AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2000.70
Data decisione, Autorità:
11.07.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00070
Lugano
11 luglio
2000/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo nella causa fallimentare dipendente
dall’istanza 26 aprile 2000 presentata da
contro
sulla quale istanza il Pretore di Lugano, Sezione 5,
con sentenza 19 giugno 2000 ha così deciso:
“1. E’ pronunciato il fallimento
__________ a far tempo da lunedì __________ alle ore 14.00.
2./3./4. omissis .”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello il 20 giugno 2000 dalla
__________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 26 giugno 2000 che ha accordato
all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con
istanza 26 aprile 2000 la __________ ha chiesto il fallimento della __________
per fr. 2’516.10 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza
di contraddittorio del 7 giugno 2000 nessuno è comparso.
C. L
‘appellante adduce di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento,
producendo una ricevuta 15 giugno 2000 relativa al pagamento presso l’UE di
Lugano dell’importo di fr. 2’768.70 a saldo dell’esecuzione n.
__________promossa dalla __________.
D. La
creditrice non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto
- Giusta l’art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di
fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli
interessi e le spese, è stato estinto.
Per
l’art. 174 cpv.1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L’appellante
ha sostenuto per la prima volta in sede d’appello di aver saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio
ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento
costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di
decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparso
avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità ( art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia
- L’appello
20 giugno 2000 __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede
è così riformato:
“1. La
dichiarazione di fallimento 19 giugno 2000 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2000.00322, nei confronti della
__________, è annullata.
-
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come
di rito, è posta a carico della __________.
-
Le spese
dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a
carico della __________ ”.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr.120.--, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster