezioni
previste dall'art. 81 cpv. 1 e 2 LEF, sarebbe comunque in ogni caso stato
respinto;
che
ex art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura sommaria, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dell'appello senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o
manifestamente infondato.
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 64 CPC, 80/81 LEF e per le spese l'OTLEF
pronuncia:
-
L'appello 18 settembre 2000 di __________ è irricevibile.
-
La tassa di giustizia di fr. 315.--, già anticipata dall'appellante,
resta a carico di __________.
-
Intimazione a: - __________,
c/o __________,
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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