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Numero d'incarto:
14.2000.53
Data decisione, Autorità:
13.06.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00053
Lugano
13 giugno 2000
/BM/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente
dall'istanza 13 marzo 2000 presentata da
Contro
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, con sentenza 2 maggio 2000 ha così deciso:
"
- È pronunciato il fallimento di __________, a far
tempo da martedì __________ alle ore 14.00
2./3./4. Omissis"
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 12 maggio 2000 dalla __________ che ne
postula l'annullamento;
richiamato
il decreto presidenziale 16/19 maggio 2000 che ha accordato all'appello effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
A. Con istanza 13 marzo 2000 la __________ ha chiesto il fallimento della
__________ per fr. 1'194.90 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 12 aprile 2000 nessuno è comparso.
C. L'appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della
pronuncia del fallimento, producendo una ricevuta 28 aprile 2000 della
creditrice, in cui quest'ultima ha dichiarato di avere ricevuto dalla
__________ la somma di fr. 1'700.-- a saldo di ogni sua pretesa (doc. B).
D. La __________ non ha presentato osservazioni.
considerato
in diritto:
- Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento
quando il debitore provi con documenti che il debito compresi gli interessi è
stato estinto.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L'appellante adduce per la prima volta in sede d'appello di avere
saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del
suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale
sub C. Questi documenti costituiscono prova sufficiente dell'avvenuto pagamento
ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174
cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante, non essendo comparsa
avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi
motivi,
richiamati
gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia:
I. L'appello
12 maggio 2000 della __________, è accolto.
"1. La dichiarazione di fallimento
2 maggio 2000 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
inc. FA.__________ nei confronti della __________, è annullata.
-
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare
come di rito, è posta a carico della __________
-
Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare
come di rito, sono poste a carico della __________
II. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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