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Numero d'incarto:
14.2000.84
Data decisione, Autorità:
19.12.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00084
Lugano
19 dicembre
2000
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 13 giugno
2000 da
contro
patr.
dallo Studio legale __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n.
__________ del 13 dicembre 1999/10 febbraio 2000 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
con sentenza 22 agosto 2000 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di
conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta
in via provvisoria.
- La tassa di giustizia in fr.
250.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte
convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 500.-- a titolo di indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 1. settembre 2000
ha postulato l'annullamento della sentenza e il rinvio degli atti alla Pretore
per un nuovo giudizio previa udienza di contraddittorio, con protesta di spese
e ripetibili;
rilevato
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in
fatto:
A. Con PE n. __________del 13 dicembre 1999/ 10 febbraio 2000 dell'UE
di Lugano la __________ ha escusso la __________ per l'incasso di fr. 90'587.80
oltre interessi al 4% dal 1. settembre 1999 e fr. 3'376.20, indicando quale
titolo di credito: "1) Darlehensvertrag Nr. __________vom 10.12.1999 gemäss
Schlussabrechnung; 2) aufgelaufene Zinsen bis 31.8.99; debitrice solidale con:
__________ 08.01.1945, __________ ".
Interposta
tempestiva opposizione dall'escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di prestito n.
__________stipulato il 19 ottobre 1998 con l'escussa e con __________ quali
condebitori solidali (doc. B) così come sul conteggio finale per il 31 agosto
1999 (doc. D). La creditrice ha poi prodotto una decisione di rigetto
dell'opposizione emessa il 1. maggio 2000 dalla Pretura distrettuale II di
__________ nell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti di __________,
nella sua qualità di condebitore solidale (doc. C).
C. Con ordinanza 14 giugno 2000 la Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha citato le parti a comparire per l'udienza di contraddittorio il
21 agosto 2000 alle ore 10.00.
Con
telefax 21 agosto 2000, inviato alle ore 06.59, l'escussa ha chiesto il rinvio
dell'udienza, motivandolo come segue:
"Onorevole Pretore Avv. __________
Chiediamo
il rinvio dell'udienza in margine per i seguenti motivi:
si trova da due mesi in cura per una malattia di cuore e deve entrare in
ospedale per un intervento il 24.08.2000.
- Contrario
alle intenzioni e alla sua volontà di prendere parte all'udienza, questa
mattina non si trova in grado di affrontare né il viaggio né l'udienza.
La
preghiamo quindi di voler dare seguito alla richiesta e rinviare l'udienza
possibilmente verso fine settembre, anche perché tutt'oggi non siamo in grado
di sapere che corso prenderanno le cure alle quali è sottoposto il signor
_________nelle prossime settimane.
Ringraziandola
per la sua comprensione la salutiamo
Con perfetta stima
P.S.
Certificati medici seguono "
Con
ordinanza 21 agosto 2000, spedita per telefax alle ore 07.25 la Pretore del
Distretto di Lugano ha comunicato all'escussa di non ammettere il rinvio.
All'udienza
di contraddittorio nessuno è comparso.
C. Con sentenza 22 agosto 2000 la Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha accolto l'istanza ritenendo la documentazione prodotta valido
titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione.
D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata
l'escussa chiedendone l'annullamento ed il rinvio degli atti alla Pretore per
un nuovo giudizio, previa citazione delle parti per una nuova udienza di
contraddittorio. L'appellante ha sostenuto che il giorno 21 agosto 2000 alle
ore 05.00 il suo amministratore __________ , unica persona in grado di rappresentarla,
allorquando si accingeva a salire sulla sua vettura per recarsi dal suo
domicilio di __________, vicino a __________, a __________ è stato colto da
un'importante crisi d'ipertensione e tachicardia. __________ , che era da oltre
due mesi in cura medica per gravi disfunzioni cardiache e che avrebbe dovuto
essere ospedalizzato solo tre giorni dopo, ossia il 24 agosto 2000, si è
trovato nella più totale impossibilità di presenziare all'udienza. Per questo
motivo egli ha incaricato sua moglie di chiedere per telefax, ancor prima delle
ore 07.00, il rinvio dell'udienza. L'escussa ha poi prodotto due certificati
medici, uno datato 21 agosto 2000 e l'altro 1. settembre 2000 con i quali il
dott. __________ attesta che __________ dal 21 agosto al 3 settembre 2000 era
inabile al lavoro al 100% e che il 21 agosto 2000 un lungo viaggio in auto in
Ticino sarebbe stato pericoloso.
Considerato
In
diritto:
a) Secondo l'art. 326 lett. a CPC la parte può
chiedere l'annullamento della sentenza e il rinvio della causa al Pretore per
un nuovo giudizio se in suo pregiudizio siano stati fatti degli atti nulli
(art. da 142 a 146 CPC).
b) Per l'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC si ha nullità dell'atto procedurale
se la parte contro la quale l'atto è diretto non è stata messa in condizione di
rispondere, ritenuto che per il cpv. 2 siffatta nullità deve essere rilevata
d'ufficio.
c) Ex art. 136 CPC la parte o il suo patrocinatore può chiedere il
rinvio dell'udienza se impedita per motivi gravi, in particolare per malattia,
per infortunio, per servizio militare, per impegni parlamentari o per comparsa
avanti ad altro tribunale.
La
domanda di rinvio dell'udienza per motivi gravi dev'essere presentata tempestivamente
affinché il Pretore investito della richiesta abbia il tempo per determinarsi
sulla fondatezza dei motivi addotti e, nell'evenienza in cui accolga la domanda,
possa notificare in tempo utile alla controparte il rinvio dell'udienza (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 7 ad art.
136).
d) Nella concreta fattispecie la moglie dell'amministratore dell'escussa
ha chiesto con telefax inviato alle ore 06.59 alla Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 5, il rinvio dell'udienza, non trovandosi __________ quel
mattino in grado di affrontare il viaggio da __________a __________e di presenziare
all'udienza. Il telefax recava a calce il post scriptum "certificati
medici seguono". Considerato che l'indisposizione del rappresentante
dell'escussa è intervenuta il giorno stesso dell'udienza fissata per le 10.00,
allorquando egli si accingeva a mettersi in viaggio per raggiungere Lugano, il
fatto che il rinvio sia stato chiesto il mattino stesso, deve ritenersi tempestivo,
non potendosi legittimamente pretendere un diverso agire e tantomeno che
l'escussa conferisse mandato ad un patrocinatore. D'altro canto nemmeno si
poteva pretendere, vista l'ora in cui si è verificato il malore, che insieme
alla richiesta di rinvio, venisse allegato anche un certificato medico. Questo
è stato preannunciato. Con l'atto di appello sono poi stati prodotti due
certificati medici attestanti che __________ era inabile al lavoro al 100% dal
21 agosto fino al 3 settembre 2000 e che il 21 agosto 2000 un lungo viaggio in
automobile sarebbe stato troppo pericoloso. In queste circostanze la decisione
della Pretore di procedere al contraddittorio nonostante l'assenza preannunciata
del rappresentante dell'escussa costituisce formalismo eccessivo.
Di
conseguenza il gravame deve essere accolto con il conseguente annullamento
della sentenza e il rinvio degli atti alla prima giudice affinché proceda a un
nuovo giudizio da pronunciare previa riconvocazione delle parti per il
contraddittorio, ritenuto che la citazione avverrà in tempi brevi indipendentemente
dalle condizioni di salute del rappresentante dell’escussa che potrà farsi
patrocinare da un avvocato.
- Per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di
giustizia (art. 61 cpv. 1 OTLEF) e dall'assegnare indennità (art. 62 cpv. 1
OTLEF), nulla potendosi imputare alla creditrice.
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 142 cpv. 1 lett. b e 326 lett. a CPC
pronuncia:
- L'appello 1. settembre 2000 della __________ è accolto.
1.1. Di conseguenza è annullata la sentenza.
1.2. L'incarto è retrocesso alla prima giudice perché proceda ad un nuovo
giudizio previa udienza di contraddittorio.
-
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
-
Intimazione a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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