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Numero d'incarto:
14.2000.63
Data decisione, Autorità:
24.11.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00063
Lugano
24 novembre
2000
/LG/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 29 marzo 2000
da
rappr.
da __________
contro
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 22/28 aprile 1999 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con
sentenza 11 maggio 2000 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza è
respinta in via definitiva l’opposizione interposta al summenzionato PE.
-
La tassa di giustizia in fr. 210.--, da anticipare
dalla parte istanze, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di
rifondere a controparte fr. 400.-- a titolo di indennità
-
(Omissis)”.
sentenza
dedotta in appello dall’escusso che con atto 29 maggio 2000 ha postulato
l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in
fatto:
A.
Con PE n. __________del 22/28 aprile 1999
dell’UE di Lugano il __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr.
25'726.--, indicando quale titolo di credito: “Unterhaltsbeiträge für
__________ gemäss Unterhaltsvertrag vom 29.4.88, genehmigt durch die Vormundschaftsbehörde
__________, für die Zeit vom 1.1.96 bis 30.4.99. Diese Unterhaltsbeiträge werden
bevorschusst”.
B. Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha
chiesto il rigetto al Pretore con istanza 29 marzo 2000. Il procedente fonda la
sua pretesa su un contratto per il pagamento di contributi (Unterhaltsvertrag)
datato 29 aprile 1988 (doc. A), con il quale l’escusso si è obbligato a
pagare al figlio __________ dal 1. gennaio 1988 un contributo mensile
indicizzato di fr. 500.--. Con la procedura in oggetto il procedente pretende i
contributi da lui sinora anticipati per il periodo dal 1. gennaio 1996 al 30
aprile 1999.
C. All’udienza di contraddittorio 11 maggio 2000 l’escusso ha sostenuto
che l’obbligo di mantenimento del contributo alimentare è stato annullato con
effetto al 24 novembre 1990 (doc. 1).
D. Con sentenza 11 maggio 2000 la Segretaria Assessore della Pretura
del Distretto di Lugano Sezione 5 ha accolto l’istanza e rigettato in via
definitiva l’opposizione dell’escusso, ritenendo che nonostante sia stata
provata la cessazione dell’obbligo di mantenimento a partire dal 24 novembre
1990 (in seguito alla ripresa della vita comune tra l’escusso e la madre del
creditore alimentare), tale obbligo sarebbe rinato con i decreti delle
competenti autorità (doc. C e D).
E. Con appello 29 maggio 2000 __________ ha chiesto la reiezione
dell’istanza, rilevando che i decreti prodotti dal procedente non gli sono mai
stati notificati, ciò che si rileverebbe solo per il fatto che essi non lo
prevedono nella lista dei destinatari. Inoltre rileva che tali decreti non
menzionano in nessuno punto il suo nome e sono unicamente dei decreti che
indicizzano i contributi da versare al figlio __________
Considerando
in
diritto:
La sentenza 11 maggio 2000 del Segretario
Assessore della Pretura di Lugano Sezione 5 reca il timbro d’intimazione 11
maggio 2000; secondo la ricerca postale la sentenza è stata effettivamente
impostata l’11 maggio 2000 e distribuita a __________ il 17 maggio 2000, e non
come da lui sostenuto in appello il 19 maggio 2000.
Nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci
giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC); nella concreta fattispecie il
termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 18 maggio 1996, ex art. 131
cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 17 maggio 2000,
giorno della ricezione della sentenza da parte dell’appellante; di conseguenza
il termine per appellare è giunto a scadenza lunedì 29 maggio 2000, cadendo
infatti il 27 maggio 2000 di sabato, donde la tempestività dell’atto di appello
datato e spedito il 29 maggio 2000.
Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato
sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell’opposizione. Non è esecutiva la sentenza che non è stata
regolarmente notificata all’escusso (cfr. DTF 105 III 45 cons 2a; Ammon/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. Ed., Berna 1997, n. 53 ad § 19; Daniel Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 e 124 ad art. 80,
nonché n. 27 i.f. ad art. 81, con rif.), poiché il termine di ricorso comincia
a decorrere solo dal momento della notifica. La prova della notificazione
spetta all’escutente, che non può accontentarsi di rinviare alla dichiarazione
di crescita in giudicato (cfr. DTF 105 III 45, cons. 2b).
In casu occorre rilevare che l’escusso ha
provato che dal 30 novembre 1990 il contributo di mantenimento a favore del figlio
__________ è cessato (doc. 1). Il procedente non ha fornito prova alcuna
che l’obbligo di mantenimento da parte dell’escusso sia rinato: a tal fine
avrebbe ad esempio almeno dovuto produrre una nuova convenzione tra l’escusso e
la madre di __________, omologata (come la precedente del 29 aprile 1988, doc.
A) dall’autorità tutelare del __________ L’atto 7 maggio 1999 (doc. C)
scritto dal __________ al Jugend- und Familienberatung di __________, con il
quale si “conferma il fatto che il signor __________ è in obbligo di pagare le
spese di sostentamento”, non è evidentemente una decisione: se così fosse essa
avrebbe dovuto essere intimata all’escusso, il quale avrebbe avuto la
possibilità di ricorrere; il procedente non prova né l’intimazione di questo
atto all’escusso né l’eventuale crescita in giudicato di tale atto.
Nemmeno le due “Präsidialverfügung” del 5 dicembre 1996 e dell’11 dicembre 1997
(doc. D) esplicano effetti giuridici nei confronti dell’escusso poiché
il procedente – anche in questo caso - non ne prova l’intimazione all’escusso e
la crescita in giudicato. Questi due atti inoltre non contengono alcun riferimento
all’escusso o all’eventuale regresso dell’autorità chiamata ad anticipare degli
alimenti.
L’appello 29 maggio 2000 di __________ va
quindi accolto.
La tassa di giustizia e le indennità seguono la soccombenza dell’appellata
(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
per
questi motivi,
richiamati
gli art. 80 LEF, art. 131, 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC, art. 48, 49, 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
L’appellazione 29 maggio 2000 __________, è
accolta.
1.1. Di conseguenza la sentenza 11 maggio 2000 è così riformata:
“1. L’istanza 29 marzo 2000
__________ è respinta.
-
La tassa di giustizia di fr. 210.--, da anticipare
dalla parte istante, resta a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte
fr. 400.-- a titolo di indennità.”
-
La
tassa di giustizia di fr. 315.--, già anticipata dall’appellante, è a carico
del __________, che rifonderà a __________ fr. 200.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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